Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 edilizia residenziale |
Data: | 29/08/1979 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. (Contenuti del piano). - A decorrere dall'anno 1979 è attuato, ad integrazione del programma di cui alla legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3, un piano quinquennale per la realizzazione di [...] |
Art. 2. (Contributi regionali). - Per ciascuno degli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 13, a concedere contributo [...] |
Art. 3. (Modalità e termini per la concessione dei contributi). |
Art. 4. (Spesa ammissibile). - Per il limite massimo per il mutuo ammissibile tanto per la costruzione quanto per l'acquisto delle abitazioni si applicano le norme di cui al combinato disposto degli artt. 9 [...] |
Art. 5. (Garanzia regionale per mutui agevolati). - I mutui contratti per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla garanzia integrale della Regione ai sensi dell'art. 10 [...] |
Art. 6. (Localizzazione degli interventi). - I programmi costruttivi ammessi ai contributi previsti dalla presente legge sono realizzati su aree assegnate nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 [...] |
Art. 7. (Presentazione delle domande per la concessione dei contributi). - Gli aventi diritto presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, domanda per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2. |
Art. 8. (Selezione degli operatori). - Ai fini della selezione degli operatori, delle concessioni dei contributi regionali, nonché della stipula delle convenzioni di cui agli artt. n. 35 della legge 22 [...] |
Art. 9. (Beneficiari dei mutui agevolati). - I mutui agevolati di cui alla presente legge sono destinati a favore dei soggetti di cui all'art. 1 che, nel Comune ove gli alloggi sono o saranno costruiti, [...] |
Art. 10. (Caratteristiche degli alloggi da costruire). - Gli alloggi da costruire con contributi di cui all'art. 2 debbono possedere le caratteristiche tecniche previste dagli artt. 16 e 43 della legge n. [...] |
Art. 11. (Accertamento requisiti). - I requisiti e le caratteristiche di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono accertati e certificati dai competenti uffici regionali. |
Art. 12. (Non cumulabilità dei benefici). - I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge non sono cumulabili con quelli derivanti da altre leggi regionali. |
Art. 13. (Limiti di impegno). - I'importo annuo disponibile per i contributi di cui al precedente art. 2 è fissato in L. 2 miliardi per i 5 anni di attuazione del piano. |
Art. 14. - 16. (Omissis). |
§ V.2.2 - L.R. 29 agosto 1979, n. 57. - Programma quinquennale di edilizia
convenzionata agevolata.
Art. 1. (Contenuti del piano). - A decorrere dall'anno 1979 è attuato, ad integrazione del programma di cui alla legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3, un piano quinquennale per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata nonché per l'acquisto di alloggi da parte di cittadini residenti in Puglia.
(Omissis) [1].
Art. 2. (Contributi regionali). - Per ciascuno degli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 13, a concedere contributo sui mutui da contrarre per la realizzazione, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, di alloggi di edilizia convenzionata e per l'acquisto di alloggi.
I contributi sono concessi direttamente agli istituti mutuanti e nella misura occorrente affinché i mutuatari non siano gravati per interessi dovuti, commissioni, collocazione di obbligazioni, oneri fiscali e vari in misura superiore ai tassi previsti dall'art. 20 della
I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, della durata massima di anni 20 oltre l'eventuale periodo di preammortamento, devono essere concessi dal Tesoriere regionale, dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio, dalle Casse di Risparmio, convenzionate con il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 4 della
Per la determinazione del mutuo ammissibile si applicano i costi massimi vigenti nella Regione Puglia per l'edilizia residenziale agevolata- convenzionata di cui alla
I mutui concessi ai sensi della presente legge possono coprire sino al 100% del prezzo di acquisto o di costruzione dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lett. B, della
(Omissis) [4]
Art. 3. (Modalità e termini per la concessione dei contributi).
(Omissis) [5].
(Omissis) [5].
(Omissis) [5]a.
Art. 4. (Spesa ammissibile). - Per il limite massimo per il mutuo ammissibile tanto per la costruzione quanto per l'acquisto delle abitazioni si applicano le norme di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 13 della
Art. 5. (Garanzia regionale per mutui agevolati). - I mutui contratti per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla garanzia integrale della Regione ai sensi dell'art. 10 della
Art. 6. (Localizzazione degli interventi). - I programmi costruttivi ammessi ai contributi previsti dalla presente legge sono realizzati su aree assegnate nell'ambito dei piani di zona di cui alla
Gli interventi possono essere localizzati anche al di fuori delle aree di cui al comma precedente a condizione che siano assoggettati a convezione stipulata ai sensi dell'art. 8 della
Art. 7. (Presentazione delle domande per la concessione dei contributi). - Gli aventi diritto presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, domanda per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2.
La domanda, che deve specificare il Comune prescelto per l'intervento nonché il regime dell'area sulla quale si intende operare, deve essere corredata dal programma di massima da realizzare indicante l'importo complessivo dell'intervento determinato secondo quanto previsto dall'art 17 della
Le domande relative all'acquisto delle abitazioni, devono essere corredate da una pianta e da una relazione contenente le caratteristiche dell'immobile nonché la spesa ammissibile determinata con gli stessi criteri applicabili per le abitazioni da costruire.
Art. 8. (Selezione degli operatori). - Ai fini della selezione degli operatori, delle concessioni dei contributi regionali, nonché della stipula delle convenzioni di cui agli artt. n. 35 della
Art. 9. (Beneficiari dei mutui agevolati). - I mutui agevolati di cui alla presente legge sono destinati a favore dei soggetti di cui all'art. 1 che, nel Comune ove gli alloggi sono o saranno costruiti, abbiano la residenza o la sede di lavoro e nel cui nucleo familiare non vi sia alcun componente proprietario in nessun Comune della Regione di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
A norma dell'art. 21 della
Il reddito annuo complessivo dei beneficiari non può superare i limiti massimi di cui all'art. 20 della
Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi realizzati con concorso o contributo pubblico. Trova altresì applicazione l'ultimo comma dell'art. 8 della
Ai fini dell'accertamento della possidenza del requisito del reddito si applica l'art. 5 della
Art. 10. (Caratteristiche degli alloggi da costruire). - Gli alloggi da costruire con contributi di cui all'art. 2 debbono possedere le caratteristiche tecniche previste dagli artt. 16 e 43 della
Art. 11. (Accertamento requisiti). - I requisiti e le caratteristiche di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono accertati e certificati dai competenti uffici regionali.
Art. 12. (Non cumulabilità dei benefici). - I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge non sono cumulabili con quelli derivanti da altre leggi regionali.
Art. 13. (Limiti di impegno). - I'importo annuo disponibile per i contributi di cui al precedente art. 2 è fissato in L. 2 miliardi per i 5 anni di attuazione del piano.
NORME FINANZIARIE
Art. 14. - 16. (Omissis).
(Dichiarazione di urgenza). - (Omissis).
[1] U. c. abrogato dalla
[2] Così modificato dalla
[3] Così sostituito dalla
[4] U. c. abrogato dalla
[5] Commi soppressi dalla
[5] Commi soppressi dalla
[5]5a Comma abrogato dalla
[6] Così sostituito dalla
[7] Vedi art. 8,