Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 turismo |
Data: | 12/03/2021 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 22 gennaio 2019, n.1) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5) |
Art. 7. (Clausola di neutralità finanziaria) |
Art. 8. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 4.6.74 - L.R. 12 marzo 2021, n. 6.
Misure per il turismo a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
(B.U. 18 marzo 2021, n. 11 - S.O. n. 2)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della
6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.".
Art. 2. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 della
6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.".
Art. 3. (Modifiche all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della
6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.".
Art. 4. (Modifiche all'articolo 15 della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della
6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 5 e 6 sono sospesi.".
Art. 5. (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 22 gennaio 2019, n.1)
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 34 della
6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.".
Art. 6. (Modifiche all'articolo 15 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della
3 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi.".
Art. 7. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.