§ 5.9.16 - D.P.G.R. 5 Marzo 2001, n. 4/R.
Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.9 inquinamento idrico
Data:05/03/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Concessione preferenziale di acque superficiali, di sorgente, di fontanili o di trincee drenanti).
Art. 3.  (Concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo).
Art. 4.  (Riconoscimenti di antico diritto).
Art. 5.  (Cessazione dei prelievi e definizione dei canoni demaniali arretrati).
Art. 6.  (Disposizione finale).


§ 5.9.16 - D.P.G.R. 5 Marzo 2001, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica".

(B.U. 7 marzo 2001, n. 10)

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque), i procedimenti per il rilascio delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche).

     2. Entro il 30 giugno 2001 possono richiedere la concessione preferenziale, limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata e con esclusione di qualunque concorrente, coloro che, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, utilizzavano al 10 agosto 1999 acque non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.

     3. Entro il 30 giugno 2001 possono richiedere il riconoscimento di antico diritto, con esclusione di qualunque concorrente:

     a) coloro che possiedono un titolo di derivazione attribuito da atti o fatti validi secondo le leggi del tempo e del luogo in cui erano stati posti in essere prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;

     b) gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884 n. 2644 (Legge concernente le derivazioni di acque pubbliche), hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il predetto trentennio.

     4. Sono esclusi dall'obbligo di richiedere la concessione preferenziale o il riconoscimento di antico diritto coloro che effettuano un utilizzo di acque che la legge e gli atti attuativi della medesima consentono di usare liberamente ed in particolare coloro che ai sensi dell'articolo 28, commi 3 e 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) effettuano la raccolta delle acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici ovvero l'uso domestico delle acque sotterranee.

 

     Art. 2. (Concessione preferenziale di acque superficiali, di sorgente, di fontanili o di trincee drenanti).

     1. Le istanze di concessione preferenziale di cui al presente articolo, in regola con l'imposta di bollo, sono procedibili solo se pervenute all'autorità competente entro il termine stabilito dalla legge e se corredate dalle informazioni minime di cui all'Allegato A, Parte I.

     2. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'ufficio istruttore invita il richiedente a integrare le informazioni mancanti, assegnando a tal fine un termine perentorio di sessanta giorni. Qualora l'istanza non sia integrata entro il termine stabilito, l'amministrazione dichiara improcedibile la domanda di concessione preferenziale con atto espresso notificato al richiedente. Con analogo atto, adottato anche per più istanze, sono dichiarate improcedibili le domande pervenute fuori termine.

     3. L'amministrazione procedente predispone un elenco informatizzato delle istanze pervenute e risultate procedibili, suddiviso su base comunale e contenente le informazioni di cui all'Allegato A, Parte II relative a ciascuna istanza, la quantificazione provvisoria del canone di concessione ed il codice identificativo univoco previsto dalla legge regionale 9 agosto 1999 n. 22 (Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88). Qualora dall'indicazione del solo numero del foglio di mappa e della particella catastale su cui insiste la derivazione emerga la coincidenza con altri punti di prelievo, l'autorità procedente, prima di attribuire il codice, richiede la localizzazione delle opere di presa sulla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, assegnando a tal fine un termine perentorio di sessanta giorni. Qualora l'istanza non sia integrata entro il termine stabilito, l'amministrazione procedente rigetta la domanda di concessione preferenziale con atto espresso notificato al richiedente.

     4. Espletate le attività di cui ai commi 2 e 3, l'autorità procedente, con unico provvedimento, autorizza in via provvisoria la continuazione delle derivazioni d'acqua comprese nell'elenco di cui al comma 3 nei limiti e secondo le modalità dichiarate dagli istanti e ne dà comunicazione ai medesimi tramite la pubblicazione di detto atto e relativo elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Detta pubblicazione, corredata degli elementi di cui all'articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 3 della l. 241/1990.

     5. Al fine della riscossione del canone demaniale provvisorio, decorrente dal 10 agosto 1999, il provvedimento di cui al comma 4, comprensivo del relativo elenco, è trasmesso alla Regione, entro trenta giorni dalla sua adozione, sia in forma cartacea, sia su supporto informatizzato secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Amministrazione regionale.

     6. Il provvedimento di cui al comma 4, comprensivo del relativo elenco, è quindi inviato all'Autorità di Bacino del fiume Po per il parere inerente l'equilibrio del bilancio idrico e, per le derivazioni che insistono in comuni inclusi nelle aree protette, al relativo ente gestore per il parere previsto dall'articolo 25, comma 2 della l. 36/1994 e sue successive modifiche e integrazioni. L'ente gestore dell'area protetta esprime il parere richiesto nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione dell'elenco; decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.

     7. Richiesti i pareri di cui al comma 6, l'amministrazione procedente ordina la pubblicazione per trenta giorni consecutivi dell'elenco allegato al provvedimento di cui al comma 4 all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le opere di presa. Alla scadenza del termine di affissione i Comuni trasmettono all'amministrazione procedente il relativo referto di pubblicazione.

     8. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio possono essere presentate all'autorità procedente, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, opposizioni e osservazioni in ordine alle singole istanze di concessione preferenziale.

     9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 in caso di istanze concernenti anche prelievi da acque sotterranee tramite pozzo al servizio di un'unica utenza, l'autorità procedente redige il disciplinare di concessione sulla base dei disciplinari-tipo di cui all'Allegato B e tenuto conto dei pareri formulati dalla Autorità di bacino del fiume Po e dall'ente gestore dell'area protetta, ove richiesto.

