§ V.2.3 - L.R. 24 aprile 1980, n. 33. - Programma quinquennale per
l'acquisto di abitazioni da parte dei Comuni e per interventi di recupero edilizio da parte dei privati.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 edilizia residenziale
Data:24/04/1980
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Al fine di soddisfare le necessità abitative dei cittadini meno abbienti che non riescono a trovare alloggio in fitto e per favorire il recupero di abitazioni in via di degrado, è attuato a partire [...]
Art. 2.  Per le finalità della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere, nei limiti e secondo le modalità degli articoli seguenti, prestiti da prelevare da un fondo di rotazione [...]
Art. 3.  I Comuni, entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 1980 e sino a tutto il 1985, inoltrano alla Regione - Settore Edilizia Pubblica Residenziale - richiesta di prestiti per acquisto di [...]
Art. 4.  Le abitazioni acquisite dai Comuni sono date in locazione, con le modalità di cui alla legge statale 27 luglio 1978, n. 392, a cittadini che non superino il limite massimo di reddito di lire [...]
Art. 5.  Le abitazioni acquistate dai Comuni devono avere superficie coperta non superiore a 120 mq. e gradi di rifinitura simili a quelli di alloggi di tipo economico e popolare.
Art. 6.  Sono a carico dei conduttori delle abitazioni tutti gli oneri accessori di cui all'art. 9 della legge statale 27 luglio 1978, n. 392 nonché ogni altro obbligo assegnato ad essi dalla medesima legge.
Art. 7.  A seguito della comunicazione regionale di localizzazione ogni Comune provvederà a comunicare alla Regione il nominativo del Tesoriere presso il quale avrà istituito un conto corrente denominato con [...]
Art. 8.  Per gli interventi di recupero da attuarsi da parte dei privati la Giunta regionale concede:
Art. 9.  L'erogazione del prestito è subordinata alla stipula, da parte del richiedente, di una convenzione avente contenuti ed effetti di quella speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge [...]
Art. 10.  I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, della durata massima di 20 anni
Art. 11.  I proprietari di immobili che intendono procedere agli interventi di recupero di cui al precedente art. 1, lett. b), rivolgono domanda annualmente al Comune di residenza corredandola di una [...]
Art. 12.  Entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge e per il primo anno di applicazione, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare in deroga ai precedenti artt. [...]
Art. 13.  Per la verifica tecnico-amministrativa degli interventi di cui alla presente legge, provvede la Regione ai sensi dell'art. 4, lett. e) della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 14.  Ove le richieste di finanziamento inoltrate per un tipo di intervento sono inferiori ai fondi all'uopo stanziati, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire le somme non utilizzate ad altro tipo [...]
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).
Art. 16.  La Giunta regionale, previo parere della Commissione Lavori Pubblici e della Commissione Bilancio riunite in seduta congiunta, entro il 15 novembre di ogni anno compreso nel periodo di validità [...]


§ V.2.3 - L.R. 24 aprile 1980, n. 33. - Programma quinquennale per

l'acquisto di abitazioni da parte dei Comuni e per interventi di recupero edilizio da parte dei privati.

 

Art. 1. Al fine di soddisfare le necessità abitative dei cittadini meno abbienti che non riescono a trovare alloggio in fitto e per favorire il recupero di abitazioni in via di degrado, è attuato a partire dal 1980 un piano quinquennale riguardante:

     a) prestiti ai Comuni per acquisto di abitazioni ed eventuale loro recupero;

     b) prestiti e contributi su mutui a privati per recupero alloggi con preferenza per le abitazioni site nei centri antichi o nelle zone agricole di cui alle lett. A) ed E) dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968.

 

     Art. 2. Per le finalità della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere, nei limiti e secondo le modalità degli articoli seguenti, prestiti da prelevare da un fondo di rotazione appositamente costituito e annualmente incrementato sulla base delle economie del bilancio regionale e degli avanzi di amministrazione disponibili, nonché contributi sui mutui da contrarre con Istituti autorizzati.

