§ 3.1.34 - Legge regionale 3 maggio 1985, n. 59.
Piano Socio-Sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:03/05/1985
Numero:59


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Contenuto).
Art. 3.  (Limiti di applicazione e validità).
Art. 4.  (Effetti).
Art. 5.  (Indirizzi).
Art. 6.  (Criteri di funzionamento dei servizi coerente con la riforma sanitaria).
Art. 7.  (Sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socio- assistenziali).
Art. 8.  (Azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza).
Art. 9.  (Politiche per l'uso delle risorse coerenti con le finalità di piano).
Art. 10.  (Progetto obiettivo).
Art. 11.  (Programmi triennali di attività e di spesa) (PAS).
Art. 12.  (Relazioni sullo stato di attuazione del piano socio- sanitario regionale e del PAS).
Art. 13.  (Finanziamenti del piano).
Art. 14.  (Finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente).
Art. 15.  (Finanziamento della spesa socio-assistenziale di parte corrente).
Art. 16.  (Finanziamento delle spese per investimenti. Finanziamento della spesa di parte corrente a destinazione vincolata).
Art. 17.  (Coordinamento della spesa sanitaria con quella socio- assistenziale).
Art. 18.  (Contenuti del titolo IV).
Art. 19.  (Istituzione del servizio tecnico).
Art. 20.  (Integrazione dell'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.
Art. 21.  (Adeguamento dell'art. 22 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20).
Art. 22.  (Adeguamento dell'art. 23 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20).
Art. 23.  (Adeguamento dell'art. 24 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20).
Art. 24.  (Proroga del termine di cui all'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20).
Art. 25.  (Proroga del termine di cui all'art. 37 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20).
Art. 26.  (Personale in servizio presso le cessate infermerie).
Art. 27.  (Presidio sanitario dell'ASL TO 2, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Art. 28.  (Allegati al piano socio sanitario regionale).
Art. 29.  (Direttive regionali di attuazione del piano socio sanitario regionale).
Art. 30.  (Testo coordinato dei piani socio-sanitari regionali per i trienni 1982-1984 e 1985-1987).
Art. 31.  (Aggiornamento del piano).
Art. 32.  (Procedure per l'adozione delle linee di indirizzo del successivo piano socio sanitario regionale).
Art. 33.  (Revisione degli ambiti territoriali delle Unità Socio Sanitarie Locali).


§ 3.1.34 - Legge regionale 3 maggio 1985, n. 59.

Piano Socio-Sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987.

(B.U. 8 maggio 1985, n. 20).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     Il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1985-1987, formato ai sensi degli artt. 55 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 11 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e degli artt. 73 e 74 dello Statuto regionale, è costituito dalla presente legge e dai suoi allegati.

     Il Piano 1985-1987 continua il perseguimento dei fini già indicati nel 2° comma, art. 1, della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

 

     Art. 2. (Contenuto).

     Il Piano determina:

     a) gli obiettivi di salute e di qualità della vita (obiettivi sostanziali);

     b) gli obiettivi in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari e socio-assistenziali (obiettivi strumentali) concernenti:

     1. le azioni per una strutturazione e organizzazione dei servizi coerenti con la riforma sanitaria e con la legge regionale 23 agosto 1982, n. 20;

     2. le indicazioni relative allo sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socio-assistenziali;

     3. i criteri per lo sviluppo delle azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza;

     4. le politiche per l'uso delle risorse, congruo con le finalità di piano.

     Nel perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, il piano socio-sanitario, nel triennio 1985-1987, considera prioritari l'ottimale utilizzo e le necessarie riconversioni delle risorse esistenti.

     Il piano persegue, sia nel settore sanitario sia in quello socio- assistenziale, la qualificazione delle strutture pubbliche ed il programmato utilizzo delle istituzioni private.

 

     Art. 3. (Limiti di applicazione e validità).

     Il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1985-1987 avrà validità anche dopo l'approvazione del piano nazionale, che sarà emanato ai sensi dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     La regione adeguerà alla normativa nazionale le disposizioni del presente piano con essa eventualmente in contrasto.