     10. In presenza di osservazioni o opposizioni all'istanza di concessione preferenziale, ove non riscontri la lesione di diritti di terzi, l'amministrazione procede secondo le disposizioni di cui al comma 9, motivando il rigetto delle opposizioni e delle osservazioni. Allorquando riscontri la lesione di diritti di terzi non superabili tramite prescrizioni o limitazioni dell'uso richiesto, l'amministrazione, con atto espresso, rigetta l'istanza di concessione preferenziale, liquida le spese di istruttoria quantificate in conformità ai criteri di cui all'Allegato C e tenuto conto degli eventuali acconti già introitati e notifica il provvedimento al richiedente.

     11. Il disciplinare di concessione preferenziale è trasmesso per la sottoscrizione al richiedente, tramite raccomandata con avviso di ritorno. Contestualmente l'amministrazione procedente chiede all'istante, tenuto conto degli eventuali acconti già introitati, il versamento in un'unica soluzione delle spese di procedimento, costituite dalle spese di istruttoria quantificate in conformità ai criteri di cui all'Allegato C e dagli oneri di pubblicazione, di imposta di bollo e di registrazione del disciplinare, nonché il versamento della cauzione, incamerata dall'amministrazione stessa, pari al 50 per cento del canone annuo e comunque non inferiore a lire 100 mila, allegando a tal fine i relativi moduli di pagamento.

     12. Il disciplinare firmato dal richiedente per l'accettazione delle condizioni d'uso dell'acqua e la copia delle ricevute di versamento delle spese di procedimento e della cauzione devono essere restituiti all'autorità procedente, tramite raccomandata con avviso di ritorno o consegna diretta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento. In caso di mancato rispetto del termine, l'amministrazione procedente rigetta la domanda di concessione preferenziale con atto espresso notificato al richiedente. La firma del disciplinare deve essere autenticata ovvero apposta davanti al funzionario ricevente ovvero ancora accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità del richiedente.

     13. Acquisita la certificazione antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge ed accertato l'avvenuto pagamento dei canoni dovuti, l'autorità procedente adotta il provvedimento di concessione preferenziale e provvede:

     a) alla trasmissione del provvedimento alla Regione per la riscossione del canone determinato in via definitiva dal disciplinare;

     b) alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze;

     c) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento con invito a ritirarne copia presso l'amministrazione procedente;

     d) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi e dell'indicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze;

     e) all'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche.

 

     Art. 3. (Concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo).

     1. Il procedimento di concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo è regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

     2. A seguito della pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 7, l'amministrazione procedente individua d'ufficio le istanze che contemplano prelievi da pozzi potenzialmente intercettanti le falde profonde [1].

     3. In tali casi l'amministrazione procedente richiede le integrazioni tecniche, effettua le verifiche e adotta i provvedimenti del caso in conformità all'Allegato D. Riconosciuti conformi o correttamente ricondizionati i pozzi di cui al comma 2, si procede secondo le modalità descritte all'articolo 2, commi 9, 10, 11, 12 e 13, redigendo un unico disciplinare per tutti i prelievi al servizio di un'unica utenza.

     4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, la concessione preferenziale e la regolarizzazione dei pozzi costruiti in territori soggetti alla tutela della pubblica amministrazione e sprovvisti di regolare autorizzazione alla ricerca avvengono contestualmente secondo le modalità del presente articolo e, in caso di interferenza, nel rispetto delle utenze regolarmente autorizzate.

 

     Art. 4. (Riconoscimenti di antico diritto).

     1. Le istanze di concessione riconoscimento di cui al presente articolo, in regola con l'imposta di bollo, sono procedibili solo se pervenute all'autorità competente entro il termine stabilito dalla legge e se corredate dalle informazioni minime di cui all'Allegato A, nonché dal titolo legittimo o dai documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della l. 2644/1884.

     2. Espletate le attività di cui all'articolo 2, commi da 2 a 8, eventualmente disponendo che si omettano le formalità di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di lieve entità, l'autorità competente richiede all'istante, tenuto conto degli eventuali acconti già introitati, il versamento in un'unica soluzione delle spese di istruttoria quantificate in conformità ai criteri di cui all'Allegato C e degli oneri di pubblicazione, nonché il versamento della cauzione pari al 50 per cento del canone annuo e comunque non inferiore a lire 100 mila, allegando a tal fine i relativi moduli di pagamento.

     3. Copia delle ricevute di versamento delle spese di procedimento e della cauzione devono essere restituite all'autorità procedente, tramite raccomandata o consegna diretta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del termine, l'amministrazione procedente rigetta la domanda di riconoscimento di antico diritto con atto espresso notificato al richiedente.

     4. Accertato l'avvenuto pagamento dei canoni dovuti, acquisita la certificazione antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e tenuto conto dei pareri formulati dalla Autorità di bacino del fiume Po e dall'ente gestore dell'area protetta, ove richiesto, l'autorità procedente adotta il provvedimento di riconoscimento di antico diritto contenente gli elementi essenziali e le modalità di esercizio della derivazione e provvede:

     a) alla trasmissione del provvedimento alla Regione per la riscossione del canone determinato in via definitiva dal provvedimento stesso;

     b) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento con invito a ritirarne copia presso l'amministrazione procedente;

     c) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi e dell'indicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze;

     d) all'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche.

