Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 23/08/1982 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto della legge). |
Art. 2. (Principi informatori della legge). |
Art. 3. (Informazione, ricerca e progetti). |
Art. 4. (Soddisfacimento di esigenze socio-ralazionali). |
Art. 5. (Soddisfacimento di esigenze abitative). |
Art. 6. (Promozione dell'inserimento lavorativo). |
Art. 7. (Abolizione delle barriere architettoniche). |
Art. 8. (Soggetti istituzionali). |
Art. 8 bis. (Altri soggetti). |
Art. 9. (Servizio socio-assistenziale). |
Art. 10. (Ufficio di Direzione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale). |
Art. 11. (Piano Socio-Sanitario Regionale). |
Art. 12. (Programmi Socio-Sanitari zonali). |
Art. 13. (Competenze delle Province in materia Socio-Assistenziale). |
Art. 14. (Volontariato). |
Art. 15. (Oggetto del riordino). |
Art. 16. (Destinatari dei servizi socio-assistenziali). |
Art. 17. (Interventi socio-assistenziali). |
Art. 18. (Modalità e caratteristiche degli interventi). |
Art. 19. (Assistenza economica). |
Art. 20. (Assistenza domiciliare). |
Art. 21. (Affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei parafamiliari e persone singole). |
Art. 22. (Presidi socio-assistenziali a carattere residenziale). |
Art. 23. (Autorizzazione al funzionamento dei nuovi presidi residenziali). |
Art. 24. (Registrazione dei presidi socio-assistenziali già funzionanti). |
Art. 24 bis. (Oneri dei servizi socio-assistenziali). |
Art. 25. (Delega di funzioni amministrative regionali). |
Art. 26. (Delega delle funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale). |
Art. 27. (Subdelega di funzioni amministrative regionali). |
Art. 28. (Esercizio delle funzioni proprie delegate e subdelegate e delle funzioni riservate). |
Art. 29. (Attribuzione dei beni delle II.PP.AA.BB. Interregionali e degli Enti Nazionali operanti in materia socio-assistenziale). |
Art. 30. (Beni dei Comuni destinati ai servizi socio-assistenziali). |
Art. 31. (Utilizzo dei beni destinati ai servizi socio-assistenziali). |
Art. 31 bis. (Definizione della pianta organica funzionale del servizio socio-assistenziali). |
Art. 31 ter. (Copertura dei posti). |
Art. 31 qua ter. (Responsabile del Servizio socio-assistenziale). |
Art. 32. (Modalità di finanziamento). |
Art. 33. (Finanziamenti a carico dei Comuni). |
Art. 33 bis. (Concorso degli utenti al costo dei servizi). |
Art. 34. (Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali). |
Art. 35. (Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi socio- assistenziali). |
Art. 36. (Prestazioni erogabili dai singoli Comuni). |
Art. 37. (Convenzioni con le Comunità Montane). |
Art. 37 bis. (Amministrazione delle II.PP.AA.BB. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA.). |
Art. 38. (Contributi finanziari comunali per l'anno 1982). |
Art. 39. (Abrogazione di norme precedenti). |
Art. 40. (Disposizioni contabili). |
§ 3.3.16 - Legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 - Indirizzi e normative
per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte [*].
(B.U. 1 settembre 1982, n. 35)
(Abrogata dall'art. 54 della
previsto dagli artt. 47 e 54 della medesima legge).
Titolo I
OGGETTO E PRINCIPI INFORMATORI DELLA LEGGE
Art. 1. (Oggetto della legge).
La presente legge, in base all'art. 117 della Costituzione, propone indirizzi e detta norme:
1) per la prevenzione del bisogno assistenziale;
2) per il riordino dei servizi socio-assistenziali e delle attività inerenti alle funzioni trasferite, nel quadro della materia definita dall'art. 22 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.
3) per la gestione coordinata e integrata dei servizi socio- assistenziali con i servizi sanitari, ai sensi dell'art. 25, III comma del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e degli artt. 11 e 15 della legge 23.12.1978, n. 833.
La Regione adeguerà alla legge nazionale di riforma dell'assistenza le eventuali disposizioni della presente legge con essa in contrasto.
Art. 2. (Principi informatori della legge).
L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di competenza della Regione e degli Enti locali è in formato ai seguenti princìpi:
1) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno, nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri economici, sociali e di conoscenza esistenti nel territorio;
2) svolgimento di interventi socio-assistenziali volti con priorità a sostenere la famiglia, considerata come istituzione idonea a favorire lo sviluppo della personalità, secondo quanto previsto dalla Costituzione;
3) superamento della logica di assistenza differenziata per categorie di assistiti, mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno e interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
4) superamento del concetto di istituzionalizzazione, mediante il privilegio di servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento dei soggetti nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
5) integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;
6) apertura al concorso delle iniziative assistenziali espresse dalla società, nella varietà delle sue libere articolazioni, al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
7) partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli obiettivi, alla formulazione di piani e programmi e al controllo sulla efficienza e sulla efficacia dei servizi.
Titolo II
ATTIVITA' DI PREVENZIONE
Art. 3. (Informazione, ricerca e progetti).
Ai fini e secondo i principi di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione e gli Enti locali promuovono le iniziative opportune e, in particolare:
a) diffondono nel modo più ampio possibile l'informazione a tutti i livelli;
b) attuano e utilizzano studi e ricerche volti a identificare le cause degli stati di bisogno ed emarginazione potenziali e in atto, nonché le situazioni individuali e collettive di rischio, garantendo la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali e culturali;
c) predispongono progetti mirati di intervento, volti ad eliminare le cause individuate di bisogno ed emarginazione, promuovendo il pieno ed integrato utilizzo di tutte le risorse locali e propongono indirizzi operativi nei vari campi dell'azione pubblica e dell'iniziativa privata;
d) stimolano il formarsi di iniziative sperimentali, anche autogestite.
Art. 4. (Soddisfacimento di esigenze socio-ralazionali).
Al fine di prevenire fenomeni di emarginazione connessi a carenze di natura socio-relazionale di soggetti o gruppi a rischio, gli Enti locali operano, mediante servizi aperti a tutta la popolazione, incentivando, favorendo e realizzando interventi e iniziative di tipo educativo, culturale, ricreativo, sportivo e di tempo libero.
Concorrono al soddisfacimento di bisogni socio-relazionali servizi poli funzionali, quali centri socio-culturali, centri sociali, centri d'incontro.
Art. 5. (Soddisfacimento di esigenze abitative).
Nell'ambito della prevenzione di situazioni connesse a carenze o inidoneità abitative di soggetti a rischio, gli Enti locali intervengono per:
1) l'incentivazione, all'interno dei piani di edilizia residenziale, della costruzione di alloggi abbinati, per favorire l'aggregazione di nuclei parentali, tenendo conto delle diverse fasce di età e delle situazioni di handicap;
2) l'assegnazione di alloggi di loro proprietà ad equo canone, con eventuali contributi integrativi.
