§ 4.4.63 - L.R. 26 ottobre 2009, n. 24.
Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:26/10/2009
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Principi e obiettivi)
Art. 2.  (Azioni regionali)
Art. 3.  (Atti a valenza programmatica)
Art. 4.  (Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti)
Art. 5.  (Funzionamento della Consulta)
Art. 6.  (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale)
Art. 7.  (Sportelli del consumatore)
Art. 8.  (Servizi pubblici regionali)
Art. 9.  (Contributi alla realizzazione di progetti di iniziativa associazionistica)
Art. 10.  (Contributi alle spese legali)
Art. 11.  (Disposizioni attuative)
Art. 12.  (Sanzioni amministrative)
Art. 13.  (Clausola valutativa)
Art. 14.  (Norme transitorie)
Art. 15.  (Modifica della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30)
Art. 16.  (Modifica della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27)
Art. 17.  (Abrogazioni)
Art. 18.  (Norma finanziaria)


§ 4.4.63 - L.R. 26 ottobre 2009, n. 24.

Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(B.U. 29 ottobre 2009, n. 43)

 

Art. 1. (Principi e obiettivi)

1. La Regione ispira e conforma la propria azione ai principi di tutela e di valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

2. Al fine di accrescere l'efficacia complessiva delle iniziative in ambito consumeristico, la Regione riconosce alle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori, una sede istituzionale dove poter esprimere, attraverso le loro rappresentanze, il contributo che ad esse compete nella definizione dei contenuti delle politiche di tutela.

 

     Art. 2. (Azioni regionali)

1. La Regione consolida, implementa ed aggiorna un patrimonio di conoscenze in ambito consumeristico da destinare alla fruizione dei cittadini, del mondo associativo, della scuola e dei soggetti economici, affinché si sviluppi la cultura del consumo critico, responsabile e consapevole.

2. In particolare la Regione:

a) raccoglie, aggiorna ed analizza in un approccio multidisciplinare la documentazione reperibile in ambito nazionale ed europeo sul consumerismo, comprendendo in esso anche la finanza etica, il commercio equo e solidale, l'impatto ambientale e la sicurezza dei beni prodotti e dei servizi offerti;

b) monitora il livello di tutela del consumatore e della concorrenza in ambito regionale;

c) promuove l'elaborazione di modelli di concertazione tra imprese, associazioni dei consumatori e degli utenti ed enti regolatori del mercato diffondendo le migliori pratiche aziendali e consumeristiche;

d) agevola la diffusione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici;

e) incentiva gli interventi a favore della filiera corta, valorizzando i prodotti stagionali e del territorio, come attività volta a sviluppare il rapporto diretto tra consumatore e produttore;

f) intraprende azioni ed interventi volti a favorire l'acquisizione da parte delle imprese di codici di condotta e di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale;

g) attiva sistemi informativi per il monitoraggio dei prezzi, delle tariffe e dei consumi;

h) favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche e con il concorso delle associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli insegnanti e di educazione al consumo per i giovani in età scolare;

i) promuove specifici corsi di aggiornamento sulle materie attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti, destinati ai funzionari pubblici, agli insegnanti ed ai quadri delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

l) informa i cittadini, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti, sulle attività svolte in materia di consumerismo anche mediante apposito portale informatico.

3. La Giunta regionale realizza le azioni di cui al comma 2 direttamente o per il tramite di enti strumentali o società controllate assoggettate al vincolo di organicità, ovvero anche mediante convenzioni con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le autonomie locali e funzionali, con l'Università o sue strutture didattiche speciali e con organismi a partecipazione regionale la cui vocazione risulti pertinente con le attività di cui al comma 2.

4. La Regione promuove, con il concorso delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iniziative di contrasto al carovita.

 

     Art. 3. (Atti a valenza programmatica)

1. Ogni tre anni la Giunta regionale, sentite la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 e la commissione consiliare competente, approva gli indirizzi, suscettibili di aggiornamento annuale, volti a definire le priorità d'intervento in campo consumeristico.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 e informata la commissione consiliare competente, approva il programma di attività annuale con il quale sono individuati gli interventi da realizzare nel corso dell'anno e sono ripartite, per ciascuna tipologia in osservanza del principio di sussidiarietà, le risorse finanziarie complessivamente disponibili.