     5. In presenza di osservazioni o opposizioni all'istanza di riconoscimento di antico diritto l'amministrazione, ove non riscontri la lesione di diritti di terzi, procede secondo le disposizioni di cui al comma 4, motivando il rigetto delle opposizioni e delle osservazioni. Allorquando riscontri la lesione di diritti di terzi non superabili tramite prescrizioni o limitazioni dell'uso richiesto l'amministrazione, con atto espresso, rigetta l'istanza, liquida le spese di istruttoria, quantificate in conformità ai criteri di cui all'Allegato C e tenuto conto degli eventuali acconti già introitati, e notifica il provvedimento al richiedente.

 

     Art. 5. (Cessazione dei prelievi e definizione dei canoni demaniali arretrati).

     1. L'amministrazione procedente, contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità della domanda, al rigetto della stessa ovvero alla presa d'atto della rinuncia dell'istante alla concessione preferenziale o al riconoscimento di antico diritto, dispone la cessazione del prelievo e l'esecuzione degli adempimenti di cui all'Allegato E nei tempi stabiliti dall'amministrazione stessa.

     2. Nei provvedimenti di dichiarazione di improcedibilità della domanda o di rigetto della medesima di cui all'articolo 2, comma 3 ovvero di presa d'atto della rinuncia dell'istante alla concessione o al riconoscimento di antico diritto intervenuta prima dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 2, comma 4 sono altresì definiti i canoni demaniali arretrati da versare all'Amministrazione statale per il periodo intercorrente tra il 10 agosto 1999 e il 31 dicembre 2000 ed i canoni demaniali arretrati da corrispondere alla Regione per il periodo successivo fino alla cessazione del prelievo.

 

     Art. 6. (Disposizione finale).

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l.r. 61/2000, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto.

     2. L'articolo 11 della l.r. 22/1996 è abrogato.

 

Allegato A (Artt. 2, 3 e 4)

 

PARTE I

CONTENUTI MINIMI DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE

PREFERENZIALE O DI RICONOSCIMENTO DI ANTICO DIRITTO

 

     INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

     - PERSONE FISICHE - cognome e nome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale, residenza;

     - PERSONE GIURIDICHE: ragione sociale, sede legale, partita IVA, Codice Fiscale; cognome, nome, data e luogo di nascita del legale rappresentante.

 

     INFORMAZIONI GENERALI:

     - provvedimento richiesto: concessione preferenziale o riconoscimento di antico diritto;

     - tipo di prelievo: da acqua superficiale, da sorgente, da fontanile, da trincea drenante, da acqua sotterranea tramite pozzo;

     - numero di prese utilizzate, suddivise per tipo di prelievo;

     - uso/i dell'acqua per ciascun punto di prelievo (con riferimento alle tipologie di uso elencate in calce al presente allegato);

     - portata massima derivata espressa in l/sec e volume medio annuo espresso in mc per ciascun punto di prelievo, ad esclusione delle derivazioni ad uso irriguo a bocca non tassata;

     - volume medio annuo espresso in mc per ciascun uso o, in alternativa, la superficie irrigua espressa in ettari per l'uso irriguo a bocca non tassata ovvero la potenza nominale media annua espressa in Kw per l'uso idroelettrico.

 

     INFORMAZIONI RELATIVE AD OGNI SINGOLA OPERA DI PRESA:

     da acque superficiali

     - tipologia (corso d'acqua naturale, canale, lago, invaso artificiale) e denominazione del corpo idrico alimentatore;

     - Comune in cui è ubicata la presa, numero del foglio di mappa e relativa particella;

     - eventuale presenza di sbarramenti fissi e relativa altezza.

     da sorgenti, fontanili e trincee drenanti

     - tipologia di captazione: sorgente, fontanile o trincea drenante;

     - Comune in cui è ubicata la presa, numero del foglio di mappa e relativa particella.

     da pozzi

     - profondità del pozzo espressa in metri;

     - Comune in cui è ubicato il pozzo, numero del foglio di mappa e relativa particella;

     - annotazione circa la sussistenza dell'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs 275/1993 e, in caso affermativo, gli estremi della stessa (denunciante e data);

     - estremi dell'eventuale autorizzazione alla ricerca (data del provvedimento e soggetto che l'ha rilasciato) e annotazione circa l'esecuzione della trivellazione in data successiva al 5 maggio 1994.

 

     INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RESTITUZIONE

     - eventuale esistenza della restituzione puntuale e, in caso affermativo, denominazione del corpo idrico recettore.

 

     ALLEGATI

     - estratto della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con localizzazione delle prese ovvero, nel caso di prelievi ad uso irriguo a bocca non tassata, numero del foglio di mappa e della particella catastale su cui insistono le prese;

     - relazione tecnica generale e stato di consistenza delle opere nel solo caso di derivazioni da acque superficiali che non rientrano nella categoria dei prelievi di lieve entità (con riferimento alle soglie indicate in calce al presente allegato);

     - titolo legittimo rilasciato prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche ovvero documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della l. 2644/1884 per i riconoscimenti di antico diritto.

 

     PRELIEVI DI LIEVE ENTITA'

     Ai fini del presente regolamento, si considerano di lieve entità i seguenti prelievi di acque superficiali, di sorgente, di fontanili o di trincee drenanti:

     - derivazioni con portata massima istantanea complessiva inferiore o uguale a 15 l/sec e con portata media annua inferiore o uguale a 10 l/sec;

     - derivazioni ad uso di produzione di energia di potenza nominale media inferiore o uguale a 30 Kw e aventi le portate di cui al punto precedente;

     - derivazioni ad uso irriguo a bocca non tassata a servizio di una superficie irrigua inferiore o uguale a 15 ha, elevabili a 30 ha nel caso di utilizzo di tecniche irrigue a basso consumo di risorsa.