 

     Art. 3. I Comuni, entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 1980 e sino a tutto il 1985, inoltrano alla Regione - Settore Edilizia Pubblica Residenziale - richiesta di prestiti per acquisto di abitazioni, indicando le necessità abitative più urgenti stimate sulla base dei procedimenti di sfratto divenuti esecutivi nell'ultimo biennio o in corso nonché del fabbisogno di alloggi-parcheggio riveniente dai prevedibili interventi di recupero, di cui al Titolo IV della legge statale 5 agosto 1978, n. 457 compresi nei programmi pluriennali di attuazione.

     Unitamente alla richiesta di prestiti, i Comuni trasmettono, ove possibile, le dichiarazioni dei proprietari che si impegnano entro i termini in cui il Comune deve stipulare il contratto di compravendita, a vendere al Comune i propri immobili alle condizioni della presente legge.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano di localizzazione dei prestiti ai Comuni entro il 30 giugno di ogni anno.

     I Comuni in possesso delle dichiarazioni di cui al precedente secondo comma stipulano i contratti di compravendita entro i 30 giorni successivi alla comunicazione regionale di localizzazione, pena la revoca del finanziamento.

     I fondi rivenienti da tali eventuali revoche vengono ripartiti fra gli altri Comuni le cui richieste non sono state soddisfatte per insufficienza di disponibilità finanziarie.

     In caso diverso il contratto di compravendita deve essere stipulato entro il 30 aprile successivo alla comunicazione regionale di localizzazione. I fondi non impegnati entro tale data sono revocati e le disponibilità conseguenti sono assegnate in sede di nuova ripartizione.

 

     Art. 4. Le abitazioni acquisite dai Comuni sono date in locazione, con le modalità di cui alla legge statale 27 luglio 1978, n. 392, a cittadini che non superino il limite massimo di reddito di lire 10.000.000 calcolato con le modalità di cui all'art. 21 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

     I cittadini che hanno i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli I.A.C.P. corrisponderanno un canone di locazione pari a quello determinato dalle vigenti leggi per gli alloggi di edilizia sovvenzionata.

     Il Comune stabilisce attraverso un proprio regolamento i criteri per l'assegnazione in locazione delle abitazioni.

     Il periodo di locazione non potrà superare i 4 anni eccezionalmente rinnovabili, per comprovate necessità, di ulteriori 4 anni.

     L'assegnazione e i provvedimenti conseguenti sono sottoposti al parere di una Commissione composta da rappresentanti del Consiglio comunale, con la presenza delle minoranze.

     Le abitazioni sono assegnate a residenti muniti di decreto esecutivo di sfratto o senza tetto per ordinanza di sgombero per pubblica incolumità. Nel caso di ulteriore disponibilità, è data priorità a coloro che abitano un alloggio sottoposto ad intervento di recupero di cui al Titolo IV della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione consiliare, un regolamento tipo a cui i Comuni dovranno uniformare quello di cui al III comma del presente articolo.

     Trascorso il predetto termine il Comune adotta entro i successivi 30 giorni un regolamento provvisorio.

     Sono esclusi dall'assegnazione in locazione coloro nel cui nucleo familiare vi siano componenti proprietari di abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare stesso.

 

     Art. 5. Le abitazioni acquistate dai Comuni devono avere superficie coperta non superiore a 120 mq. e gradi di rifinitura simili a quelli di alloggi di tipo economico e popolare.

     E' ammesso l'acquisto di alloggi da recuperare con superficie coperta maggiore purché questa sia riconducibile in sede di recupero a un massimo di 140 mq.

     Il recupero degli alloggi acquistati verrà eseguito con i costi, modalità e procedure previsti per l'edilizia sovvenzionata di cui alla legge statale 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Sono escluse in ogni caso le costruzioni che sono classificate di lusso a sensi del D.M. LL.PP. 2 agosto 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il prezzo di acquisto di ciascuna abitazione non può essere superiore al suo valore locativo calcolato in base agli artt. da 12 a 24 della legge statale 27 luglio 1978, n. 392.