 

     Art. 4. (Effetti).

     La Regione, nella specifica competenza dei suoi organi, uniforma la sua potestà regolamentare e di indirizzo, nonché i suoi atti e provvedimenti al piano socio-sanitario, che ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attività in esso previste, sia nel settore sanitario sia in quello socio-assistenziale.

     I Comuni singoli o associati attraverso le Unità Socio Sanitarie Locali, nella predisposizione dei loro programmi di attività e spesa e nell'esercizio delle loro funzioni, uniformano i loro atti e provvedimenti ai contenuti ed agli indirizzi del piano.

     Ai contenuti ed agli indirizzi del piano si uniformano, altresì, le Province e le Comunità Montane.

     Le Unità Socio Sanitarie Locali, nell'arco del triennio, provvedono alla realizzazione degli obiettivi indicati dal piano, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite ai sensi della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42 e della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

 

Titolo II

ORIENTAMENTI PER PORTARE A REGIME IL SISTEMA DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI

 

     Art. 5. (Indirizzi).

     Per il completamento del riordino dei propri servizi sanitari e socio- assistenziali, le Unità Socio Sanitarie Locali osservano gli indirizzi e prescrizioni contenute nell'allegato B alla presente legge, nel quadro delle disposizioni delle leggi regionali 21 gennaio 1980, n. 3 - 22 maggio 1980, n. 60 - 23 agosto 1982, n. 20.

 

     Art. 6. (Criteri di funzionamento dei servizi coerente con la riforma sanitaria).

     Nell'ambito degli obiettivi generali di piano, costituiscono azioni per una organizzazione dei servizi coerente con la riforma sanitaria:

     a. Il funzionamento dei distretti socio-sanitari di base;

     b. l'integrazione unitaria a livello territoriale delle attività di diagnostica, terapia e riabilitazione;

     c. le azioni nei casi di emergenza;

     d. il riordino dei servizi di igiene pubblica;

     e. la profilassi veterinaria;

     f. l'uso del farmaco e dei prodotti correlati;

     g. la raccolta e distribuzione del sangue umano a fini terapeutici;

     h. i rapporti con comparti istituzionalmente non appartenenti al servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 7. (Sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socio- assistenziali).

     Nell'ambito degli obiettivi di piano, l'integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali costituisce prioritario momento di qualificazione. Le azioni nelle quali più rilevante appare il collegamento operativo tra i due comparti sono:

     a) la tutela della procreazione responsabile, della salute della donna, dell'infanzia e dell'età evolutiva;

     b) le azioni organizzate e sistematiche per la prevenzione in fase prenatale dell'invalidità da malattie ereditarie e da malformazioni congenite;

     c) la tutela sanitaria e socio-assistenziale delle persone anziane;

     d) la tutela della salute mentale;

     e) la prevenzione delle tossico-dipendenze e l'assistenza ai tossico- dipendenti;

     f) la prevenzione dell'handicap e l'assistenza agli handicappati.

 

     Art. 8. (Azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza).

     Nell'ambito del piano, al fine dell'indirizzo qualitativo degli interventi, costituiscono azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza le seguenti:

     a) la tutela della salute dei lavoratori;

     b) la prevenzione e l'assistenza alle emarginazioni;

     c) la prevenzione dei tumori e l'assistenza oncologica;

     d) le azioni contro le malattie cardiovascolari;

     e) le azioni contro l'uremia cronica;

     f) le azioni contro le allergopatie;

     g) le azioni contro il diabete;

     h) gli interventi di odontostomatologia sociale;

     i) gli interventi di oftalmologia sociale;

     i) la partecipazione dei cittadini e degli operatori.

 

     Art. 9. (Politiche per l'uso delle risorse coerenti con le finalità di piano).

     Le risorse da mettere in moto debbono essere impegnate in coerenza con le finalità di piano. A tal fine, sono indicate politiche per ciascun tipo di risorse:

     a) educazione sanitaria;

     b) sistema informativo sanitario;

     c) ricerca finalizzata;

     d) risorse fisiche: presidi edilizi e strumentazioni tecnologiche;

     e) personale;

     f) spesa;

 

     Art. 10. (Progetto obiettivo).

