| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Piemonte | 
| Materia: | 4. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 4.4 commercio | 
| Data: | 12/07/1994 | 
| Numero: | 23 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. All'articolo 1, comma 2, punto e) della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 vengono aggiunte le parole: | 
| Art. 2. 1. Dopo l'articolo 1 della L.R. n. 21/85 viene aggiunto un nuovo articolo 1 bis: | 
| Art. 3. 1. All'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 21t85 il punto d) è abrogato e così sostituito: | 
| Art. 4. 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 21/85 sono abrogati e così sostituiti: | 
| Art. 5. 1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 21/85 e sostituito dal seguente: | 
| Art. 6. 1. All'articolo 7 della L.R. n. 21/85 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6: | 
| Art. 7. 1. Dopo l'articolo 9 della L.R. n. 21/85 viene aggiunto un nuovo articolo 9 bis che recita: | 
| Art. 8. 1. L'articolo 10 della L.R. n. 21/85 è abrogato e sostituito dal seguente: | 
| Art. 9. 1. La legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è così modificata: | 
| Art. 10. 1. La legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è così modificata: | 
| Art. 11. 1. La legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 così modificata: | 
| Art. 12. | 
| Art. 13. 1. La legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, è così modificata: | 
| Art. 14. 1. La legge regionale 23 ottobre 1991, n. 52, è così modificata: | 
§ 4.4.19 - Legge regionale 12 luglio 1994, n. 23. [1]
Modifiche ed integrazioni della L.R. 25 marzo 1985, n. 21: Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore - L.R. n. 47/75, L.R. n. 30/84, L.R. n. 27/87, L.R. n. 38/87, L.R. n. 55/87, L.R. n. 52/91.
(B.U. 20 luglio 1994, n. 29).
     1. All'articolo 1, comma 2, punto e) della 
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 1 della L.R. n. 21/85 viene aggiunto un nuovo articolo 1 bis:
(Omissis).
1. All'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 21t85 il punto d) è abrogato e così sostituito:
(Omissis).
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 21/85 sono abrogati e così sostituiti:
(Omissis).
1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 21/85 e sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. I punti «b», «d» e «f» del comma 2 dell'articolo 5 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
(Omissis);
3. Dopo il punto f) vengono aggiunti i seguenti punti:
(Omissis).
4. Il comma 4 dell'articolo 5 della L.R. n. 21/85 è abrogato e sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. All'articolo 7 della L.R. n. 21/85 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 9 della L.R. n. 21/85 viene aggiunto un nuovo articolo 9 bis che recita:
(Omissis).
1. L'articolo 10 della L.R. n. 21/85 è abrogato e sostituito dal seguente:
(Omissis).
     1. La 
all'articolo 13, comma 1, viene aggiunto un punto che recita: (Omis sis).
     1. La 
All'articolo 4 dopo il comma 3 viene aggiunto un nuovo comma che recita:
(Omissis).
     1. La 
All'articolo 6, comma 1, viene aggiunta una alinea che recita:
(Omissis).
     1. La 
All'articolo 18, comma 2, al termine vengono aggiunte le parole:
(Omissis).
     1. La 
All'articolo 5, comma 4, viene aggiunto un punto che recita:
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 17 della 
[2] Articolo abrogato dall'art. 67 della