§ 4.7.5 - L.R. 4 marzo 2005, n. 7.
Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.7 veterinaria
Data:04/03/2005
Numero:7


Sommario
Art. 1 . Finalità.
Art. 2 . Competenze della Regione.
Art. 3 . (Competenze dell'Azienda sanitaria regionale)
Art. 4 . Competenze dei Comuni.
Art. 5 . Canile comunale.
Art. 6 . Canile rifugio o rifugio per cani
Art. 7 . Misure di protezione.
Art. 7 bis.  Controllo del randagismo
Art. 7 ter.  Cani di quartiere
Art. 8 . Trattamento dei felini.
Art. 9 . Partecipazione dei privati.
Art. 10 . Registro del canile.
Art. 11 . Norme per le strutture a finalità amatoriale o a scopo commerciale.
Art. 12 . Guardia zoofila volontaria.
Art. 13 . Sanzioni.
Art. 14 . Vigilanza.
Art. 15 . Norma finanziaria.
Art. 16 . Norma di rinvio.
Art. 17 . Abrogazione di norme.


§ 4.7.5 - L.R. 4 marzo 2005, n. 7.

Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina.

(B.U. 16 marzo 2005, n. 6).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina la tutela degli animali d'affezione e promuove la protezione degli animali e l'educazione al rispetto degli stessi al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

     2. La Regione, le Province, i Comuni e l'Azienda sanitaria regionale, con la collaborazione delle associazioni interessate, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi e programmi per la prevenzione del randagismo [1].

     2-bis. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in coordinamento con i Comuni, singoli o associati, l'Azienda sanitaria regionale, le associazioni di volontariato per la protezione degli animali regolarmente iscritte al registro regionale di cui all'articolo 9, comma 2, al fine di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo [2].

     2-ter. E' riconosciuto al cane ed al gatto il diritto alla vita in condizioni di benessere, sia in stato di libertà che nel periodo di ricovero nei canili; ad ogni cane o gatto deve essere data la possibilità di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato [3].

 

     Art. 2. Competenze della Regione.

     1. La Regione, sentiti i Comuni, le Province, l'Azienda sanitaria regionale e le associazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 9, adotta un programma per la prevenzione del randagismo, riguardante, in particolare [4]:

     a) iniziative di informazione ed educazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di favorire corretti rapporti uomo-animale-ambiente;

     b) corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie;

     c) il numero e la localizzazione dei canili comunali e dei rifugi per cani da realizzare nel territorio regionale, di concerto con gli Enti locali, sentite le Associazioni protezionistiche;

     d) la ripartizione e l'erogazione dei fondi assegnati dallo Stato e quelli propri appositamente stanziati per l'attuazione delle finalità della presente legge, da destinare ai Comuni, singoli o consorziati, alle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9, ai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al comma 2.

     2. La Regione, con regolamento di attuazione, emana norme relative a:

     a) la gestione dell'anagrafe canina, anche attraverso strumenti informatici;

     b) il mantenimento, il trasporto, la protezione degli animali d'affezione;

     c) i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per il risanamento e la costruzione dei canili comunali e dei rifugi per cani;

     d) i tempi e i modi per la stesura del programma di prevenzione del randagismo nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi;

     e) la nomina a guardia zoofila volontaria;

     f) le procedure per l'affidamento degli animali ospiti dei canili di cui agli articoli 5 e 6;

     g) la tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture di cui agli articoli 5 e 6, sentiti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

     3. La Regione disciplina il risarcimento dei danni causati al patrimonio zootecnico dai cani randagi ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 281/1991 secondo le modalità previste dalla legge regionale 1° febbraio 1983, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.

     4. L'Assessorato alla Sanità è tenuto a stilare un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 3. (Competenze dell'Azienda sanitaria regionale) [5]

1. L'Azienda sanitaria regionale, attraverso il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione, oltre alle funzioni ad essa demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla gestione e alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento, ed alle operazioni di identificazione dei cani, secondo le procedure definite nel regolamento di attuazione;

b) provvede, anche attraverso stipula di convenzione con le figure di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 9, al servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti con personale tecnico adeguatamente formato e dotato di mezzi idonei;

c) disciplina e provvede alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;

d) collabora con Regione, enti locali ed associazioni protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione volte al rispetto degli animali e del loro ambiente;

e) disciplina ed effettua il controllo sanitario dei canili comunali di cui all'articolo 5, dei rifugi per cani di cui all'articolo 6, e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione, al fine di verificare le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nel regolamento di attuazione;

f) attua gli interventi finalizzati al controllo delle nascite, le vaccinazioni, gli accertamenti e le indagini e tutti gli altri interventi finalizzati alla profilassi ed alla cura delle malattie infettive e diffusive degli animali d'affezione presso i canili comunali o in locali idonei sotto il profilo igienico-sanitario messi a disposizione ed attrezzati dall'Azienda sanitaria regionale o dai Comuni;