     E' comunque facoltà dell'Amministrazione procedente, in considerazione di particolari situazioni locali, chiedere all'istante di integrare la documentazione prodotta entro i limiti della documentazione prevista dal presente allegato.

 

     USO DELL'ACQUA

     Tipologie di uso dell'acqua e relative assimilazioni ai fini della quantificazione del canone demaniale ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

 

 

Tipologia di uso da riportare        Assimilazione dell'uso ai

nella richiesta di concessione       fini della quantificazione

                                      dei canoni dovuti

 

- potabile tramite acquedotto        consumo umano

- potabile con approvvigionamento

autonomo, escluso il domestico

 

- irrigazione                        irriguo

- antibrina

- abbeveraggio bestiame

 

- irrigazione                        irriguo a bocca non tassata

- antibrina

- abbeveraggio bestiame

 

- idroelettrico                      idroelettrico

- forza motrice

 

- uso di processo ivi compreso       industriale

l'industriale alimentare

- raffreddamento

- altri usi assimilabili

all'industriale

 

- pescicoltura                       pescicoltura

- irrigazione attrezzature

sportive

- irrigazione aree a verde

pubblico

 

- igienico sanitario                 igienico

- antincendio

- autolavaggio

- lavaggio strade

- innevamento artificiale

- altro: .....

 

 

PARTE II

CONTENUTI DEGLI ELENCHI INFORMATIZZATI

     INFORMAZIONI GENERALI:

     - PERSONE FISICHE - cognome e nome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale, residenza;

     - PERSONE GIURIDICHE: ragione sociale, sede legale, partita IVA, Codice Fiscale; cognome, nome, data e luogo di nascita del legale rappresentante;

     provvedimento richiesto: concessione preferenziale o riconoscimento di antico diritto.

 

     - INFORMAZIONI RELATIVE AD OGNI SINGOLA OPERA DI PRESA:

     da acque superficiali

     - codice univoco;

     - tipologia e denominazione del corpo idrico alimentatore;

     - Comune e, se nota, la località in cui è ubicata la presa;

     - uso/i dell'acqua;

     - portata massima derivata espressa in l/sec e volume medio annuo espresso in mc, ad esclusione delle derivazioni ad uso irriguo a bocca non tassata;

     - eventuale presenza di sbarramenti fissi e relativa altezza;

     - eventuale restituzione puntuale e denominazione del corpo idrico ricettore

     da sorgenti, fontanili e trincee drenanti

     - codice univoco;

     - tipologia di captazione: sorgente, fontanile o trincea drenante;

     - Comune e, se nota, la località in cui è ubicata la presa:

     - uso/i dell'acqua;

     - portata massima derivata espressa in l/sec e volume medio annuo espresso in mc, ad esclusione delle derivazioni ad uso irriguo a bocca non tassata;

     - eventuale restituzione puntuale e denominazione del corpo idrico ricettore

     da pozzi

     - codice univoco;

     - profondità del pozzo espressa in metri;

     - Comune e, se nota, la località in cui è ubicata la presa;

     - uso/i dell'acqua;

     - portata massima derivata espressa in l/sec e volume medio annuo espresso in mc, ad esclusione delle derivazioni ad uso irriguo a bocca non tassata;

     - eventuale restituzione puntuale e denominazione del corpo idrico ricettore.

 

Allegato B (Artt. 2 e 3)

DISCIPLINARI TIPO

     DISCIPLINARE TIPO PER DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI, DI SORGENTE, DI FONTANILI O DI TRINCEE DRENANTI

     N. ...... di repertorio

     Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione preferenziale di [1] .......... derivazione d'acqua da [2] ........... in Comune di [3] ............, ad uso [4] ......... chiesta da [5] ............. CF/partita IVA ............ con istanza in data ...............

 

     Articolo 1 - Quantità dell'acqua derivabile e luogo di presa.

     da utilizzare nel caso di presa singola

     La quantità d'acqua concessa, derivabile dal ...... in Comune di ........., codice univoco ...., è fissata in .... (........ [6]) l/sec massimi e ..... (.......) l/sec medi.

     da utilizzare nel caso di prese plurime

     La quantità complessiva d'acqua concessa è fissata in .... (.......) l/sec massimi e ..... (......) l/sec medi, di cui [7]:

     - ..... (.......) l/sec massimi derivabili da ....... in località ...... del Comune di ........ codice univoco ......;

     - ..... (.......) l/sec massimi derivabili da ....... in località ...... del Comune di ........ codice univoco ..... .

 

     Articolo 2 - Uso dell'acqua derivata.

     L'acqua derivata è utilizzata per uso [8] ........ .

     da utilizzare per l'uso irriguo

     L'acqua derivata è utilizzata per irrigare ....... ha di terreno.

     da utilizzare per l'uso produzione di energia

     L'acqua derivata è utilizzata per produrre la potenza nominale media annua di ..... Kw.

 

     Articolo 3 - Periodo in cui il prelievo è consentito.

     La derivazione può essere esercitata [9] ......., entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare.

 

     Articolo 4 - Modo di presa dell'acqua.

     Le opere di presa dell'acqua dal [10] ...... consistono in [11] ........

