§ 4.7.4 - Legge Regionale 4 marzo 1992, n. 11.
Norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.7 veterinaria
Data:04/03/1992
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Competenze della Regione.
Art. 3.  Competenze delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 4.  Competenze dei Comuni.
Art. 5.  Canile sanitario.
Art. 6.  Anagrafe canina.
Art. 7.  Iscrizione all'anagrafe canina.
Art. 8.  Norme per la identificazione.
Art. 9.  Smarrimento o sottrazione di cani.
Art. 10.  Cessione, morte e cambiamento di residenza.
Art. 11.  Rinuncia alla proprietà.
Art. 12.  Ricovero e custodia nel canile sanitario.
Art. 13.  Misure di protezione.
Art. 14.  Trasporto degli animali.
Art. 15.  Trattamento dei felini.
Art. 16.  Partecipazione di privati.
Art. 17.  Guardia zoofila volontaria.
Art. 18.  Sanzioni.
Art. 19.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente alle attività di prevenzione del randagismo e al risarcimento dei danni provocati dagli animali inselvatichiti, sono [...]
Art. 20.  Pubblicazione.


§ 4.7.4 - Legge Regionale 4 marzo 1992, n. 11. [1]

Norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina.

(B.U. n. 5 del 16 marzo 1992).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina la tutela degli animali d'affezione, promuove la protezione degli animali e l'educazione al rispetto degli stessi al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

     2. La Regione, le Unità Sanitarie Locali e i Comuni, con la collaborazione delle Associazioni interessate, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi e programmi per la prevenzione del randagismo.

 

     Art. 2. Competenze della Regione.

     1. La Regione, con la presente legge, disciplina l'istituzione dell'anagrafe canina presso le Unità Sanitarie Locali, nonchè le modalità di iscrizione a tale anagrafe.

     2. Determina i criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e la costruzione di ricoveri per cani.

     3. Adotta, sentite le Associazioni interessate operanti in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo mediante:

     a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di favorire corretti rapporti uomo - animale - ambiente;

     b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonchè per le guardie zoofile volontarie.

     4. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario delle Unità Sanitarie Locali.

     5. Ripartisce i fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del programma di prevenzione al randagismo, nel rispetto delle modalità di cui alla legge nazionale n. 281/91 comma 6 dell'art. 3.

     6. Cura l'istituzione e l'aggiornamento dell'albo regionale delle Associazioni dedite alla protezione animale.

 

     Art. 3. Competenze delle Unità Sanitarie Locali.

     1. Le Unità Sanitarie Locali, mediante i propri servizi veterinari, in attuazione della presente legge, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:

     a) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento;

     b) collaborano con Regione, Comuni, Enti ed Associazioni protezionistiche promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione volte al rispetto degli animali e del loro ambiente;

     c) provvedono alle operazioni di tatuaggio da effettuarsi presso i Comuni di residenza dei detentori di cani o presso i canili sanitari istituiti nell'ambito territoriale di ogni Unità Sanitaria Locale;

     d) attuano interventi per il controllo delle nascite e opportuni accertamenti ed indagini finalizzati alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, servendosi di strutture pubbliche e convenzionate;

     e) effettuano il controllo sanitario sulle strutture anche private, di ricovero di cani, al fine di verificarne l'idoneità igienico - sanitaria;

     f) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche ai fini della tutela del benessere degli stessi.

 

     Art. 4. Competenze dei Comuni.

     1. I Comuni, in collaborazione con Regione, Unità Sanitarie Locali ed Associazioni Protezionistiche, concorrono all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge con i seguenti adempimenti:

     a) provvedono all'accoglimento delle domande di iscrizione all'anagrafe canina e al loro aggiornamento, curandone la trasmissione all'Unità Sanitaria Locale competente;

     b) provvedono in forma singola o associata, al risanamento dei canili comunali esistenti e alla realizzazione di ricoveri per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge, avvalendosi di parte dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione;

     c) provvedono all'espletamento di funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali.

