Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 23/01/1987 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. A partire dal 1° gennaio 1987 non potranno essere rilasciate le impegnative sanitarie per il ricovero nelle cessate infermerie, ai sensi del punto 2.3.4. dell'Allegato B della L.R. 3 maggio [...] |
Art. 3. Nelle more della ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali per adeguarli a quelli delle Circoscrizioni di Torino, ai sensi del penultimo comma [...] |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto [...] |
§ 3.1.42 - Legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7. [1]
Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli articoli 36 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la riconversione delle II.PP.AA.BB. infermerie e la nuova numerazione delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali di Torino.
(B.U. 4 febbraio 1987, n. 5).
Il termine fissato dall'articolo 36 della
Alla stessa data è prorogato il termine per il trasferimento effettivo delle funzioni socio-assistenziali alle Unità Socio Sanitarie Locali sub- comunali di Torino stabilito dall'articolo 8 della
Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui ai precedenti commi, qualora non vi abbiano già provveduto i Comuni compresi negli ambiti territoriali nei quali sia costituita l'associazione dei Comuni o nei quali la gestione competa alla Comunità montana, nonché il Comune di Torino, provvedono a mettere a disposizione funzionale delle Unità Socio Sanitarie Locali, mediante idoneo provvedimento formale, il personale già destinato direttamente o indirettamente ai servizi socio-assistenziali che gli stessi Comuni possono continuare ad esercitare in forza di quanto disposto dal presente articolo e ad assegnare i beni e i finanziamenti necessari per provvedere all'esercizio dei servizi medesimi.
A partire dal 1° gennaio 1987 non potranno essere rilasciate le impegnative sanitarie per il ricovero nelle cessate infermerie, ai sensi del punto 2.3.4. dell'Allegato B della
In ogni caso, i ricoveri dei soggetti presenti al 1° gennaio non potranno protrarsi oltre il 31 marzo, termine entro il quale le UU.SS.SS.LL. sono autorizzate, previa verifica del soddisfacimento delle esigenze sanitarie dei singoli soggetti, a corrispondere la retta determinata per il 1986.
Qualora all'entrata in vigore della presente legge non sia ancora avvenuta la riconversione, le UU.SS.SS.LL. territorialmente competenti provvederanno entro il 28 febbraio 1987, previa intesa con le II.PP.AA.BB. infermerie, a definire con atto deliberativo del Comitato di Gestione il programma di riconversione, secondo gli indirizzi di cui alla
In tale programma dovranno essere fissati i tempi, intermedi e finali, le modalità, le procedure organizzative e le risorse necessarie alla riconversione della struttura, secondo le indicazioni del Piano Socio Sanitario e, in particolare, del punto 2.3.4 dell'Allegato B sopracitato.
Il programma verrà sottoposto alla Giunta Regionale per il giudizio di congruità al Piano Socio Sanitario Regionale, La Giunta Regionale procederà all'approvazione, tenuto anche conto della gradualità dei tempi e delle modalità di attuazione, in relazione alle risorse disponibili ed alle indicazioni della
La Giunta Regionale, nell'approvare il programma dell'U.S.S.L., può introdurre d'ufficio le eventuali modificazioni ritenute necessarie.
Decorso inutilmente il termine del 28 febbraio 1987, nessun programma di riconversione ai fini sanitari potrà essere preso in considerazione dalla Giunta Regionale.
Nelle more della ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali per adeguarli a quelli delle Circoscrizioni di Torino, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 1 della
Torino I corrispondente a precedente Torino I |
Torino II corrispondente a precedente Torino V |
Torino III corrispondente a precedente Torino VI |
Torino IV corrispondente a precedente Torino VII |
Torino V corrispondente a precedente Torino VIII |
Torino VI corrispondente a precedente Torino IX |
Torino VII corrispondente a precedente Torino X |
Torino VIII corrispondente a precedente Torino II |
Torino IX corrispondente a precedente Torino III |
Torino X corrispondente a precedente Torino IV |
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto Regionale.
[1] Abrogata dall’art. 65 della
[2] Articolo così modificato dalla