 

     Articolo 5 - Regolazione e misurazione della portata derivata.

     da inserire con riferimento a tutte le derivazioni, escluse quelle a bocca non tassata

     Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore di quella concessa, l'Autorità concedente si riserva la facoltà di imporre opportune opere limitatrici. Tali opere, ove richieste, dovranno risultare da un apposito progetto da presentarsi per l'approvazione all'Autorità concedente entro due mesi dalla richiesta ed essere eseguite a cura e spese del Concessionario nel perentorio termine che sarà assegnato dall'Amministrazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del d.lgs 152/1999, il Concessionario dovrà installare, su prescrizione dell'Autorità concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.

 

     Articolo 6 - Luogo di scarico delle acque.

     da inserire solo nel caso di scarico puntuale

     Dopo l'uso le acque sono convogliate nel [12] ....... .

 

     Articolo 7 - Cessione e decadenza.

     La cessione dell'utenza a terzi è subordinata al nulla osta dell'Autorità concedente. Con riferimento alle utenze irrigue è richiesta la sola comunicazione scritta.

     L'Amministrazione concedente ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione per:

     - cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua;

     - non uso durante un triennio consecutivo;

     - abituale negligenza e inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, ivi compresa la cessione a terzi in difformità da quanto prescritto al primo capoverso del presente articolo;

     - inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e dell'utilizzazione;

     - mancato pagamento di tre annualità di canone.

 

     Articolo 8 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

     Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorità condente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

     Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

 

     Articolo 9 - Durata della concessione.

     Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni ....... successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione. In caso di mancato rinnovo della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si applicano le disposizioni di cui all'Allegato E del Regolamento regionale ......, n. ....... (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica).

 

     Articolo 10 - Canone.

     Il Concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno il canone di legge aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla stessa.

 

     Articolo 11 - Deposito cauzionale.

     All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato il versamento a favore dell'Autorità concedente della somma di Lire ..... pari a ........ come da quietanza n. ...... in data ..... a titolo di cauzione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima.

 

     Articolo 12 - Comuni rivieraschi.

     da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media superiore a 220 Kw

     Con la stessa cadenza temporale prevista per il pagamento del canone, il Concessionario corrisponderà a [13] ...... il sovracanone annuo di lire ...... pari a ......., in ragione di ....... L/Kw pari a ....../Kw, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definite dalla legge.

 

     Articolo 13 - Bacini imbriferi montani.

     da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media superiore a 220 Kw e a condizione che le opere della derivazione ricadano nell'ambito del comprensorio di un bacino imbrifero montano

     Considerato che le opere di presa della derivazione in oggetto ricadono nel bacino imbrifero montano del ..... delimitato a norma della legge 27 dicembre 1952 n. 959, il Concessionario è tenuto a corrispondere, con la stessa cadenza temporale del canone, il sovracanone annuo di lire ..... pari a E......., in ragione di ..... L/Kw pari a ....... E./Kw, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definite dalla legge.

 

     Articolo 14 - Richiamo a leggi e regolamenti.

     Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

 

     Articolo 15 - Foro competente.

     Per ogni controversia, le parti convengono che il Foro competente sarà quello di ......

luogo e data

firma del Concessionario,

per accettazione

DISCIPLINARE TIPO PER DERIVAZIONE DI ACQUE

SOTTERRANEE ESTRATTE MEDIANTE POZZO

     N. ...... di repertorio

     Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione preferenziale di [14] ...... derivazione d'acqua da [15] ...... ubicato/i in/nei Comune/i di [16] ......., ad uso [17] ..... chiesta da [18] ............. CF/partita IVA ........ con istanza in data .....

 

     Articolo 1 - Quantità dell'acqua derivabile e luogo di presa.

     da utilizzare nel caso di presa singola

     La quantità d'acqua concessa, derivabile dal pozzo ubicato in Comune di ......., codice univoco .............., è fissata in ..... (........ [19]) l/sec massimi e ..... (..........) l/sec medi.

     da utilizzare nel caso di prese plurime

     La quantità complessiva d'acqua concessa è fissata in ..... (.......) l/sec massimi e ..... (.........) l/sec medi, di cui: [20]

     - ...... (........) l/sec massimi derivabili dal pozzo ubicato in Comune di ............., codice univoco .......;

     - ...... (........) l/sec massimi derivabili dal pozzo ubicato in Comune di ............., codice univoco ...... .

     da utilizzare nel caso di prelievo ad uso irriguo a bocca non tassata

     La presente concessione riguarda l'acqua prelevabile dal/i pozzo/i ubicato/i nel/i Comune/i di ............................., codice univoco [21] ........ .

 

     Articolo 2 - Uso dell'acqua derivata.

     da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per un solo uso dell'acqua

     L'acqua derivata è utilizzata per uso [22] ......... .

     da utilizzare per l'uso irriguo

     L'acqua derivata è utilizzata per irrigare ....... ha di terreno.

     da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per usi plurimi dell'acqua

     Dell'acqua complessivamente derivata:

     - ..... (......) l/sec sono destinati all'uso ...........;

     - ..... (......) l/sec sono destinati all'uso ...... [23].

 

     Articolo 3 - Periodo in cui il prelievo è consentito.

     La derivazione può essere esercitata [24] ......, entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare.

 

     Articolo 4 - Modo di presa dell'acqua. [2]

     da utilizzare nel caso di pozzi che intercettano la sola falda freatica

L’opera di presa dell’acqua consiste in un pozzo di profondità pari a m ............. .

da utilizzare nel caso di pozzi che intercettano le sole falde profonde

L’opera di presa dell’acqua consiste in un pozzo di profondità pari a m ........, costituito da una colonna di diametro pari a [25] .............. mm, dotata di [26] ........ filtri del tipo ............................. compresi rispettivamente tra [27] ....... - ....... m e cementazione con [28]......................... realizzata tra ....... - ....... m, dotato di pompa [29]....................