     Il progetto obiettivo ha lo scopo - mobiliando risorse, organicamente appartenenti a servizi definiti, secondo un programma finalizzato di coordinamento - di affrontare problematiche di particolare emergenza.

     Sono individuate come progetto obiettivo le azioni seguenti:

     a) la tutela della procreazione responsabile, della salute della donna, dell'infanzia e dell'età evolutiva;

     b) la tutela sanitaria socio-assistenziale delle persone anziane;

     c) la tutela della salute mentale;

     d) la prevenzione delle tossicodipendenze e l'assistenza ai tossicodipendenti;

     e) la tutela della salute dei lavoratori;

     f) la prevenzione dei tumori e l'assistenza oncologica.

 

Titolo III

ATTUAZIONE E VIGILANZA

 

     Art. 11. (Programmi triennali di attività e di spesa) (PAS).

     Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'assemblea generale dell'Unità Socio Sanitaria Locale deve adottare il programma di attività e spesa per la gestione dei servizi sanitari e socio- assistenziali per il triennio 1985-1987. Il programma ha lo scopo di definire tempi e modalità per portare a regime il sistema dei servizi sanitari e socio-assistenziali e di individuare gli obiettivi locali e particolari per le azioni di una organizzazione dei servizi coerente con la riforma sanitaria, per lo sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socio-assistenziali, per le azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza e per le politiche per l'uso delle risorse coerente con le finalità sia del piano socio-sanitario regionale, sia del programma di attività e di spesa.

     Il PAS individua altresì le modalità per il concorso degli organismi di volontariato e delle diverse forme di cooperazione alla realizzazione degli obiettivi di piano, in armonia con i principi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con gli indirizzi della programmazione nazionale, con la legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, nonché in conformità con gli indirizzi contenuti nel presente piano.

     Nel termine di cui al precedente 1° comma le Unità Socio Sanitarie Locali devono adeguare i PAS adottati nel triennio precedente e già approvati dalla Giunta Regionale e quelle che lo stanno elaborando lo devono aggiornare in conformità alle prescrizioni di cui alla presente legge.

     Il PAS viene predisposto dal Comitato di gestione, anche sulla base di proposte avanzate dalle amministrazioni comunali. Il progetto di PAS generale, prima dell'esame da parte dell'assemblea, viene sottoposto alla consultazione e trasmesso ai Comuni, per osservazione e parere, a norma dello statuto della Unità Socio Sanitaria Locale.

     Il programma di attività e di spesa viene inviato alla Giunta Regionale entro 10 giorni dalla sua adozione.

     La Giunta Regionale, entro 45 giorni dalla ricezione, approva il PAS, previa verifica della congruità al piano socio-sanitario regionale.

     Qualora, invece, la Giunta Regionale richieda modificazioni in ordine alla congruità col piano, entro 90 giorni l'assemblea generale dell'Unità Socio Sanitaria Locale riadotta il PAS e lo ritrasmette alla Giunta Regionale entro 10 giorni. La Giunta Regionale, nell'approvare definitivamente il PAS, può introdurre d'ufficio le necessarie modificazioni indicate a norma del precedente comma e non accolte dall'assemblea generale dell'Unità Socio Sanitaria Locale.

     Il PAS è adottato annualmente attraverso una specifica deliberazione assunta contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, avente ad oggetto tutti gli interventi da concretizzarsi nell'anno di riferimento, con la quantificazione della relativa spesa, nei limiti delle risorse assegnate. In tale occasione potrà procedersi anche all'aggiornamento del PAS.

     La deliberazione relativa all'aggiornamento del PAS è sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale con le modalità e nei termini indicati nei precedenti 6° e 7° comma.

     La deliberazione di cui all'8° comma del presente articolo, ove comporti adempimenti per i quali sono previste dalle normative vigenti specifiche procedure autorizzative da parte della Regione e dello Stato, deve essere seguita da singole idonee deliberazioni attuative.