3. Il programma di attività annuale prevede i seguenti tipi di intervento:

a) sportelli d'informazione, sostegno alla conciliazione e assistenza ai consumatori;

b) iniziative che la Giunta regionale realizza ai sensi dell'articolo 2, comma 3;

c) contributi a progetti di iniziativa associazionistica;

d) contributi finalizzati al sostegno dell'azione di contrasto svolta dalle associazioni dei consumatori e degli utenti nei confronti di comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori.

 

     Art. 4. (Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti)

1. È istituita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta, composta dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.

2. Compete alla Consulta di:

a) esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate ad esigenze di tutela dei consumatori e degli utenti;

b) esprimere pareri, su espressa richiesta della competente commissione consiliare, sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi effetti sulle tematiche riguardanti il consumerismo;

c) sollecitare l'adeguamento a livello regionale a rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari;

d) proporre l'effettuazione di studi e ricerche sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

e) promuovere il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti anche al fine di accrescere l'efficacia del ricorso a strumenti, conciliativi e giurisdizionali, di tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti;

f) designare i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle associazioni proponenti;

g) indicare ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali le associazioni dei consumatori e degli utenti incaricate degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), da individuarsi in base al loro maggior radicamento nell'ambito territoriale di erogazione del servizio, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 3.

3. I pareri di cui al comma 2, lettere a) e b), sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali se ne prescinde.

 

     Art. 5. (Funzionamento della Consulta)

1. I membri della Consulta di cui all'articolo 4, comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione delle rispettive associazioni dei consumatori e degli utenti, all'inizio di ogni legislatura e rimangono in carica per l'intera sua durata ed in ogni caso fino alla nomina dei successori.

2. La cancellazione dell’associazione dei consumatori e degli utenti dall’elenco di cui all’articolo 6 comporta la contestuale decadenza dalla Consulta del rappresentante da essa designato.

3. La Consulta è convocata dal suo Presidente, anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti.

4. Le modalità di funzionamento sono definite con regolamento interno di cui la Giunta regionale prende atto previa verifica della coerenza della disciplina in esso contenuta con i principi fondamentali enunciati dalle norme regolamentari dettate dalla Giunta, con la deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, al fine di consentire il primo funzionamento dell'organismo.

5. Alle sedute della Consulta possono partecipare, su richiesta del Presidente, i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia ed altri soggetti direttamente interessati in relazione alle tematiche trattate, fra i quali i rappresentanti degli organismi associativi delle autonomie locali e funzionali. Possono altresì partecipare i Consiglieri regionali.

6. La Consulta è validamente costituita con la nomina della metà più uno degli aventi titolo.

7. La partecipazione alle sedute è gratuita e non dà diritto al rimborso delle spese sostenute.

8. La struttura regionale competente assicura le funzioni di segreteria.

 

     Art. 6. (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale)

1. È istituito presso l'Assessorato competente per materia l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, di seguito denominato elenco.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di una sede e di un'autonoma struttura associativa sul territorio regionale, nonché di un'articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori in almeno quattro province;

b) avvenuta costituzione, da almeno tre anni, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata, e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

d) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno quattro province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse;

e) tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute, da redigersi secondo i criteri e le modalità che la Giunta regionale individua nella deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, al fine di rendere evidenti e comparabili fra loro le principali risultanze economiche e patrimoniali della gestione;

f) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, da verificare sulla base degli indici previsti dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1;

g) non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e g), sono certificati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione dei consumatori e degli utenti con le modalità di cui agli articoli da 46 a 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. L'iscrizione nell'elenco è disposta con determinazione dirigenziale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e comprovante il possesso dei requisiti.

5. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

6. Il permanere dei requisiti di iscrizione nell'elenco è verificato anche attraverso la corrispondenza tra il numero di iscritti dichiarati, con le relative quote, e le entrate indicate dall'associazione dei consumatori e degli utenti in bilancio.

