Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 edilizia residenziale |
Data: | 21/06/1980 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. Ai programmi costruttivi di cui alla legge regionale n. 3 dell'1 febbraio 1977 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati comunicati alle operative beneficiarie [...] |
Art. 2. La concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 2 della legge regionale n. 57 del 29 agosto 1979 è disciplinata dalle norme delle leggi statali n. 457 del 5 agosto 1978 e n. 25 del 15 [...] |
Art. 3. - 4. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis). |
§ V.2.5 - L.R. 21 giugno 1980, n. 76. - Variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1980.
Art. 1. Ai programmi costruttivi di cui alla legge regionale n. 3 dell'1 febbraio 1977 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati comunicati alle operative beneficiarie l'ammissibilità alla concessione del mutuo e l'ammontare dello stesso, si applicano le norme e le procedure previste dalla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 e successive integrazioni e modifiche per quanto riguarda i limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi, le modalità di ammortamento, l'indicizzazione dei mutui ed i limiti massimi di costo. In base alle disponibilità di bilancio la Giunta regionale potrà concedere i mutui anche in misura inferiore al massimo mutuo concedibile. Nella fase di preammortamento dei mutui di cui al presente comma, la Regione Puglia corrisponderà agli Istituti di credito convenzionati un contributo in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sulla parte mutuataria in misura superiore a quella dovuta ai sensi dell'art. 18 della legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 [1].
A richiesta delle cooperative che hanno già ottenuto la comunicazione dell'ammissibilità della concessione del mutuo anche se seguita da decreto di concessione del mutuo medesimo, la Giunta regionale potrà concedere un contributo integrativo fino alla concorrenza del mutuo massimo ammissibile derivante dall'applicazione dei costi massimi vigenti, all'atto della richiesta, nella Regione Puglia per l'edilizia agevolata-convenzionata.
Le disposizioni di cui al comma precedente cono applicabili, nei limiti delle disponibilità di bilancio anche a programmi costruttivi non ancora ultimati, compresi quelli ancora avviati, comunque fruenti di contributo statale, per i quali l'Istituto mutuante non ha ancora stipulato l'atto di erogazione e quietanza a saldo [2].
Nei limiti delle disponibilità di bilancio, a seguito di domande, le disposizioni di cui ai commi precedenti possono applicarsi alle cooperative assegnatarie di aree di proprietà nell'ambito dei piani di zona di cui alla
In deroga alle vigenti disposizioni regionali, ai programmi costruttivi disposti, per gli anni 1976 - 1977 - 1978 - 1979 e 1980, dall'art. 9 della
I mutui disposti dal presente articolo devono essere concessi dagli Istituti mutuanti già convenzionati con la Regione ai sensi della
Ai programmi costruttivi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della
(Omissis) [4].
Art. 2. La concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 2 della
(Omissis) [6].
(Omissis) [6].
(Omissis) [6].
Ai limiti di reddito e relativi tassi previsti dalla
La Giunta regionale è autorizzata a trasferire le eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate per l'accoglimento totale delle istanze rivolte alla costruzione di alloggi, a favore delle istanze di acquisto di alloggi e viceversa.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le domande presentate per l'anno finanziario 1979.
Per l'anno 1980 ed in deroga all'art. 7 della
Art. 3. - 4. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).
[1] Così sostituito dalla
[2] Vedi
[3] Così sostituito dalla
[4] Comma abrogato dalla
[5] Così sostituito dalla
[6] Modificano la
[6] Modificano la
[6] Modificano la