La testa del pozzo e’ collocata a ........ m al di sopra del piano di campagna.

 

     Articolo 5 - Misurazione della portata derivata.

     Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del d.lgs 152/1999, il Concessionario dovrà installare, su prescrizione dell'Autorità concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.

 

     Articolo 6 - Luogo di scarico delle acque.

     da inserire solo nel caso di scarico puntuale

     Dopo l'uso le acque sono convogliate nel [30] ........ .

 

     Articolo 7 - Cessione e decadenza.

     La cessione dell'utenza a terzi è subordinata al nulla osta dell'Autorità condente. Con riferimento alle utenze irrigue è richiesta la sola comunicazione scritta.

     L'Amministrazione concedente ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione per:

     - cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua;

     - abituale negligenza e inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché di quelle contenute nel presente disciplinare;

     - cessione a terzi in difformità da quanto prescritto al primo capoverso del presente articolo;

     - inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e dell'utilizzazione;

     - mancato pagamento di tre annualità di canone;

     - mancata installazione, nei termini stabiliti, dei dispositivi di misura delle portate richiesti dall'Autorità competente.

 

     Articolo 8 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

     La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

     - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

     - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

     Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

     Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

 

     Articolo 9 - Durata della concessione.

     Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni ...... successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione. In caso di mancato rinnovo della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si applicano le disposizioni di cui all'Allegato E del Regolamento regionale ....., n. .. (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica).

 

     Articolo 10 - Canone.

     Il Concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno il canone di legge aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla stessa.

 

     Articolo 11 - Deposito cauzionale.

     All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato il versamento a favore dell'Autorità concedente della somma di Lire ....... pari a ...... come da quietanza n. ...... in data ....... a titolo di cauzione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima.

 

     Articolo 12 - Richiamo a leggi e regolamenti.

     Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

 

     Articolo 15 - Foro competente.

     Per ogni controversia, le parti convengono che il Foro competente sarà quello di ........

luogo e data

firma del Concessionario,

per accettazione.

 

 

[1] indicare la specie della derivazione: grande o piccola

[2] nel caso di più punti di prelievo elencare tutti i corpi idrici interessati

[3] in presenza di più punti di prelievo elencare tutti i Comuni interessati

[4] elencare tutti gli usi che formano oggetto della concessione [5] inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di persone giuridiche

[6] riportare l'entità del prelievo in lettere

[7] replicare la parte relativa al singolo punto di presa tante volte quante risulterà necessario

[8] indicare l'uso effettivo in conformità all'elenco in calce all'Allegato A

[9] specificare il periodo di tempo durante il quale è consentito il prelievo di acqua

[10] indicare il tipo ed eventuale denominazione del corpo idrico alimentatore

[11] inserire la descrizione delle opere esistenti sulla base della documentazione prodotta dall'istante; nel caso di derivazioni costituite da più punti di prelievo distinti la descrizione va ripetuta per ciascuna opera di presa

[12] indicare il corpo idrico recettore

[13] elencare i Comuni rivieraschi beneficiari del sovracanone [14] indicare la specie della derivazione: grande o piccola [15] indicare il numero di pozzi

[16] in presenza di più punti di prelievo ubicati in Comuni diversi elencare tutti i comuni interessati

[17] elencare tutti gli usi che formano oggetto della concessione in conformità all'elenco in calce all'Allegato A

[18] inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di persone giuridiche

[19] riportare l'entità del prelievo in lettere

[20] ripetere tante volte quanti sono i punti di prelievo

[21] nel caso di prese plurime indicare il codice univoco di ciascun pozzo [22] indicare l'uso e/o gli usi effettivo/i in conformità all'elenco in calce all'Allegato A

[23] da ripetere con riferimento a ciascuno degli usi oggetto della concessione

[24] specificare il periodo di tempo durante il quale è consentito il prelievo di acqua

[25] nel caso di diametro variabile con la profondità dal piano di campagna, indicare i valori massimi e minimi

[26] specificare il numero

[27] riportare gli intervalli di profondità in cui sono ubicati i filtri: da ripetere tante volte quanti sono i filtri stessi

[28] materiale utilizzato per la cementazione

[29] descrivere il tipo di pompa e la relativa potenza

[30] indicare il corpo idrico recettore

 

Allegato C (Artt. 2, 3 e 4)

SPESE DI ISTRUTTORIA

 

     Le spese di istruttoria sono rapportate alla complessità dell'attività richiesta alla Pubblica Amministrazione per il rilascio del provvedimento e devono comunque essere comprese nei valori di seguito riportati:

 

 

importo in lire

tipologia

50.000 - 100.000

derivazioni di lieve entità (come definitein calce all'Allegato A)

200.000 - 500.000

derivazioni di acque sotterranee estratte mediante pozzi che potenzialmente intercettano le falde profonde [3]

100.000 - 300.000

derivazioni che non rientrano nella categorie precedenti

 

 

     Fermo restando il minimo di lire 50.000, l'importo delle spese di istruttoria delle istanze di riconoscimento è ridotto al 50%.

