§ 1.2.23 - L.R. 23 dicembre 2019, n. 25.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale - regolamento interno
Data:23/12/2019
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39)
Art. 3.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 1.2.23 - L.R. 23 dicembre 2019, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato).

(B.U. 24 dicembre 2019, n. 51 - S.O. n. 6)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) è inserito il seguente: "2 bis. La spesa annuale di cui al comma 2, non utilizzata in ciascun esercizio è portata in aumento della disponibilità di spesa per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della legislatura.".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è inserito il seguente: "3 ter. Le risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 3 bis, non utilizzate in ciascun anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie per l'anno successivo e comunque non oltre la fine del mandato del presidente, del vice presidente e degli assessori della Giunta regionale, assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale, nonché dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale.".

 

     Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.