A tal fine essi operano anche mediante trasformazioni e riconversione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio comunale;
3) il miglioramento delle condizioni abitative attraverso opere di manutenzione, risanamento e adeguamento degli alloggi, o attraverso la concessione di contributi economici specificatamente rivolti a tal fine;
4) la sistemazione in albergo o strutture ricettive in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili;
5) la verifica dell'attuazione dell'art. 17 del D.P.R. 27.4.1978, n. 384, in relazione alle esigenze delle persone inabili che hanno difficoltà di deambulazione.
Art. 6. (Promozione dell'inserimento lavorativo).
La Regione e gli Enti locali operano per promuovere l'inserimento ed il reinserimento lavorativo di soggetti in particolari situazioni di debolezza ed esposti a gravi rischi di emarginazione, con particolare riguardo ai soggetti istituzionalizzati.
A tali fini, in particolare:
a) attuano iniziative finalizzate all'adeguamento delle capacità professionali in relazione alle potenzialità dei soggetti interessati e alle esigenze del mondo del lavoro;
b) favoriscono l'inserimento lavorativo nelle imprese, anche a tempo parziale per i casi di particolare gravità, attuando facilitazioni ed eventualmente favorendo l'adeguamento del posto di lavoro destinato a soggetti portatori di handicap, mediante la concessione in uso di beni strumentali o, in via eccezionale, l'attribuzione di contributi finalizzati con priorità alle imprese artigiane, alle cooperative di lavoro e ai lavoratori autonomi.
Il Consiglio Regionale stabilisce le norme di attuazione di quanto sopra previsto;
c) promuovono e favoriscono forme di cooperazione alle quali partecipino soggetti di cui al presente articolo, anche attraverso la concessione di contributi economici finalizzati;
d) assicurano, d'intesa con la direzione aziendale, la presenza sul luogo di lavoro, ove necessario e limitatamente al periodo indispensabile alla integrazione del soggetto nel lavoro, di operatori sociali con funzioni di supporto.
Art. 7. (Abolizione delle barriere architettoniche).
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per l'abolizione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto attiene gli edifici pubblici, i luoghi di pubblico spettacolo, i mezzi di trasporto ed i servizi pubblici in genere, ai sensi del D.P.R. 27 4 1978, n. 384. In tale ambito promuove le necessarie iniziative per l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti o in corso di realizzazione.
A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la concessione dei finanziamenti previsti da leggi regionali per la costruzione e l'adeguamento delle strutture e dei servizi di cui al comma precedente, viene richiesta la rispondenza dei progetti alle sopraddette norme.
I Comuni, nell'adozione dei piani urbanistici e nella redazione dei piani di zona, adeguano la localizzazione e la sistemazione degli edifici pubblici e degli spazi di uso pubblico alle norme del D.P.R. 27.4.1978, n. 384.
Titolo III
GESTIONE COORDINATA E INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
Art. 8. (Soggetti istituzionali).
Le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate dai soggetti previsti e disciplinati dalla legge regionale 21.1.1980, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni e secondo l'organizzazione prevista dalla stessa e dalla legge regionale 22.5.80, n. 60.
A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi sociali e sanitari assume la denominazione «Unità socio-sanitaria locale» (U.S.S.L.).
Detta denominazione verrà assunta nel seguito della presente legge per indicare i soggetti istituzionali di cui al I comma.
Le funzioni soci-assistenziali esercitate dai Comuni in forma associata, ovvero dal Comune di Torino tramite le Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali, debbono coordinarsi e integrarsi con le altre funzioni di competenza dei Comuni singoli, al fine di garantire il massimo di efficacia degli interventi.
Spettano alla Regione la Programmazione, l'indirizzo e il coordinamento, a livello regionale, dei servizi socio-assistenziali, nonché la verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi del Piano Socio- Sanitario Regionale.
Art. 8 bis. (Altri soggetti).
Nell'ambito degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale e della U.S.S.L. competente per territorio, concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale gli altri Enti ed Istituzioni pubbliche, le Cooperative e gli altri soggetti privati, dotati o meno di personalità giuridica, che svolgono attività socio-assistenziale, nonché i cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano, anche volontariamente, servizi e prestazioni socio-assistenziali, nel rispetto dell'art. 38 della Costituzione e delle norme e dei principi stabiliti dalle leggi regionali.
Art. 9. (Servizio socio-assistenziale).
Le funzioni di cui alla presente legge sono organizzate nel servizio socio-assistenziale attivato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22.5.1980, n. 60.
Il servizio socio-assistenziale in particolare provvede:
1) alla rilevazione e all'analisi conoscitiva dei bisogni e delle risorse del territorio, ai fini della programmazione del settore socio- assistenziale, anche in campo formativo, e della prevenzione dei bisogni assistenziali;
2) all'informazione, alla divulgazione e al dibattito delle tematiche sociali, con particolare riferimento alle cause e agli effetti dell'emarginazione e del disadattamento e alla promozione di una diffusa coscienza sociale, volta a un loro superamento;
3) a proporre la programmazione di settore, anche in campo formativo, e a verificare, l'attuazione, nell'ambito del coordinamento attuato nell'Ufficio di direzione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale;
4) alla prevenzione dei fattori di emarginazione e di disagio sociale, anche individuando le aree di rischio presenti nel territorio;
5) allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, attuando i relativi interventi, erogando le relative prestazioni e gestendo le strutture residenziali dipendenti, secondo l'organizzazione territoriale e funzionale prevista nel Piano socio-sanitario;
6) allo svolgimento delle attività delegate o subdelegate ai sensi della presente legge;
7) alla protezione e alla tutela della maternità e dell'infanzia, con particolare riferimento ai soggetti portatori di handicaps, alla promozione dell'inserimento e reinserimento sociale dei giovani con problemi di disadattamento, degli adulti e degli anziani soggetti a rischi di emarginazione.
Art. 10. (Ufficio di Direzione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale).
Al fine di adeguare la struttura organizzativa delle Unità Socio- Sanitarie Locali ai compiti e alle finalità di cui alla presente legge, il I comma dell'art. 26 della legge regionale 21.1.1980, n. 3, è modificato come segue:
«Presso ogni Unità Socio-Sanitaria Locale è previsto un Ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi amministrativi, sanitari e del servizio socio-assistenziale. Il coordinamento dell'Ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario e uno amministrativo, individuati dal comitato di gestione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale con le modalità e i criteri previsti dalle norme delegate di cui al III comma dell'art. 47, della legge 23.12.1978, n. 833, e da un coordinatore dei servizi sociali».
