§ 3.1.31 - Legge regionale 11 febbraio 1985, n. 9 - Modifica degli ambiti
territoriali delle Unità Socio Sanitarie Locali del Comune di Torino e disposizioni per la riorganizzazione dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:11/02/1985
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Gli ambiti territoriali già definiti ai sensi della legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, sono modificati e il territorio del Comune di Torino è suddiviso in 10 Unità Socio-Sanitarie Locali [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Sono abrogati il 2° e 3° comma dell'art. 16 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.
Art. 8.      Il Comune di Torino, con propria deliberazione da assumersi entro il 31 dicembre 1984, o, comunque, entro 60 giorni dalla promulgazione della presente legge, provvede, per quanto di competenza, [...]
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 3.1.31 - Legge regionale 11 febbraio 1985, n. 9 - Modifica degli ambiti

territoriali delle Unità Socio Sanitarie Locali del Comune di Torino e disposizioni per la riorganizzazione dei servizi. Proroga dei termini di cui all'art. 36 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 [*].

(B.U. 20 febbraio 1985, n. 8).

 

Art. 1.

     Gli ambiti territoriali già definiti ai sensi della legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, sono modificati e il territorio del Comune di Torino è suddiviso in 10 Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali costituite dalle circoscrizioni e dal loro raggruppamento nel modo che segue:

     Torino I, che comprende il territorio delle circoscrizioni 1 (Centro) e 3 (Crocetta-S. Secondo-S. Teresina);

     Torino II, che comprende il territorio delle circoscrizioni 2 (San Salvario-Valentino) e 22 (Cavoretto-Borgo Po), con le modifiche di cui al comma successivo;

     Torino III, che comprende il territorio delle circoscrizioni 9 (Nizza- Millefonti) e 10 (Lingotto-Mercati Generali), con le modifiche di cui al comma successivo;

     Torino IV, che comprende il territorio della circoscrizione Mirafiori Sud;

     Torino V, che comprende il territorio delle circoscrizioni 11 (S. Rita) e 12 (Mirafiori Nord);

     Torino VI, che comprende il territorio delle circoscrizioni 4 (San Paolo), 5 (Cenisia-Cit Turin) e 13 (Pozzo Strada);

     Torino VII, che comprende il territorio delle circoscrizioni 6 (Dan Donato-Campidoglio) e 14 (Parella);

     Torino VIII, che comprende il territorio delle circoscrizioni 15 (Lucento-Vallette), 16 (Madonna di Campagna-Lanzo) e 17 (Borgo Vittoria);

     Torino IX, che comprende il territorio delle circoscrizioni 18 (Barriera di Milano), 19 (Rebaudengo-Falchera-Villaretto) e 20 (Regio Parco);

     Torino X, che comprende il territorio delle circoscrizioni 7 (Valdocco-Aurora-Rossini), 8 (Vanchiglia-Vanchiglietta) e 21 (Madonna del Pilone).

     Gli stabilimenti ospedalieri Molinette e San Lazzaro rientrano nel territorio delle Unità Socio-Sanitarie Locale subcomunale Torino II, i cui confini Est, Sud e Ovest sono rappresentati da corso Polonia, via Santena, corso Spezia, piazza Bozzolo, via Cherasco, via Abbeg, via Genova.

     Gli ambiti territoriali delle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino sono contraddistinti con la denominazione Torino seguita dall'aggettivo numerale ordinale.

     La Regione, fatto salvo l'art. 11, comma 7°, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 su istanza dell'Assemblea generale delle Unità Socio-Sanitarie Locali di Torino, può modificare l'ambito territoriale ed il numero delle Unità Socio-Sanitarie subcomunali, in deroga a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 3 qualora il Comune determini un nuovo assetto territoriale del decentramento amministrativo delle funzioni territoriali.

     Il provvedimento può essere assunto, sentita la Provincia di Torino, con legge da presentare da parte della Giunta Regionale con le procedure di cui all'art. 44 dello Statuto della Regione Piemonte.

 

     Art. 2. [1]

     Il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni elegge il Comitato di gestione, composto:

     a) dal Presidente;

     b) da quattro membri per gli ambiti territoriali con popolazione sino a 30.000 abitanti, ovvero da sei membri per gli ambiti territoriali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

     Il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni procede, nella prima seduta, alla elezione, a maggioranza, con votazione separata, del Presidente e dei membri del Comitato di gestione anche fuori dal proprio seno.

     Ai fini dell'elezione del Presidente e dei componenti del Comitato di gestione di cui al comma precedente, deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nel Consiglio comunale o nell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, cinque giorni prima delle elezioni, un curriculum attestante esperienza di amministrazione e direzione.

     Il curriculum di cui al comma precedente deve evidenziare quanto previsto dall'art. 11, numeri 1, 2, 3 della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10.

     Qualora i membri del Comitato di gestione non siano membri dell'Assemblea, essi partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

     Se per dimissione, decadenza, morte di un componente del comitato di gestione occorre procedere alla sostituzione, l'Assemblea provvede, nella prima seduta utile, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, alla nuova elezione secondo le modalità indicate nel presente articolo.

     Nel caso di rinnovazione anche parziale dell'Assemblea, ovvero se il numero dei componenti da sostituire è superiore alla metà, l'Assemblea provvede alla rielezione del Comitato di gestione secondo le modalità indicate nel presente articolo.

     Nella prima riunione il Comitato di gestione elegge, tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni.

     Qualora l'ambito coincida integralmente con il territorio della Comunità Montana, le funzioni del comitato di gestione e del Presidente sono assunte, rispettivamente, dalla Giunta e dal Presidente della Comunità Montana stessa.

     I componenti non possono appartenere contemporaneamente a più di un Comitato di gestione.

