Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 14/10/2003 |
Numero: | 28 |
§ 5.7.137 - L.R. 14 ottobre 2003, n. 28. [1]
Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge).
(B.U. 23 ottobre 2003, n. 43 - Suppl. 2)
Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. (Istituzione)
1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della
2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 93, comma 3, della
Art. 2. (Modifica dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2. (Confini)
1. Il territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge è suddiviso in nuclei:
a) Baraggia di Piano Rosa interessante i Comuni di Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Ghemme e Romagnano Sesia in Provincia di Novara;
b) Baraggia di Rovasenda interessante i Comuni di Brusnengo, Masserano e Castelletto Cervo in Provincia di Biella e di Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio e Rovasenda in Provincia di Vercelli;
c) Baraggia di Candelo o Baraggione interessante i Comuni di Benna, Candelo, Cossato, Massazza, Mottalciata e Villanova Biellese in Provincia di Biella;
d) Baraggia di Verrone interessante i Comuni di Salussola e di Verrone in Provincia di Biella.
2. I confini dei nuclei relativi alla Baraggia di Piano Rosa, alla Baraggia di Rovasenda, alla Baraggia di Candelo o Baraggione ed alla Baraggia di Verrone sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.
3. Il territorio dell'Area protetta di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale orientata delle Baragge. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.".
Art. 3. (Modifica dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della della
"Art. 6. (Norme di salvaguardia)
1. Nel territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela e conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al
a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione;
b) aprire e gestire discariche;
c) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi i collegamenti ai sistemi autostradali mediante nuove arterie con caratteristiche superstradali e autostradali e le strade necessarie allo svolgimento delle attività agricole e forestali.
2. L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio dell'Area protetta corrispondono ai fini di cui all'articolo 3 e sono definiti nel Piano d'Area di cui all'articolo 9.
3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell'articolo 4 della
4. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui all'articolo 2 del
5. Per le specie faunistiche presenti nelle Aree protette ed elencate nell'allegato D, lettera a) del
6. L'esercizio dell'attività venatoria è vietato all'interno della Riserva naturale orientata. Sono consentiti in tale territorio gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla
Art. 4. (Modifica dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
"Art. 7. (Sanzioni)
1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.
2. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, commi 1, lettera c) e 2, e di cui all'articolo 10 bis, comma 2, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
3. I tagli boschivi effettuati in difformità dalle previsioni di cui all'articolo 12 della
4. Per le violazioni al divieto all'articolo 6, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.
5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento delle Province territorialmente competenti.
6. Le violazioni alle disposizioni richiamate all'articolo 6, comma 4, sono punite con le sanzioni previste al titolo I, capo VII, del
7. Ai sensi della
Art. 5. (Modifica dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
"Art. 8. (Vigilanza)
1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge è affidata:
a) agli agenti di vigilanza dell'ente di gestione dell'Area protetta;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
c) agli agenti di vigilanza faunistica della Province territorialmente competenti;
d) al Corpo forestale dello Stato;
e) alle Guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della
Art. 6. (Modifica dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
"Art. 9. (Piano d'Area)
1. La Riserva naturale orientata delle Baragge è soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della
2. Il Piano d'Area, predisposto dall'ente di gestione in collaborazione con i comuni e le province territorialmente interessate e la Regione attraverso conferenze, è adottato dall'ente di gestione dell'Area protetta che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni ed alle province territorialmente interessate e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.
3. L'ente valuta le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il Piano d'Area al Consiglio regionale per l'approvazione.".
Art. 7. (Aggiunta di un articolo dopo l'articolo 10 della
1. Dopo l'articolo 10 della
"Art. 10 bis. (Norme transitorie)
1. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale, di cui all'articolo 6, comma 3, i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 12 della
2. Fino all'approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della
Art. 8. (Modifica dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
"Art. 11. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, quantificati in euro 25.000,00 per la spesa corrente e in euro 50.000,00 per la spesa di investimento, si provvede, per l'anno 2003, mediante i finanziamenti stanziati sul bilancio della Regione di cui alle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti), 21052 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento), 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo I spese correnti)e 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio della Regione per l'anno 2003, le quali presentano la necessaria disponibilità finanziaria.
2. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano d'Area di cui all'articolo 9 sono introitate nella UPB n. 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.".
Art. 9. (Abrogazione di norme)
1. Gli articoli 10 e 12 della
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 63 della
[2] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 13 novembre 2003, n. 46.