| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Piemonte | 
| Materia: | 4. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 4.6 turismo | 
| Data: | 02/07/2003 | 
| Numero: | 15 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 12/1987). | 
| Art. 2. (Dichiarazione di urgenza). | 
§ 4.6.46 - L.R. 2 luglio 2003, n. 15.
Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell’organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera).
(B.U. 10 luglio 2003, n. 28).
Art. 1. (Inserimento dell’articolo 5 bis nella 
     1. Dopo l’articolo 5 della 
“Art. 5 bis. (Rilevazione dei dati sul movimento turistico).
     1. Ai fini dell’esercizio della funzione amministrativa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), i titolari delle aziende alberghiere, dei complessi ricettivi all’aperto e delle strutture ricettive extralberghiere sono tenuti a trasmettere mensilmente alla Provincia e agli uffici dell’Osservatorio turistico regionale, di cui all’articolo 5 della 
2. La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 900.
3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, informata la Commissione consiliare competente, le caratteristiche, le modalità ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle Province, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera g).".
Art. 2. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.