Il responsabile del servizio socio-assistenziale è di diritto il coordinatore dei servizi sociali.
Il III comma dell'art. 29 della legge regionale 21.1.1980, n. 3 è abrogato.
Art. 11. (Piano Socio-Sanitario Regionale).
La Regione determina la programmazione del settore socio-assistenziale mediante la predisposizione del Piano socio-sanitario triennale, articolato per progetti-obiettivo.
Nell'ambito di detto piano sono individuati, tra l'altro:
- gli obiettivi da perseguire;
- la metodologia d'intervento;
- gli standards di funzionalità ed organizzazione dei servizi e delle strutture socio-assistenziali;
- gli indirizzi e le norme sulla formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi;
- l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione, nonché la loro destinazione.
Art. 12. (Programmi Socio-Sanitari zonali).
Le Unità Socio-Sanitarie-Locali, in attuazione degli obiettivi del Piano socio-sanitario triennale della Regione e secondo i tempi e con le modalità da esso previsti, predispongono programmi zonali di attività e di spesa per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, sentiti i Comuni ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 21.1.1980, n. 3.
Art. 13. (Competenze delle Province in materia Socio-Assistenziale).
Le Province possono esercitare gli interventi di propria competenza nel campo dell'assistenza sociale attraverso le Unità Socio-Sanitarie Locali e regolamentano i rapporti con le medesime mediante apposite convenzioni.
Con le convenzioni sono disciplinati, fra l'altro, i rapporti patrimoniali e finanziari, nonché le modalità d'impiego del personale provinciale con riferimento alle attività sopraddette.
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare e le Province, provvede a predisporre al riguardo uno schema-tipo di convenzione.
Nell'ambito dei piani regionali, la Provincia approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle eventuali modifiche degli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 9.7.1976, n. 41.
Art. 14. (Volontariato).
Le Unità Socio-Sanitarie Locali possono stipulare apposite convenzioni con organizzazioni ed associazioni di volontariato liberamente costituite operanti nel campo socio-assistenziale, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e degli obiettivi individuati dai programmi socio-sanitari zonali.
Al personale volontario sono rimborsate, se richieste, le spese vive sostenute per l'esercizio delle attività prestate, purché preventivamente autorizzate e successivamente documentate, ed è garantita la copertura assicurativa.
Nel quadro dei piani di formazione degli operatori sociali, le Unità Socio-Sanitarie Locali sostengono anche iniziative di formazione promosse dalle organizzazioni e associazioni di volontariato.
Titolo IV
RIORDINO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 15. (Oggetto del riordino).
Nel quadro della materia definita dall'art. 22 e D.P.R. 24.7.1977, n. 616, il riordino di cui alla presente legge concerne:
1 - le funzioni già di competenza degli Enti locali in forza di disposizioni di legge precedenti al suddetto decreto;
2 - le funzioni trasferite agli Enti locali dal D.P.R. 24.7.77, n. 616 e già svolte da:
a) EE.CC.AA.;
b) Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione statale;
c) Enti nazionali ed interregionali di assistenza;
d) Amministrazione regionale.
3 - le funzioni delegate e subdelegate dalla Regione agli Enti locali;
4 - ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli Enti locali con legge dello Stato.
Art. 16. (Destinatari dei servizi socio-assistenziali).
I servizi, le prestazioni e gli interventi assistenziali, secondo le modalità previste dalla presente legge, seno garantiti a tutti i cittadini residenti nella Regione Piemonte.
Essi si estendono agli stranieri ed agli apolidi che risiedono in Regione, in possesso di permesso di soggiorno, nonché ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi che si trovino occasionalmente in Piemonte, in via d'urgenza, ed eventualmente per consentire il rientro delle località di residenza.
Art. 17. (Interventi socio-assistenziali).
L'attività socio-assistenziale si svolge mediante:
a) interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo, in particolare sotto forma di:
- assistenza economica;
- assistenza domiciliare;
b) interventi di sostituzione del nucleo familiare, ove quei indicati al punto precedente risultino impraticabili o inefficaci, in particolare sotto forma di:
- affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei parafamiliari e persone singole;
- affidamenti a servizi residenziali tutelari.
Rientrano fra i precedenti anche gli interventi di cui all'articolo 23 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.
L'attività socio-assistenziale comporta anche interventi, secondo le rispettive competenze, d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore scolastico, previdenziale, giudiziario e penitenziario.
Gli indirizzi per l'organizzazione e le attività del sistema dei servizi di assistenza sociale verranno approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, in conformità ai principi di cui alla presente legge e al Piano Socio-Sanitario Regionale.
Art. 18. (Modalità e caratteristiche degli interventi).
Gli interventi socio-assistenziali debbono dare garanzia di continuità; essere attuali quanto più è possibile nell'ambito del nucleo familiare, stimolando le risorse e le potenzialità presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso, nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà, nonché delle sue personali convinzioni.
Deve essere garantita all'assistito la più ampia informazione e la possibilità di scelta motivata nell'accesso ai servizi ed alle strutture, purché ciò sia tecnicamente possibile e non costituisca ingiustificato aggravio di oneri.
Art. 19. (Assistenza economica).
Gli interventi economici sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita, oppure in stato di bisogno straordinario, al fine di promuovere l'autonomia.
Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, ovvero di carattere continuativo, sempre limitatamente per permanere della situazione di bisogno.
Interventi economici possono essere fatti in sostituzione di altri tipi di interventi socio-assistenziali, valutati indispensabili.
Con propria delibera-quadro, secondo le indicazioni del Piano socio- sanitario regionale, ogni Unità Socio-Sanitaria Locale provvede a definire parametri unitari di reddito e di bisogno cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica, compresa quella di natura assistenziale già di competenza di Enti le cui funzioni sono state attribuite ai Comuni singoli o associati dal D.P.R. 24.7.1977, n. 616.
Art. 20. (Assistenza domiciliare).
Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone e a nuclei familiari che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza.
Gli orari, l'entità e la natura delle prestazioni devono essere adeguati alle esigenze personali.
L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale preparato ai sensi della presente legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, ove necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali.
Possono inoltre essere previsti interventi di assistenza domiciliare con valenze educative, per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare di minori.
La Regione e gli Enti locali favoriscono, nell'ambito delle norme vigenti, la possibilità di impiego a tempo parziale del congiunto che si occupa dell'assistenza, nell'ambito familiare, di soggetti totalmente o parzialmente non autosufficienti.
Art. 21. (Affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei parafamiliari e persone singole).
Gli affidamenti ed inserimenti sono volti a fornire una adeguata sistemazione presso famiglie, nuclei parafamiliari o persone singole ai soggetti non in grado di provvedere a se stessi e privi di ambiente familiare, o in situazione di famiglia pregiudizievole o insufficiente allo sviluppo della loro personalità.