     Per il 1985 la deliberazione di cui al precedente 8° comma viene assunta entro 30 giorni dall'approvazione del PAS.

     La Giunta Regionale emana direttiva per la predisposizione del PAS e predispone apposito schema per la formazione del programma suddetto e della deliberazione di cui all'8° comma del presente articolo.

 

     Art. 12. (Relazioni sullo stato di attuazione del piano socio- sanitario regionale e del PAS).

     Il Presidente della Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di salute della popolazione, comprensiva delle informazioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'Unità Socio Sanitaria Locale predispone ogni anno, entro il 30 giugno, contestualmente al conto consuntivo, una relazione sullo stato di salute della popolazione della zona e sui livelli assistenziali raggiunti, e l'approva, sempre contestualmente al conto consuntivo.

     L'Unità Socio Sanitaria Locale invia alla Regione, entro dieci giorni dall'adozione, i provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo.

 

     Art. 13. (Finanziamenti del piano).

     Al finanziamento della presente legge si provvede:

     1. per la gestione dei servizi sanitari: mediante il fondo regionale, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42;

     2. per la gestione dei servizi socio-assistenziali: mediante i fondi di cui all'art. 32 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

 

     Art. 14. (Finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente).

     Gli stanziamenti annui di cui all'art. 13, n. 1 della presente legge, sono ripartiti tra le Unità Socio Sanitarie Locali in base alle disposizioni della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, dedotta la quota per le spese dirette regionali, relativa agli interventi di rilievo regionale.

     L'articolazione degli stanziamenti tra le distinte finalizzazioni, nonché la ripartizione dei singoli stanziamenti alle Unità Socio Sanitarie Locali è effettuata, nei limiti posti dalla legislazione vigente e dal piano sanitario nazionale, sulla base dei criteri e delle procedure determinate dalla legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, secondo gli indirizzi della presente legge e con l'obiettivo di un progressivo riequilibrio nella distribuzione delle risorse, in base alla programmata rete dei servizi.

 

     Art. 15. (Finanziamento della spesa socio-assistenziale di parte corrente).

     Gli stanziamenti annui di cui all'art. 13, n. 2, della presente legge, erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, sono ripartiti fra le Unità Socio Sanitarie Locali in base alle disposizioni dell'art. 35 della medesima legge.

     La Regione provvede altresì a finanziare annualmente, con risorse proprie, le funzioni amministrative delegate e subdelegate alle Unità Socio Sanitarie Locali.

 

     Art. 16. (Finanziamento delle spese per investimenti. Finanziamento della spesa di parte corrente a destinazione vincolata).

     I finanziamenti per spese di investimento in conto capitale e di parte corrente a destinazione vincolata vengono ripartiti dalla Regione tra le Unità Socio Sanitarie Locali, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42 e della normativa in campo socio-assistenziale, sulla base sia degli obiettivi di piano e dei tempi per la loro realizzazione, sia delle proposte avanzate dalle Unità Socio Sanitarie Locali, in sede di predisposizioni dei programmi di attività e di spesa.

 

     Art. 17. (Coordinamento della spesa sanitaria con quella socio- assistenziale).

     La Regione, in sede di attuazione delle norme di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 della presente legge, e le Unità Socio Sanitarie Locali, mediante l'utilizzo secondo il metodo della gestione programmata delle risorse ad esse complessivamente assegnate, devono tendere:

     a) a garantire un uso integrato delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano, nel rispetto della destinazione delle risorse sanitarie e socio-assistenziali al perseguimento dei rispettivi fini;

     b) a porre in essere gli interventi necessari per il superamento delle situazioni in cui inefficienze di un settore chiedano surrogazioni improprie dell'altro.

 

Titolo IV

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

 

     Art. 18. (Contenuti del titolo IV).

     Il presente titolo contiene adeguamenti e integrazioni delle leggi regionali 22 maggio 1980, n. 60 e 23 agosto 1982, n. 20, in coerenza con gli obiettivi di piano socio-sanitario regionale.

