§ 5.7.156 - L.R. 22 dicembre 2009, n. 33.
Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:22/12/2009
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Istituzione)
Art. 2.  (Confini)
Art. 3.  (Finalità)
Art. 4.  (Gestione)
Art. 5.  (Personale)
Art. 6.  (Norme di salvaguardia)
Art. 7.  (Vigilanza)
Art. 8.  (Piano d'area)
Art. 9.  (Sanzioni)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 12/1990)
Art. 11.  (Modifica all'articolo 9 della l.r. 12/1990)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 4 della l.r. 32/1995)
Art. 13.  (Disposizioni transitorie)
Art. 14.  (Abrogazione di norme)
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.7.156 - L.R. 22 dicembre 2009, n. 33. [1]

Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.

(B.U. 24 dicembre 2009, n. 51)

 

Art. 1. (Istituzione)

1. È istituito il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990 n. 12, in materia di aree protette, classificato di rilievo regionale ai sensi dell'articolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativa all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

 

     Art. 2. (Confini)

1. I confini del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona, incidenti sul territorio dei Comuni di Antrona Schieranco e di Viganella, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000.

2. Il territorio del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte - Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.

 

     Art. 3. (Finalità)

1. Le finalità dell'istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della l.r. 12/1990, nell'articolo 92 della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001, sono le seguenti:

a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attività caratteristiche dell'area protetta;

b) promuovere, riorganizzare, sostenere e valorizzare le attività agricole che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale, che garantiscono l'utilizzo ecosostenibile delle risorse e che meglio si integrano e partecipano ad un processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica ed alla definizione ed al mantenimento di corridoi ecologici;

c) riqualificare il patrimonio forestale valorizzando le pratiche silvocolturali e le consuetudini delle popolazioni locali;

d) garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;

e) promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino delle risorse e dei valori di cui alla lettera a);

f) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;

g) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria ed utile per consentire la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;

h) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

 

     Art. 4. (Gestione)

1. Per le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 è istituito l'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola, ente di diritto pubblico cui sono affidati i compiti di direzione di amministrazione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è così composto:

a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo, Viganella;

b) un rappresentante della Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza;

c) un rappresentante della Comunità montana della Valle Antrona;

d) due rappresentanti della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

e) un rappresentante della Regione Piemonte;

f) due membri nominati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno dalle Associazioni ambientaliste.

3. La comunità delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della l.r. 12/1990, inserito dall'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.

 

     Art. 5. (Personale)

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola si avvale del personale individuato, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nella pianta organica dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, rideterminata ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera h) della l.r. 44/2000.

 

     Art. 6. (Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio del Parco naturale della Valle Antrona trovano applicazione il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio dell'area protetta è vietato:

a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione oppure previste dal piano d'area;

b) aprire e gestire discariche;

c) esercitare l'attività di motocross;

d) impiegare motoslitte per finalità sportive o ricreative.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità istitutive dell'area protetta.

3. L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d'area.

4. Le norme relative alla gestione e all'utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 12/1990.

5. Per le specie faunistiche presenti nel parco naturale ed elencate nell'allegato D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del d.p.r. medesimo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria all'interno del parco naturale è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

7. L'utilizzo e la fruizione del parco naturale sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 12/1990.

 

     Art. 7. (Vigilanza)

1. La vigilanza sul territorio del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona è affidata:

a) agli agenti di vigilanza dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

d) al Corpo forestale dello Stato;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) convenzionate con l'ente di gestione.

 

     Art. 8. (Piano d'area)

1. Il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona è soggetto a piano d'area ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall'articolo 7 della l.r. 36/1992, che ne stabilisce, in particolare, la validità, gli effetti, l'efficacia e le procedure di modifica.

2. Il piano d'area è predisposto, attraverso conferenze, in collaborazione tra l'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola, i Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo, Viganella, la Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza, la Comunità montana della Valle Antrona, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e la Regione Piemonte.

3. Il piano d'area è adottato, entro un anno dalla istituzione del Parco naturale, dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola, che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo, Viganella, alla Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza, alla Comunità montana della Valle Antrona, alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e alla Regione Piemonte e ne dà notizia sull'albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

4. L'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione del piano d'area definitivo.

5. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.

 

     Art. 9. (Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) è punita con sanzioni amministrative da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d) è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

4. L'inosservanza delle disposizioni del piano di assestamento forestale e di cui all'articolo 6, comma 4, è punita con le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

5. L'inosservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

6. L'inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1, 3 e 4, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, lettera a) della l.r. 44/2000.

7. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate).

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 12/1990)

1. la lettera a) del comma 1, dell'articolo 7 della l.r. 12/1990, modificata dall'articolo 13, comma 4 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 32, è sostituita dalla seguente:

"a) Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;".

2. La lettera a1) del comma 1, dell'articolo 7 della l.r. 12/1990, modificata dall'articolo 13, comma 5 della l.r. 32/1995, è sostituita dalla seguente:

"a1) all'ente di diritto pubblico di cui all'articolo 4 della legge regionale istitutiva del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e di cui all'articolo 4 della legge regionale istitutiva del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;".

 

     Art. 11. (Modifica all'articolo 9 della l.r. 12/1990)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/1990, modificato dall'articolo 13, comma 6 della l.r. 32/1995, è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è così composto:

a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo e Viganella;

b) un rappresentante della Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza;

c) un rappresentante della Comunità montana della Valle Antrona;

d) due rappresentanti della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

e) un rappresentante della Regione Piemonte;

f) due membri nominati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno dalle associazioni ambientaliste.".

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 4 della l.r. 32/1995)

1. L'articolo 4 della l.r. 32/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Gestione)

1. Per le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 è istituito l'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola, ente di diritto pubblico cui sono affidati i compiti di direzione di amministrazione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.

2. Il consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è così composto:

a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo e Viganella;

b) un rappresentante della Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza;

c) un rappresentante della Comunità montana della Valle Antrona;

d) due rappresentanti della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

e) un rappresentante della Regione Piemonte;

f) due membri nominati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno dalle associazioni ambientaliste.

3. La Comunità del Parco delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della l.r. 12/1990, inserito dall'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.".

 

     Art. 13. (Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di insediamento del consiglio direttivo di cui all'articolo 4, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione del piano d'area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

3. Fino alla approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 43, comma 2 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).

 

     Art. 14. (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 13 della l.r. 32/1995, modificativi del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 12/1990 e del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/1990.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona, stimati annualmente in 200.000,00 euro per il biennio 2010-2011, in termini di competenza, ripartiti in 100.000,00 euro per la spesa corrente nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB10101 e in 100.000,00 euro per la spesa in conto capitale nell'ambito dell'UPB DB10102 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

3. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area sono introitate nel bilancio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

 

 

Allegato A.

Cartografia in scala 1:25000 (Articolo 2)

(Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.