Gli interventi sono attuati mantenendo il soggetto nel suo ambiente sociale, salvo che ciò sia pregiudizievole al soggetto stesso ed hanno carattere di temporaneità.
Nel caso di minori e di incapaci, gli affidamenti sono disposti o su proposta dei servizi socio-assistenziali con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela o la curatela sul soggetto, ovvero in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Gli affidamenti sono volti inoltre al reinserimento sociale di soggetti già ricoverati in strutture assistenziali, per i quali sia idoneo tale intervento.
Al nucleo o alla persona che riceve un soggetto in affidamento od in inserimento vengono garantiti i necessari interventi di sostegno sociale e finanziario.
Al fine di verificare il buon andamento dell'affidamento, sono attuati controlli ricorrenti.
Art. 22. (Presidi socio-assistenziali a carattere residenziale). [1]
I nuovi presidi socio-assistenziali a carattere residenziale sono le residenze assistenziali, che comprendono le comunità alloggio, e le residenze protette, che comprendono le case protette.
Le tipologie relative sono definite in sede di piano socio-sanitario regionale.
Le residenze assistenziali sono destinate ad ospitare soggetti autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che non possono, o che non desiderano, vivere autonomamente o presso i loro familiari, o essere affidati a gruppi parafamiliari o a persone singole.
I servizi sanitari e quelli socio-assistenziali esistenti sul territorio intervengono a favore degli ospiti con le stesse modalità seguite per la restante popolazione.
Le strutture di cui al 2° comma del presente articolo possono anche richiedere la presenza permanente di personale socio-assistenziale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.
Le residenze protette sono destinate ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza socio-assistenziale continuativa.
Presso tali presidi deve essere assicurato personale socio- assistenziale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, per le diverse esigenze degli ospiti.
All'interno di tali presidi deve essere garantita la necessaria assistenza sanitaria, di norma a cura dei servizi sanitari dell'Unità Socio Sanitaria Locale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.
L'inserimento nei presidi residenziali socio-assistenziali deve essere limitato al tempo per cui perdura l'impossibilità di effettuare interventi presso il domicilio del soggetto ed essere effettuato con il consenso del soggetto stesso, quando in grado di esprimere la propria volontà, o con il consenso di chi esercita su di esso la potestà genitoriale o la tutela o la curatela, ovvero in attuazione di un provvedimento della Autorità giudiziaria.
Per adeguare la rete dei propri servizi alle esigenze degli utenti, gli Enti locali possono effettuare interventi di ricovero negli istituti pubblici e privati già esistenti sul territorio, anche mediante convenzioni con Enti e Organismi, privi di scopo di lucro, che diano garanzie di funzionalità nel quadro degli indirizzi e degli orientamenti indicati dal piano socio-sanitario regionale.
In carenza assoluta sul territorio di presidi pubblici o di presidi di cui al comma precedente, o di loro inidoneità, l'Unità Socio Sanitaria Locale potrà attivare convenzioni anche con presidi privati registrati o autorizzati, nei limiti e con le modalità previste dal piano socio- sanitario regionale.
Agli ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali è garantita la possibilità di assistenza religiosa.
I presidi residenziali socio-assistenziali possono essere utilizzati, anche a fini sanitari, soprattutto per la deospedalizzazione protetta, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, nonché per la tutela della salute mentale, per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
In al caso la gestione è a carico dei servizi sanitari e del relativo fondo sanitario, fermo restando il supporto che viene garantito dal servizio socio-assistenziale.
Art. 23. (Autorizzazione al funzionamento dei nuovi presidi residenziali). [1]
Chiunque intenda aprire un presidio residenziale assistenziale deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento.
L'autorizzazione è rilasciata sulla base della verifica del rispetto degli indirizzi e dei criteri individuati dal piano socio-sanitario regionale ed è subordinata altresì all'osservanza delle normative vigenti.
A al fine le domande vanno indirizzate alla Unità Socio Sanitaria Locale competente per territorio ai sensi dell'art. 25, I comma, lettera e) della presente legge che, previa verifica, provvede al rilascio dell'autorizzazione.
Eventuali variazioni dei presupposti che hanno danno luogo al rilascio dell'autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo comportano la relativa modifica della presente autorizzazione, previo espletamento delle medesime procedure.
La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione è verificata mediante l'attività di vigilanza.
In caso di violazione della normativa nazionale e regionale vigente, la Unità Socio Sanitaria Locale procede alla sospensione, e, in caso di recidiva, alla revoca dell'autorizzazione.
Contro i provvedimenti di cui al presente articolo, adottati dall'Unità Socio Sanitaria Locale, è ammessa opposizione da parte dei soggetti aventi diritto, da presentarsi, entro 10 giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale, che si pronuncerà entro 30 giorni dal ricevimento.
Art. 24. (Registrazione dei presidi socio-assistenziali già funzionanti).
La registrazione costituisce titolo autorizzativo per i servizi socio- assistenziali già funzionanti, che non siano già in possesso e nell'obbligo di specifica autorizzazione.
A tal fine gli Enti gestori, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad avanzare domanda di registrazione alle Unità Socio Sanitarie Locali sul cui territorio ha sede il presidio, dichiarando contestualmente la natura giuridica dell'Ente, il tipo e le caratteristiche dell'assistenza erogata, la capacità ricettiva ed il numero degli ospiti, il numero degli operatori disponibili, la data di costruzione del presidio o quella dell'eventuale ultima ristrutturazione.
Alla domanda deve essere allegato lo Statuto dell'Ente.
L'Unità Socio Sanitaria Locale, entro 90 giorni dalla ricezione delle domande, ne verifica la completezza e, in caso positivo, procede alla registrazione e ne dà comunicazione all'interessato. In caso contrario restituisce la domanda, motivando la non avvenuta registrazione.
Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle loro delegate ai sensi dell'art. 25, lett. a) della presente legge, i Comuni, tramite le Unità Socio-Sanitarie Locali assicurano, mediante l'attività di vigilanza, il possesso, da parte dei presidi di cui al presente articolo, dei requisiti minimi previsti dal piano socio-sanitario regionale per le strutture assistenziali già funzionanti.
Contro i provvedimenti di cui al presente articolo, adottati dall'Unità Socio Sanitaria Locale, è ammessa opposizione da parte dei soggetti aventi diritto, da presentarsi, entro 10 giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale, che si pronuncerà entro 30 giorni dal ricevimento.
Art. 24 bis. (Oneri dei servizi socio-assistenziali).