7. La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2, nonché la violazione del divieto di cui al comma 5, comportano la cancellazione dall'elenco.

8. L'elenco è soggetto ad aggiornamento annuale entro il mese di aprile.

 

     Art. 7. (Sportelli del consumatore)

1. La Giunta regionale, con appositi finanziamenti, favorisce la creazione di una rete di sportelli sul territorio gestiti, anche in forma associata, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 6, al fine di fornire al cittadino informazioni e consulenza su problemi specifici o su problematiche generali attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti.

2. La deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, stabilisce:

a) i requisiti minimi di capacità economica ed organizzativa che le associazioni dei consumatori e degli utenti devono possedere per poter risultare assegnatarie dei finanziamenti regionali;

b) i requisiti minimi di carattere strutturale ed organizzativo che gli sportelli devono possedere per poter essere finanziati;

c) il numero massimo degli sportelli finanziabili e gli ambiti territoriali nei quali insediarli;

d) l'ammontare della contribuzione, che non può in ogni caso superare il 90 per cento delle spese ammissibili, nonché il periodo, non inferiore al biennio, al quale rapportarla;

e) le modalità ed i criteri di scelta dell'associazione dei consumatori e degli utenti beneficiaria che prevedono l'attivazione di una procedura pubblica di selezione dell'offerta migliore sotto il profilo del servizio offerto;

f) l'eventuale previsione di un limite al numero degli sportelli finanziabili per singola associazione dei consumatori e degli utenti.

3. La Giunta regionale assume i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la verifica della corretta gestione degli sportelli e definisce le penali da applicare in caso di inottemperanza alle modalità di gestione concordate.

4. Nel caso sia stata comminata per due volte, nel corso di un biennio, la revoca del contributo, si provvede alla sospensione dall'elenco di cui all'articolo 6 per un periodo non inferiore ad anni uno.

5. La Giunta regionale adotta, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, un sistema di controllo della gestione degli sportelli volto a misurare il livello di soddisfazione dei consumatori per il servizio loro offerto ed al cui favorevole esito relazionare l'erogazione di contributi aggiuntivi di natura premiale.

 

     Art. 8. (Servizi pubblici regionali)

1. Le disposizioni sui servizi pubblici locali di cui all'articolo 2, comma 461 della l. 244/2007, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), si applicano anche rispetto ai servizi pubblici gestiti o affidati dalla Regione, ad esclusione dei servizi sanitari in quanto regolati da apposita disciplina.

 

     Art. 9. (Contributi alla realizzazione di progetti di iniziativa associazionistica)

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi ed i programmi di cui all'articolo 3 e con i criteri di cui al comma 2, lettera d), finanzia la realizzazione di progetti a specifica valenza consumeristica, presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, stabilisce:

a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo e la documentazione da allegare;

b) le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile;

c) l'entità massima del contributo concedibile, anche in relazione alle entrate da tesseramento evidenziate in bilancio;

d) i criteri per la formazione delle graduatorie dei progetti finanziabili;

e) le modalità di erogazione dei contributi.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno le associazioni dei consumatori e degli utenti presentano i progetti che intendono realizzare nell'anno successivo, corredati dal relativo preventivo di spesa, precisando se siano già stati richiesti o ottenuti altri finanziamenti pubblici.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio, con determinazione dirigenziale, sono approvati l'elenco dei progetti ammessi a contributo e le relative quote di finanziamento.

 

     Art. 10. (Contributi alle spese legali)

1. Il definitivo riconoscimento, in sede giudiziale o stragiudiziale, della lesione di diritti ed interessi dei consumatori e degli utenti intervenuto in seguito all'esperimento di un'azione collettiva da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 6, consente di richiedere alla Regione un contributo finalizzato alla parziale copertura delle spese legali, a tal fine sostenute e non già rimborsate a diverso titolo.

2. L'ammissibilità dell'istanza è condizionata alla prevalente, ancorché non esclusiva, attinenza della controversia alla sfera della salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori piemontesi, verificata sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1.