 

     Art. 5. Canile sanitario.

     1. La presente legge affida ai Comuni, in forma singola o associata, l'istituzione di canili sanitari o il risanamento di quelli esistenti da realizzarsi in coincidenza dei distretti veterinari operanti nell'ambito territoriale di ciascuna Unità Sanitaria Locale.

     2. Ai canili sanitari vengono attribuite le seguenti funzioni di intervento, esercitate dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, sugli animali di affezione:

     a) profilassi veterinaria;

     b) vaccinazioni;

     c) ricovero di cani vaganti catturati o ritrovati;

     d) controllo della popolazione canina e felina;

     e) limitazione delle nascite;

     f) ogni altro intervento che si renda necessario.

 

     Art. 6. Anagrafe canina.

     1. E' istituita presso ogni Unità Sanitaria Locale, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'anagrafe canina.

     Le domande di iscrizione, presentate al Comune di residenza, sono successivamente trasmesse alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio.

 

     Art. 7. Iscrizione all'anagrafe canina.

     1. I proprietari o i detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o comunque entro tre mesi dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.

     2. Il Comune, all'atto dell'iscrizione all'anagrafe, compila apposita scheda segnaletica dell'animale con i seguenti dati:

     a) caratteristiche dell'animale;

     b) generalità complete ed indirizzo del proprietario o detentore;

     c) il numero dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza e la sigla della provincia.

     3. Entro sessanta giorni dall'iscrizione, il Comune cura la trasmissione delle schede all'Unità Sanitaria Locale di competenza.

 

     Art. 8. Norme per la identificazione.

     1. Le Unità Sanitarie Locali entro tre mesi dall'iscrizione all'anagrafe provvedono all'identificazione dell'animale assegnandogli un codice alfanumerico di riconoscimento che contraddistingua ciascun cane, dandone successiva comunicazione al proprietario.

     2. I cani sono identificati mediante tatuaggio indelebile del codice di riconoscimento impresso sulla faccia interna dell'orecchio destro.

     3. Le operazioni di tatuaggio sono eseguite dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità Sanitarie Locali o autorizzati dalle stesse o da ambulatori veterinari convenzionati; le tecniche impiegate per il tatuaggio non devono procurare sofferenze all'animale.

     4. Le operazioni di censimento e tatuaggio dei cani sono portate a compimento entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Smarrimento o sottrazione di cani.

     1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente che ne dà tempestiva comunicazione al servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale interessata.

     2. I cani vaganti ritrovati, regolarmente tatuati, sono ricoverati presso le apposite strutture e successivamente restituiti al proprietario o al detentore.

     3. I cani vaganti ritrovati e non tatuati, sono ricoverati presso canili sanitari; se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, previo tatuaggio e trattamento profilattico.

 

     Art. 10. Cessione, morte e cambiamento di residenza.

     1. I proprietari di cani sono tenuti a comunicare ai Comuni interessati, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonchè eventuali cambiamenti della propria residenza.

     2. L'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario, non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è stato identificato.

 

     Art. 11. Rinuncia alla proprietà.

     1. E' vietato a chiunque l'abbandono di cani; il proprietario o il detentore di cani in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento può consegnare l'animale al canile sanitario, dandone comunicazione al Comune competente.

     2. Sono equiparati all'abbandono il mancato ritiro del cane di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9.

 

     Art. 12. Ricovero e custodia nel canile sanitario.

     1. Il canile sanitario, in aggiunta alle funzioni previste dal D.P.R. n. 320/54 e a quelle di cui all'art. 5 della presente legge, assicura il ricovero e la custodia degli animali di affezione.

     2. Agli animali custoditi sono garantite condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti: non possono essere maltrattati, non possono essere destinati alla sperimentazione nè soppressi. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 91 del D.P.R. n. 320/54 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Il veterinario responsabile e della struttura prima di procedere alla soppressione deve informare il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche.

 

     Art. 13. Misure di protezione.