 

     Art. 19. (Istituzione del servizio tecnico).

     In attuazione di quanto previsto dal 5° comma dell'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, è istituito uno specifico servizio tecnico, distinto dal servizio tecnico economale, presso le Unità Socio Sanitarie Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e che gestiscono uno stabilimento ospedaliero sede di DEA e presso le Unità Socio Sanitarie Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e che gestiscono uno stabilimento ospedaliero dotato di almeno 300 posti letto.

 

     Art. 20. (Integrazione dell'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

     All'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 è aggiunto il seguente comma:

     «Le funzioni socio-assistenziali esercitate dai Comuni in forma associata, ovvero dal Comune di Torino tramite le Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali, debbono coordinarsi e integrarsi con le altre funzioni di competenza dei Comuni singoli, al fine di garantire il massimo di efficacia degli interventi».

 

     Art. 21. (Adeguamento dell'art. 22 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20).

     L'art. 22 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 è cosi rielaborato:

     «Presidi socio-assistenziali a carattere residenziale. I nuovi presidi socio-assistenziali a carattere residenziale sono le residenze assistenziali, che comprendono le comunità-alloggio e le residenze protette, che comprendono le case protette. Le tipologie relative sono definite in sede di piano socio-sanitario regionale.

     Le residenze assistenziali sono destinate ad ospitare soggetti autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che non possono, o che non desiderano, vivere autonomamente o presso i loro familiari, o essere affidati a gruppi parafamiliari o a persone singole.

     I servizi sanitari e quelli socio-assistenziali esistenti sul territorio intervengono a favore degli ospiti con le stesse modalità seguite per la restante popolazione.

     Le strutture di cui al 2° comma del presente articolo possono anche richiedere la presenza permanente di personale socio-assistenziale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.

     Le residenze protette sono destinate ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza socio-assistenziale continuativa.

     Presso tali presidi deve essere assicurato personale socio- assistenziale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, per le diverse esigenze degli ospiti.

     All'interno di tali presidi deve essere garantita la necessaria assistenza sanitaria, di norma a cura dei servizi sanitari dell'Unità Socio Sanitaria Locale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.

     L'inserimento nei presidi residenziali socio-assistenziali deve essere limitato al tempo per cui perdura l'impossibilità di effettuare interventi presso il domicilio del soggetto ed essere effettuato con il consenso del soggetto stesso, quando in grado di esprimere la propria volontà, o con il consenso di chi esercita su di esso la potestà genitoriale o la tutela o la curatela, ovvero in attuazione di un provvedimento della Autorità giudiziaria.

     Per adeguare la rete dei propri servizi alle esigenze degli utenti, gli Enti locali possono effettuare interventi di ricovero negli istituti pubblici e privati già esistenti sul territorio, che mediante convenzioni con Enti e Organismi, privi di scopo di lucro, che diano garanzie di funzionalità nel quadro degli indirizzi e degli orientamenti indicati dal piano socio-sanitario regionale.

     In carenza assoluta sul territorio di presidi pubblici o di presidi di cui al comma precedente, o di loro inidoneità, l'Unità Socio Sanitaria Locale potrà attivare convenzioni anche con presidi privati registrati o autorizzati, nei limiti e con le modalità previste dal piano socio- sanitario regionale.

     Agli ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali è garantita la possibilità di assistenza religiosa.

     I presidi residenziali socio-assistenziali possono essere utilizzati, anche a fini sanitari, soprattutto per la deospedalizzazione protetta, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, nonché per la tutela della salute mentale, per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

     In tal caso la gestione è a carico dei servizi sanitari e del relativo fondo sanitario, fermo restando il supporto che viene garantito dal servizio socio-assistenziale».

 

     Art. 22. (Adeguamento dell'art. 23 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20).

     L'art. 23 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è così rielaborato:

     «Autorizzazione al funzionamento dei nuovi presidi residenziali - Chiunque intenda aprire un presidio residenziale assistenziale deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento.