3. Le modalità per l'erogazione del contributo sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 2, 3 e 4.

 

     Art. 11. (Disposizioni attuative)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione definisce:

a) le modalità di funzionamento della Consulta di cui all'articolo 5;

b) i criteri e le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e) ed f);

c) i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2;

d) le modalità connesse alla richiesta ed all'erogazione dei contributi regionali di cui agli articoli 9 e 10.

2. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1 si provvede all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, delle associazioni dei consumatori e degli utenti che, avendone titolo, hanno presentato istanza.

3. Entro trenta giorni dalla data di iscrizione, le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 6 designano i membri da nominare nell'ambito della Consulta di cui all'articolo 4.

4. Entro dieci giorni dall'ultima delle designazioni da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla nomina dei membri della Consulta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

     Art. 12. (Sanzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di tutela dei consumatori, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015), sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura [1].

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 231/2017 e ad ogni altra normativa connotata dalla medesima finalità di tutela dell'informazione ai consumatori [2].

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge quando il relativo procedimento non sia concluso.

3. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono di spettanza dell'ente che procede ad irrogarle.

 

     Art. 13. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di tutela dei consumatori e degli utenti.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

a) l'evoluzione del processo di creazione ed implementazione degli sportelli del consumatore e le eventuali criticità;

b) i criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti per la creazione degli sportelli del consumatore, le attività svolte e i contatti avuti dagli sportelli con consumatori ed utenti, con particolare attenzione alle tipologie di contenzioso emerse;

c) l'esposizione, per ciascun anno considerato, dei tipi di interventi realizzati per la tutela dei consumatori e degli utenti, le dotazioni finanziarie e le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi anche per quanto riguarda i contributi alle spese legali per l'esercizio di azioni collettive;

d) la descrizione delle fasi di istituzione e le attività svolte dalla Consulta, in particolare per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461 della l. 244/2007 nell'ambito dei servizi pubblici regionali.

3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 18.

 

     Art. 14. (Norme transitorie)

1. Le associazioni dei consumatori che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte all'albo previsto dalla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore), sono iscritte d’ufficio nell’elenco di cui all'articolo 6 per un periodo di un anno dalla sua istituzione.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la permanenza nell’elenco è condizionata all’intervenuta verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, salvo l’esonero dall’obbligo della presentazione della documentazione inerente al requisito di cui alla lettera f) del medesimo comma.

3. Le associazioni dei consumatori di cui al comma 1, ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, possono dimostrare il possesso del requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata di data anche successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6 non si tiene conto, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, dell'obbligo di conformazione in materia di bilancio alle disposizioni regionali di cui articolo 6, comma 2, lettera e).

5. Le associazioni dei consumatori che, alla data dell’entrata in vigore della presente legge, hanno titolo per essere iscritte all’albo di cui alla l.r. 21/1985, possono presentare istanza di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 6 e venire iscritte per un periodo non superiore a quello di cui al comma 1, decorso il quale, in mancanza dell’intervenuta verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, vengono cancellate di diritto.

 

     Art. 15. (Modifica della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 (Istituzione del Consiglio regionale di sanità ed assistenza), aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23, è sostituito dal seguente:

"4. Tra i membri del Consiglio regionale di sanità ed assistenza è previsto un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale relativa ai provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti.".

 

     Art. 16. (Modifica della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27)

1. L'ultimo trattino del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 (Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica), come aggiunto dall'articolo 11 della l.r. 23/1994, è sostituito dal seguente:

"- un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale relativa ai provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti.".

 

     Art. 17. (Abrogazioni)

1. Dalla data di adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l.r. 21/1985;

b) l.r. 23/1994.

 

     Art. 18. (Norma finanziaria)

1. Per il biennio 2010-2011 agli oneri stimati in 1.500.000,00 euro annui, in termini di competenza, e iscritti nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) DB17031 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).


[1] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2023, n. 17.

[2] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 1 luglio 2011, n. 9 e così sostituito dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2023, n. 17.