Fatta salva la vigente normativa nazionale in materia di domicilio di soccorso, gli oneri per le prestazioni socio-assistenziali di cui agli articoli precedenti sono a carico dell'U.S.S.L. di cui fa parte il Comune in cui il destinatario delle prestazioni è residente o, nei casi previsti al secondo comma del precedente art. 16, è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate nel territorio di una U.S.S.L. diversa, gli oneri gravano comunque sulla U.S.S.L. di cui fa parte il Comune di residenza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità.
La stessa normativa si applica per gli oneri che gravano sui Comuni ai sensi del successivo art. 36.
Nei casi di urgenti necessità di intervento, le prestazioni; socio- assistenziali di cui ai precedenti articoli sono effettuate dal Comune o dalla U.S.S.L. nel cui territorio il destinatario delle stesse dimora al momento del verificarsi del bisogno, fatto salvo il diritto per gli Enti suddetti di rivalersi nei confronti della U.S.S.L. o del Comune su cui gravano gli oneri del presente articolo o nei confronti dei soggetti obbligati secondo quanto previsto al successivo art. 33 bis.
Qualora il destinatario delle prestazioni provenga da Comune appartenenza ad altra Regione si applica la normativa nazionale vigente in materia di domicilio di soccorso.
Titolo V
DELEGA E SUBDELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA SOCIO-
ASSISTENZIALE
Art. 25. (Delega di funzioni amministrative regionali).
Sono delegate ai Comuni perché le esercitino tramite le Unità Socio- Sanitarie Locali, le seguenti funzioni amministrative:
a) la vigilanza ed il controllo sugli organi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza nei limiti di cui alla legislazione statale vigente e che non siano attribuiti, a norma dell'art. 1, penultimo ed ultimo comma del D.P.R. 15.1.1972, n. 9, al Comitato regionale di controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione.
Restano di competenza della Regione le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario;
b) la nomina del membri dei Consigli di amministrazione delle suddette istituzioni, quando questa sia di competenza regionale;
c) il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza nel proprio ambito territoriale, esclusa la federazione tra le istituzioni;
d) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione delle suddette istituzioni in tutti i casi di incompatibilità previsti dalla legge;
e) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali per minori, adulti e anziani di cui agli artt. 23 e 24 della presente legge;
f) la vigilanza sui servizi residenziali per minori, adulti e anziani e la promozione, ove occorra, del provvedimento di chiusura, ai sensi dell'art. 2 della legge 17.7.1890, n. 6972;
g) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili-nido privati e sui servizi di vacanza per minori, nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternità e dell'infanzia.
Le funzioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d) sono esercitate dalle Unità Socio-Sanitarie Locali nel cui territorio le istituzioni hanno la sede legale; quelle di cui ai punti e), f), g) sono esercitate dalle Unità Socio-Sanitarie Locali nel cui territorio i servizi hanno sede fisica.
Nel caso in cui la sede legale di una istituzione e le relative strutture destinate all'erogazione dei servizi siano ubicate in ambiti territoriali diversi, le Unità Socio-Sanitarie locali, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, dovranno istituire gli opportuni raccordi tra loro.
E' delegata altresì ai Comuni, che la esercitano tramite le Unità Socio-Sanitarie Locali, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia.
Art. 26. (Delega delle funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale).
Sono delegate ai Comuni, che le esercitano tramite le Unità Socio- Sanitarie Locali, le funzioni amministrative regionali relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione di base, aggiornamento e formazione permanente del personale dei servizi disciplinati dalla presente legge, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano socio-sanitario regionale.
Gli interventi devono fornire una preparazione professionale che, tenendo conto delle peculiarità del settore socio-assistenziale, miri alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
Per esercitare le funzioni loro delegate ai sensi del I comma del presente articolo, le Unità Socio-Sanitarie Locali si avvalgono dei propri servizi ed uffici, o dei servizi e delle attività di enti pubblici e privati, per il tramite di convenzioni.
La Regione può realizzare direttamente, anche in collaborazione con l'Università, altri enti ed istituti specializzati, specifiche iniziative riguardanti l'intero territorio regionale, nonché attività di ricerca, progettazione, sperimentazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche.
Art. 27. (Subdelega di funzioni amministrative regionali).
Le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, sono subdelegate ai Comuni nel cui territorio hanno sede legale, perché le esercitino tramite le Unità Socio-Sanitarie Locali.
Restano alla competenza della Regione le funzioni relative allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario.
Art. 28. (Esercizio delle funzioni proprie delegate e subdelegate e delle funzioni riservate).
La Regione impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni proprie delegate o subdelegate, assicurando finanziamenti adeguati. Qualora le Unità Socio-Sanitarie Locali non esercitino tali funzioni, la Giunta regionale dopo averle sentite e previa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce ad esse nelle attività non adempiute.
La Regione esercita le funzioni concernenti le II.PP.AA.BB. e le persone giuridiche private non delegate o sub-delegate ai sensi dei precedenti articoli, sentito anche il parere, da emettere entro il termine che sarà prefissato, dalla Unità Socio-Sanitaria Locale della zona in cui l'ente ha sede legale.
Per l'esercizio delle funzioni riservate, la Regione potrà avvalersi degli uffici delle Unità Socio-Sanitarie Locali.
Titolo VI
PERSONALE E BENI DESTINATI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 29. (Attribuzione dei beni delle II.PP.AA.BB. Interregionali e degli Enti Nazionali operanti in materia socio-assistenziale).
I beni mobili ed immobili delle II.PP.AA.BB. interregionali e degli Enti nazionali operanti in materia assistenziale, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. 24.7.77, n. 616, sono, con provvedimenti della Giunta regionale, attribuiti in proprietà ai Comuni in cui gli stessi sono ubicati.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi del presente articolo, nonché in attuazione del provvedimento di estinzione delle II.PP.AA.BB., ed i relativi redditi netti derivanti dalla loro gestione sono vincolati allo svolgimento di attività socio-assistenziali; i beni immobili non possono essere alienati o trasformati senza autorizzazione della Giunta Regionale, ferma restando la destinazione dei relativi proventi ad attività assistenziali. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione possono essere eccezionalmente autorizzate dalla Giunta Regionale, sulla base di motivate proposte ed acquisito in via preventiva il parere dell'U.S.S.L. nel cui ambito territoriale il Comune medesimo è compreso, qualora si siano comunque soddisfatte le esigenze di strutture socio-assistenziali della zona in cui hanno sede e fermo restando che i proventi relativi dovranno essere destinati permanentemente ai fini socio- assistenziali.
La Giunta Regionale, nel provvedimento con il quale autorizza lo svincolo, potrà stabilire particolare oneri per salvaguardare le finalità previste dalle tavole di fondazione delle Istituzioni estinte.
Art. 30. (Beni dei Comuni destinati ai servizi socio-assistenziali).