     L'autorizzazione è rilasciata sulla base della verifica del rispetto degli indirizzi e dei criteri individuati dal piano socio-sanitario regionale ed è subordinata altresì all'osservanza delle normative vigenti.

     A tal fine le domande vanno indirizzate alla Unità Socio Sanitaria Locale competente per territorio ai sensi dell'art. 25, 1° comma, lettera e) della presente legge che, previa verifica, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

     Eventuali variazioni dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo comportano la relativa modifica della presente autorizzazione, previo espletamento delle medesime procedure.

     La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione è verificata mediante l'attività di vigilanza.

     In caso di violazione della normativa nazionale e regionale vigente, la Unità Socio Sanitaria Locale procede alla sospensione, e, in caso di recidiva, alla revoca dell'autorizzazione.

     Contro i provvedimenti di cui al presente articolo, adottati dall'Unità Socio Sanitaria Locale, è ammessa opposizione da parte dei soggetti aventi diritto, da presentarsi, entro 10 giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale, che si pronuncerà entro 30 giorni dal ricevimento».

 

     Art. 23. (Adeguamento dell'art. 24 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20).

     L'art. 24 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è così rielaborato:

     «Registrazione dei presidi socio-assistenziali già funzionanti - La registrazione costituisce titolo autorizzativo per i servizi socio- assistenziali già funzionanti, che non siano già in possesso e nell'obbligo di specifica autorizzazione.

     A tal fine gli Enti gestori, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad avanzare domanda di registrazione alle Unità Socio Sanitarie Locali sul cui territorio ha sede il presidio, dichiarando contestualmente la natura giuridica dell'Ente, il tipo e le caratteristiche dell'assistenza erogata, la capacità ricettiva ed il numero degli ospiti, il numero degli operatori disponibili, la data di costruzione del presidio o quella dell'eventuale ultima ristrutturazione.

     Alla domanda deve essere allegato lo Statuto dell'Ente.

     L'Unità Socio Sanitaria Locale, entro 90 giorni dalla ricezione delle domande, ne verifica la completezza e, in caso positivo, procede alla registrazione e ne dà comunicazione all'interessato. In caso contrario restituisce la domanda, motivando la non avvenuta registrazione.

     Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle loro delegate ai sensi dell'art. 25, lett. a della presente legge, i Comuni, tramite le Unità Socio Sanitarie Locali assicurano, mediante l'attività di vigilanza, il possesso, da parte dei presidi di cui al presente articolo, dei requisiti minimi previsti dal piano socio-sanitario regionale per le strutture assistenziali già funzionanti.

     Contro i provvedimenti di cui al presente articolo, adottati dall'Unità Socio Sanitaria Locale, è ammessa opposizione da parte dei soggetti aventi diritto, da presentarsi, entro 10 giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale, che si pronuncerà entro 30 giorni dal ricevimento».

 

     Art. 24. (Proroga del termine di cui all'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20).

     Ferma restando la gestione associata delle funzioni socio- assistenziali dei Comuni tramite l'Unità Socio Sanitaria Locale e fatto salvo quanto previsto per le Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali di Torino in base alla specifica normativa regionale, è prorogato al 31 dicembre 1986 il termine di cui all'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

     Le prestazioni previste nello stesso articolo sono erogate dai Comuni nell'ambito della programmazione locale socio-sanitaria e delle deliberazioni quadro emanate dall'Unità Socio-Sanitaria Locale, di intesa con i Comuni, nei vari settori d'intervento socio-assistenziali.

 

     Art. 25. (Proroga del termine di cui all'art. 37 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20).

     Il termine di cui all'art. 37 della legge regionale 23 agosto 1982, n, 20, è prorogato alla scadenza del presente piano socio-sanitario.

 

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 26. (Personale in servizio presso le cessate infermerie).

