§ 3.1.42 - Legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7.
Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli articoli 36 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della L.R. 11 febbraio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:23/01/1987
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      A partire dal 1° gennaio 1987 non potranno essere rilasciate le impegnative sanitarie per il ricovero nelle cessate infermerie, ai sensi del punto 2.3.4. dell'Allegato B della L.R. 3 maggio [...]
Art. 3.      Nelle more della ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali per adeguarli a quelli delle Circoscrizioni di Torino, ai sensi del penultimo comma [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto [...]


§ 3.1.42 - Legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7. [1]

Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli articoli 36 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la riconversione delle II.PP.AA.BB. infermerie e la nuova numerazione delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali di Torino.

(B.U. 4 febbraio 1987, n. 5).

 

Art. 1. [2]

     Il termine fissato dall'articolo 36 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, per la completa attuazione della gestione in forma associata tramite le Unità Socio Sanitarie Locali delle funzioni socio-assistenziali dei Comuni è prorogato fino alla data di entrata in vigore della emananda normativa di integrazione della legge sopracitata e, comunque, non oltre il 31 ottobre 1987.

     Alla stessa data è prorogato il termine per il trasferimento effettivo delle funzioni socio-assistenziali alle Unità Socio Sanitarie Locali sub- comunali di Torino stabilito dall'articolo 8 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9.

     Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui ai precedenti commi, qualora non vi abbiano già provveduto i Comuni compresi negli ambiti territoriali nei quali sia costituita l'associazione dei Comuni o nei quali la gestione competa alla Comunità montana, nonché il Comune di Torino, provvedono a mettere a disposizione funzionale delle Unità Socio Sanitarie Locali, mediante idoneo provvedimento formale, il personale già destinato direttamente o indirettamente ai servizi socio-assistenziali che gli stessi Comuni possono continuare ad esercitare in forza di quanto disposto dal presente articolo e ad assegnare i beni e i finanziamenti necessari per provvedere all'esercizio dei servizi medesimi.

 

     Art. 2.

     A partire dal 1° gennaio 1987 non potranno essere rilasciate le impegnative sanitarie per il ricovero nelle cessate infermerie, ai sensi del punto 2.3.4. dell'Allegato B della L.R. 3 maggio 1985, n. 59.

     In ogni caso, i ricoveri dei soggetti presenti al 1° gennaio non potranno protrarsi oltre il 31 marzo, termine entro il quale le UU.SS.SS.LL. sono autorizzate, previa verifica del soddisfacimento delle esigenze sanitarie dei singoli soggetti, a corrispondere la retta determinata per il 1986.

     Qualora all'entrata in vigore della presente legge non sia ancora avvenuta la riconversione, le UU.SS.SS.LL. territorialmente competenti provvederanno entro il 28 febbraio 1987, previa intesa con le II.PP.AA.BB. infermerie, a definire con atto deliberativo del Comitato di Gestione il programma di riconversione, secondo gli indirizzi di cui alla L.R. 3 maggio 1985, n. 59.

     In tale programma dovranno essere fissati i tempi, intermedi e finali, le modalità, le procedure organizzative e le risorse necessarie alla riconversione della struttura, secondo le indicazioni del Piano Socio Sanitario e, in particolare, del punto 2.3.4 dell'Allegato B sopracitato.

     Il programma verrà sottoposto alla Giunta Regionale per il giudizio di congruità al Piano Socio Sanitario Regionale, La Giunta Regionale procederà all'approvazione, tenuto anche conto della gradualità dei tempi e delle modalità di attuazione, in relazione alle risorse disponibili ed alle indicazioni della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

     La Giunta Regionale, nell'approvare il programma dell'U.S.S.L., può introdurre d'ufficio le eventuali modificazioni ritenute necessarie.

     Decorso inutilmente il termine del 28 febbraio 1987, nessun programma di riconversione ai fini sanitari potrà essere preso in considerazione dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 3.

     Nelle more della ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali per adeguarli a quelli delle Circoscrizioni di Torino, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 1 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, la numerazione delle dieci Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali, così come definite territorialmente dal primo comma del citato articolo 1, è modificata come segue:

 

 

Torino I                   corrispondente a precedente Torino I

Torino II                  corrispondente a precedente Torino V

Torino III                 corrispondente a precedente Torino VI

Torino IV                  corrispondente a precedente Torino VII

Torino V                   corrispondente a precedente Torino VIII

Torino VI                  corrispondente a precedente Torino IX

Torino VII                 corrispondente a precedente Torino X

Torino VIII                corrispondente a precedente Torino II

Torino IX                  corrispondente a precedente Torino III

Torino X                   corrispondente a precedente Torino IV

 

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto Regionale.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.

[2] Articolo così modificato dalla L.R. 4 giugno 1987, n. 31 (B.U. 10 giugno 1987, n. 23).