Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 14/03/1995 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del Parco naturale. |
Art. 2. Confini. |
Art. 3. Finalità. |
Art. 4. Gestione. |
Art. 5. Personale. |
Art. 6. Norme di salvaguardia. |
Art. 7. Sanzioni. |
Art. 8. Vigilanza. |
Art. 9. Piano d'area. |
Art. 10. Piano di assestamento forestale e Piano naturalistico. |
Art. 11. Finanziamenti per la gestione. |
Art. 12. Entrate. |
Art. 13. Abrogazioni e modificazioni di norme. |
§ 5.7.111 - Legge regionale 14 marzo 1995, n. 32. [1]
Istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero.
(B.U. 22 marzo 1995, n. 12).
Art. 1. Istituzione del Parco naturale.
1. Ai sensi della
Art. 2. Confini.
1. I confini del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, incidente sui Comuni di Baceno Crodo, Varzo e Trasquera sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.
2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero».
3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. Finalità.
1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;
b) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi;
c) promuovere attività di studio e di ricerca didattiche e scientifiche;
d) promuovere studi e ricerche di carattere mineralogico;
e) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio;
f) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano;
g) programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione delle esigenze economiche e di sviluppo dello stesso compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.
1. Per le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 è istituito l'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola, ente di diritto pubblico cui sono affidati i compiti di direzione di amministrazione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.
2. Il consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è così composto:
a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo e Viganella;
b) un rappresentante della Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza;
c) un rappresentante della Comunità montana della Valle Antrona;
d) due rappresentanti della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
e) un rappresentante della Regione Piemonte;
f) due membri nominati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno dalle associazioni ambientaliste.
3. La Comunità del Parco delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della
Art. 5. Personale.
1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, I'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. Norme di salvaguardia.
1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. E' consentito l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti realizzazioni approvate dal Consiglio direttivo ed ubicate all'interno dell'area istituita a Parco naturale;
b) esercitare attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzione dell'area;
e) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel piano d'area di cui all'articolo 9;
f) asportare rocce e minerali, ad esclusione della raccolta a scopi scientifici previa autorizzazione rilasciata dal Presidente del Parco;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall'articolo 3;
h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
i) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di edifici esistenti o costruzione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
2. L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalità di cui all'articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di cui all'articolo 9.
3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell'articolo 24 della
4. Sino all'approvazione del Piano d'area di cui all'articolo 9 la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, è sottoposta ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 7. Sanzioni.
1. Le violazioni di divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f), h) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
4. Per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere g) ed i), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
5. Le violazioni al disposto dell'articolo 6, comma 3, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
6. Le violazioni al disposto di cui all'articolo 6, comma 4, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
7. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8. Ai sensi della
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.
Art. 8. Vigilanza.
1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge è affidata:
a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione di cui all'articolo 4;
b) agli addetti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della
Art. 9. Piano d'area.
1. Il Consiglio Regionale approva un Piano d'area del Parco oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio di Piano territoriale, redatto ai sensi dell'articolo 23 della
2. L'Ente di gestione del Parco naturale provvede all'adozione del Piano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Piano d'area è trasmesso agli Enti territoriali interessati e pubblicato a cura del soggetto adottante sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque può far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante il quale, esaminate le stesse, entro i successivi novanta giorni provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano d'area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.
5. Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva. Il Piano d'area sostituisce la strumentazione territoriale urbanistica e paesaggistica di qualsiasi livello come disposto dall'articolo 25, comma 2, della
Art. 10. Piano di assestamento forestale e Piano naturalistico.
1. Il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è oggetto di apposito Piano di assestamento forestale redatto ed approvato secondo le procedure richiamate dall'articolo 24 della
2. Il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate dall'articolo 25 della
3. Il Piano naturalistico deve contenere quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della
Art. 11. Finanziamenti per la gestione.
1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero si provvede utilizzando il riparto delle risorse finanziarie iscritte al capitolo 15315 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi secondo le procedure stabilite dall'articolo 9 della L.R 36/1992, come modificato dall'articolo 1 della
Art. 12. Entrate.
1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 7 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 13. Abrogazioni e modificazioni di norme.
1. La
2. La
3. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 6 della
4. [La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della
(Omissis)] [3].
5. [La lettera al) del comma 1 dell'articolo 7 della
(Omissis) ] [4].
6. [Il comma 2 dell'articolo 9 della
(Omissis) ] [5].
[1] Abrogata dall'art. 63 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[3] Comma abrogato dall'art. 14 della
[4] Comma abrogato dall'art. 14 della
[5] Comma abrogato dall'art. 14 della