     Al personale in servizio presso le cessate infermerie e addetto alle attività sanitarie sono estese le norme di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 52, relativamente all'iscrizione nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 27. (Presidio sanitario dell'ASL TO 2, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). [1]

     1. Il presidio Gradenigo è riconosciuto quale presidio dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) TO 2. I presupposti per il riconoscimento sono:

     a) l'ubicazione nel bacino territoriale di azienda sanitaria locale che, sulla base delle necessità demografiche e territoriali, richiede il suo apporto operativo;

     b) [Abrogata];

     c) il mantenimento di un ordinamento dei servizi esistenti corrispondente agli ospedali gestiti direttamente dalle aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e del regolamento sulla dotazione organica e sulla organizzazione adeguato alle disposizioni del d.lgs. 502/1992, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del medesimo decreto.

     1. bis. Il presidio Gradenigo, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del d.lgs. 502/1992, concorre alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico culturale dei servizi alla persona.

     2. L'Ente titolare del presidio Gradenigo conserva l'autonomia giuridico amministrativa.

     3. La regolamentazione dei rapporti con il presidio Gradenigo è definita con accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 in coerenza con gli atti di programmazione sanitaria regionale.

     4. Le integrazioni dei servizi e delle prestazioni del presidio Gradenigo, ivi compreso il servizio di emergenza ospedaliera, con quelli dei presidi gestiti direttamente dell'ASL TO 2 sono regolati dai programmi di cui all'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera a), del d.lgs. 502/1992, definiti dalla Giunta regionale su proposta dell'ASL TO 2, sentita la competente commissione consiliare; l'adeguamento al programma di integrazione dei servizi costituisce presupposto per il mantenimento del riconoscimento a presidio di azienda sanitaria locale.

     5. L'ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 15 undecies del d.lgs. 502/1992 costituisce presupposto per il mantenimento del riconoscimento a presidio di azienda sanitaria locale.

 

     Art. 28. (Allegati al piano socio sanitario regionale).

     Sono approvati gli allegati seguenti:

     A. obiettivi sostanziali;

     B. obiettivi strumentali.

 

     Art. 29. (Direttive regionali di attuazione del piano socio sanitario regionale).

     Il Consiglio Regionale, con successivi provvedimenti, emanerà specifiche direttive per le azioni di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9.

     Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al 1° comma, la materia è regolata dalla legge regionale 10 marzo 1982, n. 7, per le parti non in contrasto con quanto previsto nella presente legge e relativi allegati.

 

     Art. 30. (Testo coordinato dei piani socio-sanitari regionali per i trienni 1982-1984 e 1985-1987).

     La Giunta Regionale predisporrà, entro il 1986, un testo coordinato dei piani socio-sanitari regionali per i trienni 1982-1984 e 1985-1987 e dei provvedimenti di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 31. (Aggiornamento del piano).

     La Regione può aggiornare annualmente con legge il piano socio- sanitario. Le Unità Socio Sanitarie Locali, entro il 30 giugno di ciascun anno, possono avanzare proposte di aggiornamento.

 

     Art. 32. (Procedure per l'adozione delle linee di indirizzo del successivo piano socio sanitario regionale).

     Il Consiglio Regionale, al termine del secondo anno di validità del presente piano, adotta le linee di indirizzo per la formulazione del piano socio-sanitario per il triennio successivo.

     Le Unità Socio Sanitarie Locali, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità del piano, con deliberazione dell'Assemblea generale, esprimono parere sulle suddette linee e avanzano proposte in ordine ai contenuti del piano stesso.

 

     Art. 33. (Revisione degli ambiti territoriali delle Unità Socio Sanitarie Locali).

     Nel corso del 1985 il Consiglio regionale di sanità ed assistenza procederà ad analisi degli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, anche su proposta delle Unità Socio Sanitarie Locali, al fine di verificarne la congruità con la necessità delle Unità Socio Sanitarie Locali di disporre di un assetto organizzativo efficiente e produttivo e di proporre criteri per la revisione degli ambiti anzidetti.

     Nelle more di una revisione della citata legge regionale n. 41, la Giunta Regionale, su motivata richiesta dei Comuni interessati, promuove convenzioni tra Unità Socio Sanitarie Locali limitrofe, atte a garantire una migliore risposta dei servizi alle esigenze dei cittadini.


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 luglio 2015, n. 15.