     Ai fini di una migliore gestione, il Comune avrà cura di acquistare prioritariamente abitazioni per interi edifici o blocchi di edifici.

     Le abitazioni acquistate con la presente legge vanno a far parte del patrimonio indisponibile del Comune.

 

     Art. 6. Sono a carico dei conduttori delle abitazioni tutti gli oneri accessori di cui all'art. 9 della legge statale 27 luglio 1978, n. 392 nonché ogni altro obbligo assegnato ad essi dalla medesima legge.

     Qualora tutte le abitazioni di uno stesso fabbricato siano di proprietà del Comune, i conduttori provvedono in maniera autogestita all'amministrazione di tutti i servizi condominiali, esonerando il Comune da ogni obbligo diverso da quelli attribuiti dalla citata legge 27 luglio 1978, n. 392, ai proprietari di immobili.

     In ogni caso il Comune non può sostituirsi ai conduttori nelle spese di ordinaria manutenzione e funzionamento.

 

     Art. 7. A seguito della comunicazione regionale di localizzazione ogni Comune provvederà a comunicare alla Regione il nominativo del Tesoriere presso il quale avrà istituito un conto corrente denominato con il titolo della presente legge e nel quale affluiranno i fondi con le seguenti modalità:

     a) per acquisto abitazioni, mediante accredito dell'intero importo riveniente dal contratto di compravendita che il Comune avrà trasmesso alla Regione;

     b) per il recupero delle abitazioni acquisite con le procedure di cui alla legge statale 5 agosto 1978, n. 457 e successivi provvedimenti regionali per l'edilizia sovvenzionata.

     I prestiti concessi ai sensi della presente legge sono rimborsati dal Comune, per ogni singolo alloggio, con rate semestrali posticipate mediante la devoluzione in favore della Regione e fino all'estinzione del prestito stesso dei canoni riscossi, con inizio al 30 giugno successivo all'ultima erogazione effettuata dalla Regione.

     Le somme rientranti vanno a far parte del fondo regionale di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 8. Per gli interventi di recupero da attuarsi da parte dei privati la Giunta regionale concede:

     a) prestiti;

     b) contributi su mutui.

     Le somme destinate a tali finalità sono suddivise nella misura dell'80% ai prestiti e del 20% ai contributi.

     Per interventi di recupero si intendono, ai fini della presente legge, quelli definiti dall'art. 31 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457 con esclusione delle lettere a) ed e).

     Il limite massimo del prestito, del mutuo ammissibile e dei costi massimi unitari sono pari a quelli fissati per gli interventi di recupero di edilizia agevolata di cui alla legge statale 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

     I prestiti sono concessi esclusivamente ai proprietari che abbiano un reddito non superiore a quello stabilito per l'assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata.

     I contributi sui mutui sono concessi ai proprietari aventi i requisiti di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 9. L'erogazione del prestito è subordinata alla stipula, da parte del richiedente, di una convenzione avente contenuti ed effetti di quella speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

     La somministrazione dei fondi assegnati ai privati beneficiari dei prestiti avverrà su presentazione di certificazione e conseguente nulla- osta dell'Assessorato competente - Settore Edilizia Residenziale Pubblica, secondo le seguenti aliquote:

     40% all'inizio dei lavori;

     40% ad ultimazione dei lavori;

     20% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

     I prestiti concessi ai sensi della presente legge sono rimborsati dai privati alla Regione con rate semestrali posticipate pari a sei volte il canone stabilito nella convenzione di cui al presente articolo e con inizio al 30 giugno successivo alla data del saldo del 20% di cui al precedente comma.

 

     Art. 10. I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, della durata massima di 20 anni [1] sono concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio che abbiano sottoscritto con la Regione la convenzione di cui alla legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

     Ai mutui sono applicate, intendendosi la Regione Puglia sostituita agli organi amministrativi statali, tutte le norme e garanzie previste in merito dalla legge statale 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni [2].