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano già provveduto, i Comuni compresi negli ambiti territoriali nei quali sia costituita l'Associazione dei Comuni o nei quali la gestione competa alla Comunità Montana, nonché il Comune di Torino, provvedono a mettere a disposizione delle Unità Socio-Sanitarie Locali, in uso gratuito, i beni ed immobili già destinati ai servizi socio-assistenziali, compresi quelli di cui al precedente art. 29.
I Comuni metteranno altresì a disposizione, secondo le modalità indicate al comma precedente, i beni mobili ed immobili destinati ai servizi socio-assistenziali già proprietà di II.PP.AA.BB. estinte e trasferiti ai Comuni stessi in esecuzione del provvedimento di estinzione.
All'individuazione dei beni provvede il Comune interessato, d'intesa con l'Associazione dei Comuni o con la Comunità Montana cui compete la gestione dei servizi.
In caso di mancato accordo, decide la Giunta Regionale, su richiesta del Comune, dell'Associazione o della Comunità Montana.
L'Unità Socio-Sanitaria Locale utilizza i beni di cui al presente articolo secondo le norme del codice civile in materia di comodato.
Art. 31. (Utilizzo dei beni destinati ai servizi socio-assistenziali).
Il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui all'articolo precedente conserva la destinazione a servizi socio-assistenziali anche in caso di trasformazione patrimoniale.
Al vincolo di cui al I comma si può derogare nei casi e nei modi previsti dall'art. 29 della presente legge.
L'uso dei beni immobili destinati ai servizi socio-assistenziali è definito nell'ambito del programma zonale socio-sanitario.
Alla alienazioni dei beni immobili destinati all'erogazione di servizi può provvedersi qualora si siano soddisfatte le esigenze di strutture socio-assistenziali della zona in cui i beni sono collocati, o quando i beni siano inidonei all'erogazione di servizi necessari. In tale ultimo caso il ricavato dovrà essere reinvestito per la loro costituzione.
Art. 31 bis. (Definizione della pianta organica funzionale del servizio socio-assistenziali).
Per i fini indicati al precedente art. 9 ed all'art. 3 della
La pianta organica, previa articolazione delle aree funzionali di attività, fissa il numero dei posti previsti per le diverse qualifiche funzionali, nonché il numero delle singole figure professionali in riferimento all'Allegato a) del
Nella definizione della pianta organica vanno considerati:
a) le funzioni demandate al servizio socio-assistenziale del precedente art. 9, secondo comma, tenendo conto delle prestazioni eventualmente erogate dai singoli Comuni ai sensi del successivo art. 36.
b) gli interventi socio-assistenziali la cui gestione è prevista dal programma di attività e spesa di cui al precedente art. 12 e all'art. 11 della
c) gli indirizzi per l'organizzazione del sistema dei servizi di assistenza sociale approvati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 17.
La pianta organica deve, comunque, comprendere:
1) i posti previsti nelle piante organiche dei Comuni e loro Consorzi riferiti ai servizi socio-assistenziali la cui gestione spetti alla Unità Socio-Sanitaria Locale;
2) i posti necessari al collocamento del personale di ruolo dei Comuni e loro Consorzi addetto esclusivamente o prevalentemente a supporto delle attività socio-assistenziali di cui al precedente numero 1).
Ai fini di cui al precedente comma, gli Enti interessati individuano i posti ed il personale di cui deve tenersi conto ai fini della determinazione della pinata organica
La pianta organica va modificata con le procedure cui al precedente comma ai fini dell'assegnazioni del personale dipendente da II.PP.AA.BB., nel caso di estinzione e di suo trasferimento al Comune, qualora tale personale sia addetto alle prestazioni socio-assistenziali gestite dalla Unità Socio-Sanitaria Locale.
La pianta organica del Servizio socio-assistenziale presso le Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino è unica ed è adottata dal Consiglio Comunale, sentiti Comitati di gestione e previo confronto con le Organizzazioni sindacali interessate sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi.
Il Consiglio del Comune di Torino destina il personale alle singole Unità Socio-Sanitarie Locali, secondo parametri oggettivi, determinati in relazione agli obiettivi che sono fissati dal Piano Socio-Assistenziale cittadino e sentito il Comitato di cui all'art. 4 della
Il Consiglio del Comune di Torino definisce altresì le modalità con cui procedere d'ufficio o a domanda, a variazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del precedente comma.
Le piante organiche, così determinate, sono soggette alla autorizzazione della Giunta Regionale e dovranno essere comunque adeguate in relazione a mutamenti delle condizioni di cui al precedente 3° comma.
Art. 31 ter. (Copertura dei posti).
E' assegnato alla pianta organica di cui al precedente articolo il personale di ruolo in servizio presso i Comuni o i loro eventuali Consorzi, destinato esclusivamente o prevalentemente ai Servizi socio-assistenziali gestiti dalla Unità Socio-Sanitaria Locale.
Alla pianta organica del Servizio socio-assistenziale presso le Unità Socio-Sanitarie Locali sub-comunali di Torino è assegnato il personale di ruolo in servizio presso l'Amministrazione Comunale, destinato esclusivamente o prevalentemente ai Servizi socio-assistenziali gestiti dalle medesime Unità Socio-Sanitarie Locali ai sensi del successivo art. 36.
In ogni caso rimarrà inserito nella pianta organica del Comune ed in servizio presso il medesimo il personale addetto alle funzioni di coordinamento di cui all'art. 4 della
Può essere altresì assegnato alla pianta organica dell'Associazione dei Comuni il personale messo a disposizione delle Comunità Montane a seguito di convenzione, di intesa con le Comunità Montane stesse e con gli interessati.
Analoga procedura può essere attivata per il personale messo a disposizione dalle Province a seguito della convenzione di cui al 2° comma del precedente art. 13.
Il personale di cui ai commi precedenti e al punto 2) del successivo comma, che conserva il rapporto di impiego con l'Ente o l'Unità Socio- Sanitaria Locale di appartenenza, è assegnato solo funzionalmente al Servizio Sociale.
I posti vacanti sono coperti dal Comitato di Gestione:
1) mediante assunzioni secondo le norme del
2) avvalendosi di personale comandato dagli Enti locali, dalle II.PP.AA.BB., dalla Regione e dalle UU.SS.SS.LL. ai sensi della normativa vigente.
Il personale assunto direttamente dall'Associazione dei Comuni rientra nel comparto del personale degli Enti locali e in tale ambito sono fatti salvi i processi di mobilità secondo le disposizioni del
Nella fase di prima attuazione, la pianta organica, fino al 50% dei posti complessivamente disponibili nella medesima, può essere coperta attraverso concorsi riservati al personale in servito nel settore socio- assistenziale in base a rapporto instaurato con atto formale dell'Ente con orario non inferiore a 28 ore settimanali e con anzianità di servizio di almeno 2 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per il posto messo a concorso, fatta eccezione per il limite massimo di età per il quale si fa riferimento alla data di instaurazione del rapporto.
