§ 4.1.57 - Legge regionale 9 agosto 1999, n. 22.
Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:09/08/1999
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto della legge).
Art. 2.  (Registro delle opere di captazione).
Art. 3.  (Targa delle opere di captazione).
Art. 4.  (Ambito di applicazione).
Art. 5.  (Progetti di acquedotto, fognatura e depurazione).
Art. 6.  (Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica soggette a proroga).


§ 4.1.57 - Legge regionale 9 agosto 1999, n. 22.

Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88.

(B.U. 11 agosto 1999, n. 32).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto della legge).

     1. Al fine di disporre di un patrimonio conoscitivo comune a tutti i soggetti coinvolti nel governo e nella gestione della risorsa idrica, nonché di favorire l'attività di vigilanza e di polizia idraulica, la presente legge ha per oggetto la definizione di modalità per l'identificazione univoca delle captazioni idriche e per l'acquisizione dei dati sulle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione in modo da consentire omogeneità del trattamento dei dati e l'interscambio delle informazioni acquisite.

 

     Art. 2. (Registro delle opere di captazione).

     1. E' istituito il registro delle opere di captazione quale parte integrante del catasto delle utenze idriche di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 (Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche), nel quale sono riportati i codici identificativi di tutte le opere destinate al prelievo di acque superficiali e sotterranee per uso diverso da quello domestico.

     2. L'autorità competente al rilascio o rinnovo dei provvedimenti amministrativi autorizzativi o concessori relativi all'utilizzazione delle acque ai sensi del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, assegna ad ogni opera di captazione un codice identificativo.

     3. Entro trenta giorni dall'assegnazione, la stessa autorità comunica il codice identificativo a tutti gli enti ed i soggetti preposti all'esercizio di funzioni amministrative autorizzative, conoscitive, consultive o di controllo attinenti all'opera medesima, i quali conformano i propri archivi riportando il codice identificativo assegnato e utilizzano il medesimo in ogni provvedimento o comunicazione avente ad oggetto l'opera di captazione.

     4. Il codice identificativo si riferisce esclusivamente all'opera di captazione, segue la medesima dalla sua realizzazione alla sua demolizione e/o chiusura e non può essere riutilizzato per opere diverse.

     5. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di identificazione e le modalità di attribuzione del codice.

 

     Art. 3. (Targa delle opere di captazione).

     1. La stessa autorità di cui all'articolo 2, comma 2 provvede alla realizzazione e alla consegna al titolare dell'opera di captazione di una targa con inciso il codice identificativo, che, a cura e spese di questi, è applicata, entro il termine stabilito dalla medesima autorità, alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

     2. Il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'autorità competente.

 

     Art. 4. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 5 e, limitatamente alle opere di captazione relative a grandi derivazioni di acqua pubblica, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle corrispondenti funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come disciplinato dallo stesso decreto legislativo.

 

     Art. 5. (Progetti di acquedotto, fognatura e depurazione).

     1. I progetti di opere pubbliche igienico-sanitarie relative ad acquedotti, fognature ed impianti di depurazione, ai fini della loro approvazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), sono necessariamente corredati con la scheda del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici e della relativa cartografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000. La scheda e le modalità di compilazione sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica soggette a proroga).

     1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 88 (Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica) è prorogato sino al 30 giugno 2000. La disposizione del presente comma ha efficacia dal 27 giugno 1997.