 

Allegato D (Art. 3, comma 3)

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI COMPATIBILITA'

TECNICO-COSTRUTTIVA DEI POZZI CHE INTERCETTANO

POTENZIALMENTE LE FALDE IN PRESSIONE [4]

 

     I. Campo di applicazione e criteri generali

     A. Le disposizioni del presente allegato si applicano ai pozzi che, in base alle valutazioni compiute ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del presente regolamento, intercettano potenzialmente le falde in pressione.

     B. [Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le falde sottostanti la falda freatica si presumono in pressione] [5].

     C. In applicazione dell'articolo 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, i pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le falde in pressione, devono essere ricondizionati o chiusi a spese del titolare secondo le modalità previste dal presente allegato.

 

     II. Verifica di compatibilità tecnico-costruttiva dei pozzi che potenzialmente intercettano le falde in pressione

     A. L’amministrazione procedente, identificati d’ufficio i pozzi che potenzialmente intercettano le falde profonde e verificata la compatibilità delle captazioni con le altre utenze in presenza di osservazioni o opposizioni, per gli stessi richiede agli interessati la verifica dello stato di consistenza dell’opera di presa di cui al punto 4 del presente allegato, assegnando a tal fine congruo termine. Fatte salve eventuali proroghe rilasciate su motivata richiesta dell’istante, decorso inutilmente il termine, l’amministrazione, con atto espresso, rigetta l’istanza di concessione preferenziale e notifica il provvedimento al richiedente [6].

     B. Entro il termine di cui al punto precedente, il richiedente:

     a) può contestare la classificazione operata d'ufficio, fornendo all'autorità procedente lo studio di assetto idrogeologico locale di cui al punto 3 del presente allegato attraverso il quale si dimostra che il pozzo non intercetta la falda in pressione;

     b) trasmette la documentazione comprovante la corretta esecuzione del pozzo nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui al successivo punto 4, lo stesso risulti conforme ai principi dell'articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996;

     c) in caso contrario, trasmette un progetto di ricondizionamento del pozzo redatto secondo le modalità di cui al punto 5 ovvero la rinuncia alla concessione preferenziale e relativo progetto di chiusura del pozzo redatto secondo le modalità di cui all'Allegato E.

     C. In caso di ricondizionamento del pozzo, l’amministrazione procedente fissa il termine entro cui devono essere realizzati i lavori previsti e trasmessa all’autorità procedente la relazione finale di cui al punto 6. Fatte salve eventuali proroghe rilasciate su motivata richiesta dell’istante, decorso inutilmente il termine, l’amministrazione, con atto espresso, rigetta l’istanza di concessione preferenziale e notifica il provvedimento al richiedente [7].

     C bis. I termini sopra indicati sono definiti in coerenza alle priorità dettate in merito dal Piano regionale di tutela delle acque, fermo restando il complessivo completamento degli interventi di ricondizionamento previsti nel territorio provinciale entro il termine ultimo del 31.12.2016 [8].

     D. In caso di rinuncia alla concessione preferenziale, l'istante può continuare il prelievo in forza dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 2, comma 4 del presente regolamento fino al rilascio del provvedimento per un nuovo approvvigionamento idrico, a condizione che della presentazione della relativa istanza sia data prova

all'amministrazione procedente contestualmente alla rinuncia alla concessione preferenziale.

 

     III. Studio di assetto idrogeologico locale

     A. L'assetto idrogeologico locale di cui al punto 2.2. lettera a) deve essere documentato da professionista abilitato con riferimento:

     a) al profilo stratigrafico del pozzo;

     b) alle modalità di effettuazione ed ai risultati della prova di pompaggio finalizzata alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, nonché volta alla individuazione di eventuali limiti (impermeabili o alimentanti) presenti nell'area di influenza della prova;

     c) al regime ed al movimento naturale della falda captata, ove possibile;

     d) alla struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.

 

     IV. Verifica dello stato di consistenza dei pozzi che intercettano la falda in pressione

     A. La verifica dello stato di consistenza del pozzo di cui al punto 2.1. deve permettere di risalire alle caratteristiche tecniche dell'opera e deve essere eseguita da professionista abilitato. A tal fine devono essere forniti i risultati dell'esame del pozzo con la rilevazione delle caratteristiche dell'opera di presa, della posizione delle finestrature drenanti, del tipo di filtri, della posizione della cementazione, dei drenaggi, del sigillo e dei riempimenti, nonché della profondità del pozzo, della quota della testa del pozzo e il profilo stratigrafico.

     B. Il professionista incaricato deve sottoporre la documentazione tecnica ad un'analisi critica mirante in particolare alla valutazione della qualità dei dati litostratigrafici disponibili in relazione al metodo di perforazione adottato e al contesto idrogeologico dell'area, all'accertamento della collocazione dei tratti filtranti, nonché alla presenza o meno di dispositivi di sicurezza passiva del pozzo quali la cementazione e i tamponamenti della colonna in opera.

     C. Qualora dai dati acquisiti non sia possibile risalire alla effettiva consistenza dell'opera, si dovrà procedere alla esecuzione di indagini e prove in pozzo.

     D. Al termine dell'attività di cui sopra, il professionista incaricato redige una relazione con allegato giudizio di compatibilità dell'opera con i principi di tutela e salvaguardia delle acque sotterranee di cui alla articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996.

 

     V. Ricondizionamento dei pozzi intercettanti sia la falda freatica sia le falde in pressione

     A. Il progetto di ricondizionamento di cui al punto 2.2. lettera c), a firma di professionista abilitato, deve essere preceduto da una indagine finalizzata a definire l'esatto completamento dell'opera e deve contenere:

     a) la successione litostratigrafica di riferimento;

     b) lo schema di completamento attuale del pozzo;

     c) la descrizione degli interventi di separazione degli acquiferi con indicazione delle profondità di azione, delle modalità di esecuzione dei lavori e dei materiali impiegati;

     d) lo schema di completamento finale;

     e) le prove di pompaggio da eseguire al fine di dimostrare l'avvenuta separazione delle falde.