Fino alla attuazione dei concorsi di cui al precedente comma restano prorogati i rapporti di cui al comma medesimo.
Il personale che non avrà superato le prove concorsuali cesserà il rapporto di lavoro dalla data di approvazione delle graduatorie.
Alla copertura delle spese per il personale di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse finanziarie di cui al successivo art. 32.
Art. 31 quater. (Responsabile del Servizio socio-assistenziale).
Il responsabile del Servizio socio-assistenziale, coordinatore dei servizi sociali ai sensi del precedente art. 10 partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Comitato di gestione.
Il responsabile dirige il Servizio socio-assistenziale della U.S.S.L., promuove e coordina il raccordo, in tutte le sedi competenti, fra le attività socio-assistenziali e quelle degli altri servizi dell'U.S.S.L promuove e assicura, altresì, il raccordo con le attività sociali a rilevanza socio-assistenziale gestite direttamente dai Comuni, dagli altri Enti ed organismi territoriali che interagiscono con le attività socio- assistenziali; assicura infine il raccordo fra gli interventi socio- assistenziali svolti dall'U.S.S.L. e quelli di competenza dei Comuni ai sensi del successivo art. 36; partecipa, di diritto, direttamente, agli organismi collega previsti dalla normativa nazionale e regionale cui competa l'espressione di pareri tecnici, ne settore di competenza, agli organi dell'U.S.S.L.
Al responsabile del Servizio socio-assistenziale coordinatore sociale è attribuita l'indennità prevista dalla normativa vigente per i coordinatori amministrativo e sanitario dell'Unità Socio-Sanitaria Locale.
Le funzioni di responsabile del servizio socio-assistenziale sono affidate, con deliberazione del Comitato di gestione dell'U.S.S.L., a personale con qualifica dirigenziale inquadrato nella pianta organica di cui al precedente art. 31 bis o a personale dirigente di Enti pubblici locali comandato ai sensi del precedente art. 31 ter.
Il personale di cui al precedente comma deve possedere documentata esperienza, almeno quinquennale, in attività direttiva nell'area dei servizi sociali.
Qualora non sia possibile procedere alla copertura del posto con le modalità di cui ai commi precedenti e limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, al concorso per la copertura del posto medesimo possono partecipare gli operatori inquadrati nella pianta organica, ovvero dipendenti dai Comuni e loro Consorzi e dalle UU.SS.SS.LL., che si trovino nelle seguenti situazioni:
- personale direttivo di Enti pubblici locali già responsabile dei servizi sociali con incarico formalmente attribuito da almeno quattro anni;
- assistenti sociali con almeno otto anni di effettivo servizio Prestato, nella qualifica, presso pubbliche Amministrazioni.
In sede di prima applicazione della presente legge, gli attuali dipendenti ai quali è conferita la responsabilità del Servizio socio- assistenziale e che non siano in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, già nominati dall'U.S.S.L. con formale atto deliberativo alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la responsabilità fino alla copertura del posto.
Ai dipendenti di cui al precedente comma spetta il trattamento economico derivante dal loro livello funzionale di appartenenza integrato dall'indennità di coordinamento nonché dall'indennità di partecipazione all'ufficio di direzione.
Titolo VII
FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 32. (Modalità di finanziamento).
Il finanziamento dei servizi socio-assistenziali svolti dall'Unità Socio-Sanitaria Locale è assicurato:
a) dai Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Unità Socio- Sanitaria Locale;
b) dalla Regione, mediante la ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui al successivo articolo 34 e dei fondi previsti da leggi specifiche;
c) dalla Regione, mediante il riparto della quota-parte del fondo sanitario regionale, il cui uso sia eventualmente consentito da normative nazionali per attività sociali a rilievo sanitario;
d) dalle Province, nei termini definiti nelle convenzioni di cui al precedente articolo n. 13).
Art. 33. (Finanziamenti a carico dei Comuni).
I Comuni provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio il contributo all'Unità Socio-Sanitaria Locale per la gestione dei servizi socio-assistenziali, nell'ammontare definito dall'assemblea generale delle Unità Socio Sanitarie Locali nell'ambito del programma zonale di attività e di spesa, sentiti i Comuni a norma dell'articolo 12 della legge regionale 21.1.1980, n. 3, mirante ad assicurare una loro perequata partecipazione finanziaria e un progressivo riequilibrio del livello dei servizi.
Il tesoriere è autorizzato ad effettuare i relativi trasferimenti.
Art. 33 bis. (Concorso degli utenti al costo dei servizi).
Fatte salve diverse disposizioni stabilite dalla legge, gli utenti sono chiamati, nell'ambito di criteri definiti da apposita delibera del Comitato di gestione approvata in conformità agli indirizzi emanati dal Consiglio regionale dalla Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni ovvero dalla Assemblea della Comunità Montana ovvero dal Consiglio Comunale di Torino, a concorrere in rapporto alle proprie condizioni economi che ai costi dei servizi erogati dall'U.S.S.L. o dal Comune singolo, fatta salva la possibilità da parte della U.S.S.L. e del Comune di intervenire, prescindendo dalla richiesta di contribuzione, in presenza di specifici progetti, individuati nel Piano Socio-Sanitario Regionale, per la tutela di particolari soggetti esposti a rischio di emarginazione.
In ogni caso va riservata alla disponibilità dell'interessato una quota di reddito per esigenze personali, la cui misura minima è determinata con le modalità di cui al precedente comma.
L'U.S.S.L. e il Comune su cui grava l'onere delle prestazioni ai sensi del precedente art. 24 bis esercitano l'azione di rivalsa nei con fronti dei soggetti obbligati.
Art. 34. (Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali).
La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, istituisce nel bilancio regionale un fondo, denominato «Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali», distinto in due capitoli di spesa, di cui uno riferito alle assegnazioni statali ed uno alle risorse regionali.
Tale fondo è determinato sulla base:
a) delle entrate degli Enti nazionali operanti in materia assistenziale, attribuite alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, e dell'art. 1 sexies della legge 21.10.1978, n. 641;
b) delle somme assegnate alla Regione Piemonte ai sensi delle leggi 29.7.1975, n. 405 e 22.5.1978, n. 194;
c) delle somme assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della legge 22.12.1975, n. 685;
d) degli stanziamenti previsti per il finanziamento relativo all'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni socio-assistenziali loro attribuite dal D.P.R. 24.7.1977, n. 616, già di competenza regionale, aumentati delle percentuali di incremento del fondo comune regionale;
e) delle eventuali altre assegnazioni statali vincolate a interventi socio-assistenziali;
f) delle risorse integrative regionali da determinarsi in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.
Art. 35. (Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi socio- assistenziali).