     1. Ai cani detenuti da privati, a qualunque titolo, e a quelli custoditi nei canili sanitari devono essere assicurati nutrimento e condizioni di vita e di igiene non mortificanti, ma adeguati alla loro specie.

     2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a riparare dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento. La catena, ove necessario, deve avere una lunghezza di metri cinque oppure di metri tre se fissata con anello di scorrimento e gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.

     3. I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.

 

     Art. 14. Trasporto degli animali.

     1. Il trasporto degli animali, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo da escludere ogni sofferenza.

     2. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie di animali trasportati.

     3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva C.E.E. n. 7489 in materia di protezione animale.

 

     Art. 15. Trattamento dei felini.

     1. Le norme di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto in materia di anagrafe canina, sono estese, in quanto applicabili, alla popolazione felina.

     2. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà ed è consentita la loro sterilizzazione solo ad opera dell'autorità sanitaria competente per territorio.

     3. I gatti in libertà vengono catturati, sterilizzati e rimessi nei loro gruppi sociali. Possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili informandone il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche.

 

     Art. 16. Partecipazione di privati.

     1. La Regione, le Unità Sanitarie Locali e i Comuni si avvalgono della collaborazione delle Associazioni protezionistiche nella realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. Tali associazioni esercitano attività di:

     a) vigilanza sulle condizioni di vita degli animali di affezione e protezione degli stessi;

     b) denuncia di casi di maltrattamento o abbandono all'autorità sanitaria competente;

     c) gestione di strutture per cani e gatti sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari;

     d) programmi di informazione e di educazione volti all'attuazione di una corretta convivenza tra uomo-animale-ambiente e alla prevenzione del randagismo;

     e) segnalazione dei nominativi di volontari da utilizzare come guardie zoofile.

     2. Le Unità Sanitarie Locali e i Comuni possono avvalersi del supporto di cooperative o gruppi aventi finalità zoofile per la gestione delle attività di cui alla presente legge, tranne che per le competenze in materia igienico - sanitaria proprie dei servizi veterinari. Tale supporto è disciplinato da apposita convenzione. Le convenzioni già stipulate tra Unità Sanitarie Locali e cooperative aventi finalità zoofile, conservano la loro validità, ferma restando la possibilità di apportare modifiche o integrazioni a norma di quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 17. Guardia zoofila volontaria.

     1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie.

     2. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale, su proposta delle Associazioni per la protezione degli animali. Ad esse la Regione rilascia un tesserino di riconoscimento.

     3. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti, a titolo volontario e gratuito in collegamento con i servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, e con le Associazioni protezionistiche. Per lo svolgimento di tali attività le Associazioni protezionistiche possono proporre anche nominativi di giovani iscritti nelle liste di leva che intendano ottenere ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 1977, n. 1139.

     4. Per la formazione delle guardie zoofile, la Regione autorizza corsi di formazione professionale di intesa con le Associazioni per la protezione degli animali.

 

     Art. 18. Sanzioni.

     1. Chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000.

     2. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 150.000.

     3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe, ometta di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000.

     4. Chiunque faccia commercio di cani o gatti al fine della sperimentazione, in violazione delle vigenti leggi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 10.000.000.

     5. Ai sensi del comma 5 art. 5 della legge quadro n. 281/91, l'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 727 del codice penale è elevata nel minimo a L. 500.000 e nel massimo a Lire 3.000.000.

     6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo destinato all'attuazione della presente legge.

 

     Art. 19.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente alle attività di prevenzione del randagismo e al risarcimento dei danni provocati dagli animali inselvatichiti, sono posti a carico dei capitoli attinenti rispettivamente al Fondo Sanitario Nazionale e alla materia agricola.

     2. Le spese per la costruzione e la gestione dei canili sono poste a carico del capitolo di spesa n. 35438 del bilancio regionale, istituito per l'impiego dei fondi assegnati dal Ministero della Sanità a norma degli articoli 8 e 9 della legge n. 281 del 14 agosto 1991.

 

     Art. 20. Pubblicazione.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 17 della L.R. 4 marzo 2005, n. 7.