 

     Art. 11. I proprietari di immobili che intendono procedere agli interventi di recupero di cui al precedente art. 1, lett. b), rivolgono domanda annualmente al Comune di residenza corredandola di una relazione tecnico-economica entro i termini fissati dal bando di concorso, approvato dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.

     Entro 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, il Comune, espletata l'istruttoria, invia alla Regione - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - l'elenco dei richiedenti formato secondo i criteri contenuti nei bandi di concorso.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva la graduatoria e il piano di localizzazione dei prestiti e dei contributi sui mutui privati.

     Il bando di concorso potrà prevedere gli stessi criteri contenuti nell'analogo ultimo bando emanato dalla Regione per il recupero edilizio da parte dei privati in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, unitamente ad altre priorità emergenti.

     Per gli interventi in zona agricola è data preferenza ad interventi proposti da imprenditore agricolo a titolo principale, singolo od associato, o da coltivatore diretto e bracciante agricolo.

     E' data preferenza a richiedenti proprietari di alloggi compresi in uno stesso fabbricato che rivolgono istanza di concessione del prestito in forma associata sulla base di un unico progetto di recupero.

     Nel caso in cui i proprietari delle unità immobiliari ricadenti in un unico edificio da recuperare siano nelle condizioni previste dalla presente legge, gli stessi possono rivolgere unica domanda al Comune dopo che si saranno associati in Cooperativa avente per finalità il recupero dell'edificio medesimo.

     Il beneficio di cui alla lett. b) dell'art. 1 è diretto a proprietari di un unico alloggio da recuperare.

     La Giunta, nella formulazione del bando, può anche prevedere che i contributi sui mutui siano concessi a proprietari di più alloggi per interventi su un alloggio o su più alloggi.

     I proprietari, anche di unico alloggio, dovranno convenzionarsi con il Comune analogamente a quanto previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Nel caso in cui l'intervento è richiesto su un alloggio, questo non potrà essere alienato prima di anni cinque dalla data della stipulazione del contratto di mutuo definitivo ed erogazioni a saldo.

     I programmi devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale, pena la revoca del finanziamento che verrà utilizzato in sede di riparto successivo [3].

 

     Art. 12. Entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge e per il primo anno di applicazione, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare in deroga ai precedenti artt. 3 ed 11, emana un provvedimento provvisorio che stabilisca le scadenze per l'invio delle domande dei prestiti e dei contributi nonché i criteri per la prima localizzazione degli interventi.

 

     Art. 13. Per la verifica tecnico-amministrativa degli interventi di cui alla presente legge, provvede la Regione ai sensi dell'art. 4, lett. e) della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 14. Ove le richieste di finanziamento inoltrate per un tipo di intervento sono inferiori ai fondi all'uopo stanziati, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire le somme non utilizzate ad altro tipo di intervento previsto dalla presente legge.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).

 

     Art. 16. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Lavori Pubblici e della Commissione Bilancio riunite in seduta congiunta, entro il 15 novembre di ogni anno compreso nel periodo di validità della presente legge, indicherà con propria delibera le somme rilevabili dalle economie di bilancio regionale e dagli avanzi di amministrazione degli anni precedenti che intende destinare ad interventi riguardanti la casa e all'acquisto e recupero di immobili per uso pubblico. Contestualmente la Giunta predispone un piano di finanziamento aggiuntivo per integrare i fondi stanziati dalle leggi aventi le finalità sopraspecificate.

     Il Consiglio regionale, nell'approvare il piano annuale di finanziamento aggiuntivo, terrà conto dei fabbisogni abitativi per singoli settori di intervento, rilevati sulla base di schede conoscitive trasmesse dai Comuni alla Regione Puglia - Settore Edilizia Residenziale Pubblica.

 

 


[1] Così modificato dalla L.R. n. 50 del 31 agosto 1981, art. 8.

[2] Così sostituito dalla L.R. n. 3 del 13 gennaio 1983, art. 3.

[3] Così sostituito dalla L.R. n. 50/1981 citata, art. 8.