§ 4.1.46 - Legge regionale 29 novembre 1996, n. 88.
Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:29/11/1996
Numero:88


Sommario
Art. 1.  (Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto le piccole derivazioni).
Art. 2.  (Modalità della proroga).
Art. 3.  (Rinnovo prima della scadenza).
Art. 4.  (Pubblicazione dei provvedimenti relativi alle utilizzazioni di acque).
Art. 5.  (Utenze sprovviste di regolare titolo).
Art. 6.  (Sanzioni).


§ 4.1.46 - Legge regionale 29 novembre 1996, n. 88.

Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica.

(B.U. 11 dicembre 1996, n. 50).

 

     Art. 1. (Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto le piccole derivazioni).

     1. La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni che già hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53, 24 maggio 1978, n. 228 e con le leggi regionali 20 febbraio 1984, n. 11 e 12 aprile 1988, n. 16 come modificata dalla legge regionale 30 giugno 1989, n. 38 è prorogata:

     a) di dieci anni per le derivazioni a solo uso irriguo la cui portata massima è inferiore a 50 litri/secondo o, in assenza di indicazione della medesima, per l'irrigazione di una superficie inferiore a 50 ettari; sono equiparati all'uso irriguo gli usi igienico-sanitari e per l'abbeveraggio del bestiame;

     b) di cinque anni per le derivazioni diverse da quelle di cui alla lettera a).

 

     Art. 2. (Modalità della proroga).

     1. I titolari delle utenze che beneficiano della proroga di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla presentazione della domanda di rinnovo da compilare secondo il modello approvato con deliberazione della Giunta regionale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [1].

     2. La mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine di cui al comma 1 equivale a rinuncia della derivazione.

     3. La proroga di cui all'articolo 1 trova applicazione anche per le utenze riconosciute o ancora da riconoscere ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettere a) e b) e dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

     4. Nel procedimento di rinnovo delle concessioni che hanno beneficiato della proroga di cui all'articolo 1 l'autorità competente può estendere d'ufficio l'istruttoria di rinnovo ad altre concessioni funzionalmente connesse.

 

     Art. 3. (Rinnovo prima della scadenza).

     1. L'autorità competente, qualora gli interessati ne facciano motivata richiesta, può rilasciare provvedimenti di rinnovi di concessioni di derivazione d'acqua pubblica, ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, prima della naturale scadenza delle medesime o in pendenza della proroga di cui all'articolo 1. In tal caso la concessione s'intende scaduta alla data di presentazione della domanda di rinnovo anticipato pur mantenendo l'utente il diritto al prelievo fino all'emissione del provvedimento di rinnovo ovvero di diniego.

 

     Art. 4. (Pubblicazione dei provvedimenti relativi alle utilizzazioni di acque).

     1. Gli atti emanati dagli organi delle Province nell'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 (Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche), per i quali è prevista dalla normativa vigente la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica e sul Foglio degli Annunci legali della Provincia, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono pubblicati unicamente sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

 

     Art. 5. (Utenze sprovviste di regolare titolo).

     1. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con r.d. 1775/1933, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, in caso di accertamento dell'illecito gli utilizzatori di acqua pubblica sprovvisti di regolare titolo devono presentare, entro il termine assegnato dall'autorità competente con atto di diffida, domanda di concessione in via di sanatoria.

     2. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, salvo quanto previsto al comma 3, il prelievo deve cessare.

     3. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

     4. Nei casi previsti al comma 3, l'autorità competente dispone il versamento del canone demaniale di concessione, incluse le quote arretrate a far data dall'inizio dell'esercizio della derivazione e il pagamento di una cauzione pari all'ammontare di un'annualità del canone di concessione.

 

     Art. 6. (Sanzioni). [2]

     1. Le contravvenzioni alle disposizioni del testo unico sulle acque e impianti elettrici approvato con r.d. 1775/1933 relative alle piccole derivazioni di acqua pubblica da corpi idrici superficiali ed alle licenze di attingimento nonché le violazioni agli obblighi del disciplinare di concessione sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 5 milioni.

     2. L'utilizzazione di acqua pubblica proveniente da corpi idrici superficiali senza regolare titolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un'annualità del canone di concessione e comunque non inferiore a lire 2 milioni.

 

 


[1] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 6 della L.R. 9 agosto 1999, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 3.