§ 2.8.27 - Legge regionale 29 aprile 1985, n. 55.
Partecipazione azionaria della Regione Piemonte alla Rivalta Scrivia S.p.A. [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:29/04/1985
Numero:55


Sommario
Art. 1.      La Regione Piemonte assume una partecipazione azionaria di minoranza nella Rivalta Scrivia S.p.A., con sede in Rivalta Scrivia (AL).
Art. 2.      La Giunta Regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della Rivalta Scrivia S.p.A., per un valore complessivo, nominale di L. [...]
Art. 3.      I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Rivalta Scrivia S.p.A., la cui nomina sia riservata alla Regione Piemonte, a sensi dell'art. 2458 e segg. del C.C., [...]
Art. 4.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di L. 300.000.000.
Art. 5.      Per l'attuazione del disposto dell'art. 2, 2° comma, della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1986, la spesa di L. 161.358.000.


§ 2.8.27 - Legge regionale 29 aprile 1985, n. 55. [1]

Partecipazione azionaria della Regione Piemonte alla Rivalta Scrivia S.p.A. [2].

(B.U. 3 maggio 1985, n. 19).

 

Art. 1.

     La Regione Piemonte assume una partecipazione azionaria di minoranza nella Rivalta Scrivia S.p.A., con sede in Rivalta Scrivia (AL).

     La partecipazione è assunta, nell'ambito delle finalità previste dall'art. 72 dello Statuto regionale, in funzione dell'integrazione delle strutture intermodali, a rilevanza interregionale, secondo le linee del Piano regionale di sviluppo.

 

     Art. 2.

     La Giunta Regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della Rivalta Scrivia S.p.A., per un valore complessivo, nominale di L. 300 milioni, pari al 2,5% di quel capitale sociale.

     La Giunta Regionale è altresì autorizzata ad acquisire ulteriori azioni della Rivalta Scrivia S.p.A., nel caso di aumento di quel capitale sociale, al fine di mantenere la quota di partecipazione azionaria di cui al comma precedente.

 

     Art. 3.

     I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Rivalta Scrivia S.p.A., la cui nomina sia riservata alla Regione Piemonte, a sensi dell'art. 2458 e segg. del C.C., saranno nominati dal Consiglio Regionale, con le modalità di cui alla L.R. 18 febbraio 1985, n. 10.

     In relazione alle funzioni di indirizzo, che competono alla Regione ai sensi del capoverso dell'art. 72 dello Statuto regionale, i membri del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive dei competenti Organi regionali,

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di L. 300.000.000.

     All'onere di cui al presente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1985 sarà, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi all'acquisto di azioni della Rivalta Scrivia S.p.A», recante uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa di L. 300.000.000.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.

 

     Art. 5.

     Per l'attuazione del disposto dell'art. 2, 2° comma, della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1986, la spesa di L. 161.358.000.

     All'onere di cui al comma precedente, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 e mediante la dotazione di pari importo, parimenti in termini di competenza e di cassa, del cap. 2384 dello stato di previsione della spesa per lo stesso esercizio.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la conseguente variazione di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 8.

[2] Modificata con L.R. 17 novembre 1986, n. 50 - B.U. 26.11.1986, n. 47.