§ 5.7.83 - L.R. 14 gennaio 1992, n. 3.
Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:14/01/1992
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Finalità.
Art. 4.  Gestione.
Art. 5.  Personale.
Art. 6.  Norme di salvaguardia.
Art. 7.  Sanzioni.
Art. 8.  Vigilanza.
Art. 9.  Piano d'Area.
Art. 10.  Finanziamenti per le opere di tabellazione.
Art. 10 bis.  Norme transitorie.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie.
Art. 12.  Entrate.


§ 5.7.83 - L.R. 14 gennaio 1992, n. 3. [1]

Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge.

(B.U. 22 gennaio 1992, n. 4).

 

Art. 1. Istituzione. [2]

     1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) e successive modificazioni, ed ai sensi dell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, è istituita la Riserva naturale orientata delle Baragge.

     2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001, la Riserva naturale orientata delle Baragge è classificata di rilievo regionale.

 

     Art. 2. Confini. [3]

     1. Il territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge è suddiviso in nuclei:

     a) Baraggia di Piano Rosa interessante i Comuni di Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Ghemme e Romagnano Sesia in Provincia di Novara;

     b) Baraggia di Rovasenda interessante i Comuni di Brusnengo, Masserano e Castelletto Cervo in Provincia di Biella e di Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio e Rovasenda in Provincia di Vercelli;

     c) Baraggia di Candelo o Baraggione interessante i Comuni di Benna, Candelo, Cossato, Massazza, Mottalciata e Villanova Biellese in Provincia di Biella;

     d) Baraggia di Verrone interessante i Comuni di Salussola e di Verrone in Provincia di Biella.

     2. I confini dei nuclei relativi alla Baraggia di Piano Rosa, alla Baraggia di Rovasenda, alla Baraggia di Candelo o Baraggione ed alla Baraggia di Verrone sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

     3. Il territorio dell'Area protetta di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale orientata delle Baragge. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. Finalità.

     1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge sono così specificate:

     a) tutelare e conservare il particolare ambiente baraggivo anche attraverso interventi di recupero ambientale e di ripristino di aree che abbiano subito modificazioni reversibili;

     b) consentire, qualificare e valorizzare le attività agricole presenti nell'area;

     c) assicurare la fruizione dell'area a fini culturali, scientifici e ricreativi, compatibilmente con le attività agricole presenti.

 

     Art. 4. Gestione. [4]

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé.

     2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione di cui al comma 1 è così composto:

     a) cinque membri nominati d'intesa tra i Sindaci dei Comuni posti entro il perimetro della Riserva naturale orientata delle Baragge;

     b) due membri nominati d'intesa tra i Sindaci dei Comuni posti entro il perimetro della Riserva naturale speciale della Bessa;

     c) un membro nominato d'intesa tra i Sindaci di Ronco Biellese e Zumaglia;

     d) un membro nominato dalla Comunità Montana Bassa Valle Cervo e Oropa;

     e) un membro nominato dal Consiglio Regionale;

     f) tre membri nominati dalle Province interessate, uno per Provincia;

     g) due membri nominati dalla Provincia di Biella, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.

     3. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.

 

     Art. 5. Personale. [5]

     1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del precedente articolo, l'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé si avvale del personale individuato nella pianta organica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. Norme di salvaguardia. [6]

     1. Nel territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela e conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), trovano altresì applicazione le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nel territorio della Riserva, inoltre, è vietato:

     a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione;

     b) aprire e gestire discariche;

     c) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi i collegamenti ai sistemi autostradali mediante nuove arterie con caratteristiche superstradali e autostradali e le strade necessarie allo svolgimento delle attività agricole e forestali.

     2. L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio dell'Area protetta corrispondono ai fini di cui all'articolo 3 e sono definiti nel Piano d'Area di cui all'articolo 9.

     3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.

     4. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui all'articolo 2 del d.lgs. 490/1999 è soggetta alle disposizioni di cui al titolo I, capo V, del d.lgs. 490/1999.

     5. Per le specie faunistiche presenti nelle Aree protette ed elencate nell'allegato D, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e delle fauna selvatiche) e successive modificazioni, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 dello stesso d.p.r. 357/1997.

     6. L'esercizio dell'attività venatoria è vietato all'interno della Riserva naturale orientata. Sono consentiti in tale territorio gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (relativa agli interventi per l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree protette), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.

 

     Art. 7. Sanzioni. [7]

     1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

     2. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, commi 1, lettera c) e 2, e di cui all'articolo 10 bis, comma 2, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

     3. I tagli boschivi effettuati in difformità dalle previsioni di cui all'articolo 12 della l.r. 57/1979 comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

     4. Per le violazioni al divieto all'articolo 6, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

     5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento delle Province territorialmente competenti.

     6. Le violazioni alle disposizioni richiamate all'articolo 6, comma 4, sono punite con le sanzioni previste al titolo I, capo VII, del d.lgs. 490/1999.

     7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate), modificata con legge regionale 24 aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) [8].

 

     Art. 8. Vigilanza. [9]

     1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge è affidata:

     a) agli agenti di vigilanza dell'ente di gestione dell'Area protetta;

     b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

     c) agli agenti di vigilanza faunistica della Province territorialmente competenti;

     d) al Corpo forestale dello Stato;

     e) alle Guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) convenzionate con l'Ente di gestione.

 

     Art. 9. Piano d'Area. [10]

     1. La Riserva naturale orientata delle Baragge è soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Il Piano d'Area è efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 149 del d.lgs. 490/1999.

     2. Il Piano d'Area, predisposto dall'ente di gestione in collaborazione con i comuni e le province territorialmente interessate e la Regione attraverso conferenze, è adottato dall'ente di gestione dell'Area protetta che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni ed alle province territorialmente interessate e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

     3. L'ente valuta le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione.

     4. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il Piano d'Area al Consiglio regionale per l'approvazione.

 

     Art. 10. Finanziamenti per le opere di tabellazione. [11]

     [1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2, previsti in L. 2.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1992.]

 

          Art. 10 bis. Norme transitorie. [12]

     1. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale, di cui all'articolo 6, comma 3, i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 12 della l.r. 57/1979.

     2. Fino all'approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, è sottoposto a preventiva autorizzazione delle Province territorialmente competenti.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie. [13]

     1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, quantificati in euro 25.000,00 per la spesa corrente e in euro 50.000,00 per la spesa di investimento, si provvede, per l'anno 2003, mediante i finanziamenti stanziati sul bilancio della Regione di cui alle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti), 21052 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento), 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo I spese correnti)e 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio della Regione per l'anno 2003, le quali presentano la necessaria disponibilità finanziaria.

     2. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano d'Area di cui all'articolo 9 sono introitate nella UPB n. 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

 

     Art. 12. Entrate. [14]

     [1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 7 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.]

 

 

ALLEGATO

Cartografia [15]

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 ottobre 2003, n. 28.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 ottobre 2003, n. 28.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 13 aprile 1995, n. 61.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 13 aprile 1995, n. 61.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 ottobre 2003, n. 28.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 ottobre 2003, n. 28.

[8] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 13 novembre 2003, n. 46.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 ottobre 2003, n. 28.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 14 ottobre 2003, n. 28.

[11] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 14 ottobre 2003, n. 28.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 14 ottobre 2003, n. 28.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 14 ottobre 2003, n. 28.

[14] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 14 ottobre 2003, n. 28.

[15] Sostituita dall’art. 1 della L.R. 28 febbraio 2005, n. 6.