 

     VI. Relazione finale

     A. Eseguiti i lavori di ricondizionamento dei pozzi intercettanti sia la falda freatica sia le falde in pressione, il professionista incaricato redige una relazione finale contenente:

     a) la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;

     b) l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;

     c) le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;

     d) l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;

     e) i risultati delle prove di pompaggio eseguite al fine di dimostrare l'avvenuta separazione delle falde;

     f) la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

 

Allegato E (Art. 5)

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CESSAZIONE DEL PRELIEVO [9]

 

     I. Oggetto e ambito di applicazione

     A. Il presente allegato detta le procedure da porre in atto e gli adempimenti posti in capo ai titolari delle derivazioni idriche per le quali è stata richiesta la concessione preferenziale o il riconoscimento nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie previste dall'articolo 5 del presente regolamento, fatto salvo - ove ne ricorrano i presupposti - quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, sesto capoverso del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     II. Derivazioni da corpo idrico superficiale, da sorgente o da trincea drenante

     A. Al verificarsi di una delle fattispecie previste dall'articolo 5 del presente regolamento, il titolare della derivazione è tenuto a rimuovere gli eventuali dispositivi utilizzati per la medesima e ad eseguire, a sua cura e spese, i lavori di ripristino dello stato dei luoghi nei tempi e nei modi stabiliti dall'amministrazione procedente.

     B. Nel caso di opere ubicate in aree protette le modalità di ripristino dei luoghi sono definite dall'autorità procedente, sentito l'ente gestore dell'area protetta interessata.

     C. E' fatta salva la facoltà per l'amministrazione procedente di ritenere senza compenso le opere di presa, ove queste siano giudicate indispensabili dall'autorità idraulica per mantenere un corretto assetto idrogeologico del corso d'acqua.

 

     III. Pozzi che non consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quelle delle sottostanti falde in pressione

     A. Al verificarsi di una delle fattispecie previste dall'articolo 5 del presente regolamento, i titolari di pozzi che non consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quelle delle sottostanti falde in pressione, sono tenuti a rimuovere, a proprie cura e spese, i dispositivi utilizzati per il prelievo nei tempi e nei modi stabiliti dall'amministrazione procedente.

 

     IV. Pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quelle delle sottostanti falde in pressione

     A. Al verificarsi di una delle fattispecie previste dall'articolo 5 del presente regolamento, i titolari di pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quelle delle sottostanti falde in pressione sono tenuti a procedere, a proprie cura e spese, alla chiusura del pozzo nei tempi e nei modi stabiliti dall'amministrazione procedente tenuto conto di quanto di seguito indicato.

     B. La chiusura del pozzo avviene sulla base di un progetto per la messa in sicurezza delle falda. Obiettivo dell'intervento è la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra essa e la parete del foro in modo tale che l'opera non possa rappresentare una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento dalla falda libera a quelle sottostanti in pressione, ovvero provocare la depressurizzazione dell'acquifero profondo.

     C. Il progetto, redatto da professionista abilitato, deve contenere:

     a) la successione litostratigrafica di riferimento;

     b) lo schema di completamento attuale del pozzo;

     c) la descrizione delle operazioni di preparazione del pozzo all'intervento, con indicazione delle quote di sfondamento della tubazione di rivestimento del pozzo;

     d) il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria;

     e) le modalità di iniezione;

     f) le modalità di finitura dell'opera a intervento concluso.

     D. La boiacca deve essere iniettata esclusivamente dal fondo a risalire, nonché dall'interno della tubazione di rivestimento senza soluzione di continuità. L'operazione dovrà essere immediatamente completata con la messa in pressione. Qualora venissero utilizzate modalità di abbandono e messa in sicurezza delle falde diverse da quelle tradizionali impieganti boiacche cementizie, tale scelta progettuale dovrà essere dettagliatamente descritta sul piano tecnico e comunque dovrà fornire adeguate garanzie di riuscita dell'intervento attestate dal professionista incaricato.

     E. Eseguiti i lavori di chiusura del pozzo, il professionista incaricato redige una relazione finale contenente:

     a) la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;

     b) l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;

     c) le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;

     d) l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;

     e) la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.R. 23 febbraio 2004, n. 1/R.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.G.R. 23 febbraio 2004, n. 1/R.

[3] Così modificato dall'art. 3 del D.P.G.R. 23 febbraio 2004, n. 1/R.

[4] Nel presente allegato ovunque ricorrano le espressioni: “falda in pressione” o “falde in pressione”, le stesse sono sostituite con: “falde profonde” per effetto dell'art. 4 del D.P.G.R. 23 febbraio 2004, n. 1/R.

[5] Lettera abrogata dall'art. 4 del D.P.G.R. 23 febbraio 2004, n. 1/R.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 4 del D.P.G.R. 23 febbraio 2004, n. 1/R.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 4 del D.P.G.R. 23 febbraio 2004, n. 1/R.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.P.G.R. 23 febbraio 2004, n. 1/R.

[9] Nel presente allegato ovunque ricorra l’espressione “falde in pressione” la stessa è sostituita con “falde profonde” per effetto dell'art. 5 del D.P.G.R. 23 febbraio 2004, n. 1/R.