1. Il fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali è destinato al mantenimento dei servizi esistenti, al loro sviluppo e alla promozione di nuovi servizi e viene ripartito annualmente tra le UU.SS.SS.LL. e il Comune di Torino, con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, in base alle indicazioni del P.S.S.R. e tenendo conto:
a) della popolazione residente secondo i dati I.S.T.A.T. dell'ultimo anno disponibile e della presenza sul territorio dell'U.S.S.L. di immigrati da paesi extra comunitari e di rifugiati politici;
b) delle caratteristiche del territorio;
c) della scelta di privilegiare il finanziamento dei servizi gestiti in forma associata;
d) dell'attuazione del P.A.S. nel corso dell'anno precedente, secondo quanto indicato nella relazione annuale di cui all'art. 12 della
e) dell'attivazione o sviluppo di nuovi servizi previsti nella delibera annuale di attuazione del P.A.S.;
f) dell'esigenza di riequilibrio nella destinazione delle risorse.
2. I Comuni, quali titolari delle funzioni socio assistenziali ai sensi della
3. Il riparto annuale dei contributi regionali terrà conto dell'impegno finanziario e organizzativo dei Comuni, sviluppando l'azione promozionale della Regione mediante contributi proporzionati agli investimenti finanziari dei Comuni stessi.
4. La Regione, entro il 30 novembre, comunica alle UU.SS.SS.LL. le somme da iscrivere nel bilancio di previsione dell'anno successivo che, di norma, non devono essere inferiori a quelle dell'anno in corso, incrementate del tasso di inflazione programmato.
5. La Regione predispone il riparto definitivo del Fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali tra le UU.SS.SS.LL. previa verifica delle deliberazioni annuali predisposte dalle UU.SS.SS.LL. ai sensi dell'art. 11 della
Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 36. (Prestazioni erogabili dai singoli Comuni).
In deroga al disposto del precedente art. 8, le Assemblee delle Associazioni dei Comuni ovvero le Assemblee delle Comunità Montane possono individuare, mediante atto deliberativo su proposta motivata dei Consigli Comunali interessati, quali prestazioni siano erogate dai Comuni singoli sino al 31 dicembre 1990 [3].
Tali prestazioni sono individuabili fra le seguenti:
- assistenza economica;
- assistenza domiciliare;
- gestione delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale.
Non sono comunque derogabili le prestazioni assunte dalle Assemblee delle Associazioni dei Comuni ovvero dalle Assemblee delle Comunità Montane alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove sia stata data completa attuazione a quanto previsto dal precedente art. 8.
Sono in ogni caso esercitate dalle UU.SS.SS.LL. le attività socio- assistenziali a rilievo sanitario, individuate con deliberazione del Consiglio Regionale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, nonché l'assistenza economica e l'assistenza domiciliare a favore dei minori e la gestione delle strutture socio- assistenziali a carattere residenziale che ospitano i medesimi.
Spetta altresì alle UU.SS.SS.LL. la programmazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività socio-assistenziali svolte dai Comuni singoli.
Il Comune di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale, può individuare quali prestazioni erogare direttamente fino al 30 settembre 1989, fatta eccezione per le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario individuale con deliberazione del Consiglio Regionale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, il cui esercizio è demandato alle UU.SS.SS.LL. subcomunali.
Fino alla suddetta data, i Comuni non provvedono alla messa a disposizione delle Unità Socio-Sanitarie Locali del personale, dei beni e dei finanziamenti necessari per provvedere all'erogazione in forma singola delle prestazioni di cui ai precedenti commi; tale messa a disposizione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui al 1° e 6° comma del presente articolo.
Art. 37. (Convenzioni con le Comunità Montane).
Al fine di garantire il mantenimento del livello dei servizi attualmente esistenti, fino alla scadenza del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1982-1984, le Unità Socio-Sanitarie Locali possono stipulare convenzioni con le Comunità Montane, con cui sono disciplinati, fra l'altro, i rapporti patrimoniali e finanziari, nonché le modalità d'impiego del personale delle Comunità Montane stesse, nell'ambito della programmazione, del coordinamento e delle direttive delle Unità Socio-Sanitarie Locali.
Le convenzioni di cui al comma precedente devono prevedere il concorso delle Comunità Montane al finanziamento dei suddetti servizi.
La Giunta regionale, acquisito il parere dell'UNCEM e sentita la competente Commissione consiliare, provvede a predisporre al riguardo uno schema-tipo di convenzione.
Art. 37 bis. (Amministrazione delle II.PP.AA.BB. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA.).
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, si provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle II.PP.AA.BB. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA. attraverso un Collegio del Comune in cui l'Ente ha sede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
In seno al predetto Collegio deve essere garantita la rappresentanza della minoranza consiliare nonché, qualora siano evidenziati nello Statuto, degli interessi dell'Ente.
Il Presidente del Collegio viene eletto dal medesimo fra i propri componenti.
Il Collegio commissariale dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha nominato.
La nomina del Collegio commissariale deve avvenire entro 90 giorni dal rinnovo del Consiglio Comunale.
Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme della
Gli artt. 12, 13 e 14 della
Art. 38. (Contributi finanziari comunali per l'anno 1982).
Per l'esercizio finanziario 1982 i Comuni provvedono allo stanziamento dei contributi di cui al precedente articolo 33, qualora non abbiamo già provveduto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le seguenti modalità transitorie:
- il contributo deve essere pari alla spesa per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali stanziata nel bilancio di previsione per l'anno 1982, tenendo conto dell'effettivo periodo di gestione associata e con esclusione della spesa destinata ai servizi la cui erogazione resti temporaneamente affidata ai singoli Comuni, ai sensi del precedente articolo 36;
- restano fermi i contributi eventualmente già disposti in misura superiore dai singoli Comuni.
L'assemblea dell'Unita Socio-Sanitaria Locale può proporre ai Comuni la revisione della quota di finanziamento per l'anno 1982, al fine di assicurare un adeguato livello dei servizi.
Art. 39. (Abrogazione di norme precedenti).
Sono abrogate le seguenti leggi:
- Legge regionale 4.5.1976, n. 19 (Interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonché per il funzionamento dei centri di incontro);
- Legge regionale 8.8.1977, n. 39 (Riorganizzazione e gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali).
Art. 40. (Disposizioni contabili).
Il fondo costituito ai sensi del precedente articolo 34 è istituito a partire dall'esercizio finanziario 1983.
I due capitoli di spesa previsti nello stesso articolo sono rispettivamente denominati:
«Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali»;
«Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali: risorse regionali».
[*] Modificata con
[1] Articolo sostituito dalla
[1] Articolo sostituito dalla
[2] Articolo così sostituito dall'art. 8 della
[3] Termine fissato dalla