     Il Consiglio comunale, l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, in caso di impossibilità di funzionamento o di violazione reiterata di leggi nazionali e regionali da parte del Comitato di gestione, procede con proprio motivato provvedimento, assunto a maggioranza assoluta dei componenti, alla revoca del Comitato di gestione ed alla contestuale nuova elezione dello stesso, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

     Il Consiglio comunale di Torino, nell'ambito della propria potestà regolamentare, al fine di garantire l'unitarietà degli interventi in materia sanitaria e socio-assistenziale per l'intero territorio comunale, individua le opportune forme di coordinamento, anche attraverso l'attivazione all'uopo di un proprio Comitato, per l'elaborazione dei provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, l'individuazione dei livelli di esecuzione delle attività di natura sovrazonale, il raccordo con le Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali.

 

     Art. 5. [4]

     La Regione, in sede di riparto del Fondo sanitario regionale, delibera, in un primo tempo, soltanto la quota da assegnare complessivamente alle 10 Unità Socio-Sanitarie Locali di Torino e successivamente, a seguito di deliberazione dell'Assemblea generale che stabilisce la suddivisione delle quote alle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali, delibera la ripartizione ed il versamento delle singole quote alle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali.

 

     Art. 6. [5]

     Dopo il 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60 è aggiunto il seguente capoverso:

     «Nella Città di Torino, l'ufficio di direzione delle singole Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali individua referenti per l'assolvimento delle sopraindicate attività per la formazione professionale, l'educazione sanitaria, l'informazione, l'epidemiologia e per la programmazione».

     Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le Unità Socio- Sanitarie Locali subcomunali, tra esse e il Comune di Torino sono costituite conferenze permanenti formate da:

     - i Presidenti dei Comitati di gestione delle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali;

     - i Coordinatori sanitari, socio-assistenziali e amministrativi;

     - i Capi dei Servizi svolgenti funzioni specifiche.

     Le conferenze devono avere periodicità mensile ed hanno per oggetto, in particolare, le materie nelle quali i Comitati di gestione avanzano proposte al consiglio comunale, nonché le materie di competenza comunale.

     Il Consiglio comunale di Torino, nella propria regolamentazione di cui al precedente articolo, disciplina altresì la presenza comunale alle suddette conferenze.

     Le funzioni di segreteria sono svolte dall'area tecnico-operativa Affari generali e segreteria degli organi collegiali dell'Unità Socio- Sanitaria Locale subcomunale n. 1.

     I verbali delle conferenze e le risoluzioni nelle stesse adottate devono essere trasmessi, entro 8 giorni dalla data della conferenza, al Consiglio Comunale di Torino e agli Assessorati competenti della Regione Piemonte.

 

     Art. 7.

     Sono abrogati il 2° e 3° comma dell'art. 16 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

     In ciascuna Unità Socio-Sanitaria Locale subcomunale devono essere attivati i servizi previsti dall'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, ad eccezione del Servizio Veterinario che sarà attivato in quattro Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali individuate dall'Assemblea generale, con funzioni sovrazonali per il Comune di Torino.

     Nelle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali, attualmente prive di stabilimenti ospedalieri, il Servizio farmaceutico non è attivato e la funzione di assistenza farmaceutica è svolta dal Servizio farmaceutico di Unità Socio-Sanitaria Locale subcomunale con termine individuata dall'Assemblea generale.

     Il Servizio di igiene pubblica di cui all'art. 3 della L.R. 22 maggio 1980, n. 60, viene istituito presso la Unità Socio-Sanitaria Locale sub- comunale n. 1 ed è unico per l'intero territorio comunale, assumendo le funzioni di servizio multizonale per tutte le Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali. [6]

     In sede di prima applicazione della legge, per la parte relativa alla ispezione degli ambienti di lavoro, l'Assemblea generale assumerà i provvedimenti relativi alle modalità ed ai tempi di attuazione.

     Inoltre, devono essere attivati entro il 1985 quattro distinti servizi per l'attività tecnica, che saranno assegnati a quattro Unità Socio- Sanitarie Locali subcomunali con funzioni sovrazonali per il Comune di Torino.

     I programmi zonali di attività e spesa (P.A.S.), previsti dalle leggi regionali di Piano Socio-Sanitario, e provvedimenti formali dell'Assemblea generale stabiliranno le attività a carattere generale svolte per tutto il territorio comunale di Torino da una o più Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali espressamente indicate.

 

     Art. 8.

     Il Comune di Torino, con propria deliberazione da assumersi entro il 31 dicembre 1984, o, comunque, entro 60 giorni dalla promulgazione della presente legge, provvede, per quanto di competenza, a stabilire le modalità di trasferimento effettivo dell'esercizio delle funzioni socio- assistenziali alle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali. Tale trasferimento deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 1985, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

     La deroga di cui al comma precedente è estesa a tutte le Unità Socio- Sanitarie Locali in Piemonte, che possono avvalersene in termini di proroga al 31 dicembre 1985 della scadenza prevista all'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 


[*] Modificata con L.R. 13 agosto 1986, n. 35 - B.U. 20 agosto 1986, n. 33).

[1] Articolo così sostituto dall'art. 2 della L.R. 13.8.1986, n. 35 (B.U. 20.8.1986, n. 33).

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 13.8.1986, n. 35 (B.U. 20.8.1986, n. 33).

[3] Articolo così sostituito all'art. 5 della L.R. 13.8.1986, n. 35.

[4] Il 2° comma è stato abrogato dall'art. 8 della L.R. 13.9.1986, n. 35.

[5] L'articolo è stato così modificato dall'art. 6 della L.R. 13.8.1986, n. 35.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 13.8.1986, n. 35.