g) provvede a vidimare ed a verificare la regolarità della tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 10;

h) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche ai fini della tutela del benessere degli stessi;

i) può provvedere, attraverso la stipula di convenzione con i Comuni, alla gestione dei canili comunali;

l) garantisce la disponibilità e la reperibilità di personale medico veterinario dedicato alla sterilizzazione dei cani e dei gatti randagi, presso l'ambulatorio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale o attraverso l'istituzione di un servizio mobile attrezzato e strutturato di pronto soccorso, anche mediante l'integrazione con le attività del servizio di cattura cani e gatti randagi attraverso la stipula di un protocollo operativo condiviso dalle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 9, comma 2. Il personale veterinario dell'Azienda sanitaria regionale reperibile deve rispondere alle necessità di primo intervento. Deve inoltre assicurare interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani o gatti vaganti ritrovati feriti, nel rispetto dei protocolli di medicina veterinaria utilizzando per la eventuale degenza un canile comunale o, nel caso siano necessari interventi complessi e le strutture pubbliche risultino non idonee, le strutture veterinarie private convenzionate per interventi prestabiliti, d'intesa con le associazioni animaliste e protezionistiche;

m) l'Azienda sanitaria regionale, in attuazione degli interventi e delle attività sanitarie previste dalla presente legge, istituisce, nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, un'apposita Unità operativa di 'Prevenzione e lotta al randagismo' dedicata all'applicazione delle leggi in materia e che provveda alla gestione dei problemi collegati al fenomeno del randagismo..

 

     Art. 4. Competenze dei Comuni.

     1. I Comuni, in forma singola o associata, in collaborazione con Regione, Aziende sanitarie locali ed associazioni protezionistiche, concorrono all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge con i seguenti adempimenti:

     a) provvedono agli adempimenti di competenza per la gestione dell'anagrafe canina secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge;

     b) provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, alla realizzazione di nuovi ed alla realizzazione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri previsti nel regolamento di attuazione della presente legge;

     c) provvedono, con l'utilizzo della polizia municipale, all'esecuzione di programmi di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali [6];

     d) provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 9 o con le Aziende sanitarie locali, alla gestione dei canili comunali;

     e) individuano aree idonee per il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione, ai sensi della legge regionale 21 aprile 2008, n. 9, o stipulano convenzione con ditte autorizzate alla termodistruzione, nel rispetto delle norme di cui al regolamento europeo n. 1774 del 3 ottobre 2002 e dei relativi atti regionali di recepimento [7].

 

     Art. 5. Canile comunale.

     1. Il canile comunale, in aggiunta alle funzioni previste dal D.P.R. n. 320/1954, assicura il ricovero e la custodia temporanei dei cani vaganti catturati, per un periodo massimo di sessanta giorni, per permettere l'espletamento dei controlli e degli interventi di profilassi da effettuarsi da parte dell'autorità sanitaria, ed in attesa dell'affidamento ai sensi del comma 3 del presente articolo [8].

     2. Gli interventi di profilassi vengono effettuati secondo i criteri riportati nel regolamento di attuazione della presente legge.

     3. I cani vaganti catturati, non tatuati o comunque non identificabili, se non reclamati entro novanta giorni, vengono affidati ai rifugi per cani di cui all'articolo 6 o possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, previa identificazione, trattamento profilattico e sterilizzazione, e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

     4. Gli animali custoditi nei canili comunali non possono essere maltrattati, non possono essere destinati alla sperimentazione né soppressi; fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. n. 320/ 1954 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Prima di procedere alla soppressione, il veterinario responsabile della struttura deve sentire, ove possibile, il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche di cui al comma 3 dell'articolo 9.

     5. In assenza o in caso di mancato funzionamento del canile comunale, il ricovero e la custodia temporanea degli animali d'affezione, nonché le funzioni previste dal D.P.R. n. 320/1954, possono essere svolte da un rifugio per cani di cui all'articolo 6 o da un canile privato, previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria e sotto controllo del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, e la stipula di apposita convenzione.

     6. I canili comunali devono rispondere ai criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

     6 bis. Il canile del capoluogo di regione può ricoverare un numero massimo di 750 cani, fatti salvi i requisiti tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge. [9]

 

     Art. 6. Canile rifugio o rifugio per cani [10]

     1. Ai fini della presente legge, i canili rifugio ospitano gli animali provenienti dai canili comunali o che non hanno trovato adozione o altra sistemazione permanente idonea, previa autorizzazione del servizio veterinario competente. [11]

     2. I canili rifugio devono rispondere ai criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

     3. I canili rifugio possono essere realizzati all'interno dei canili comunali destinando a tal fine aree opportunamente separate da quelle destinate alla custodia temporanea degli animali.

     4. Per gli animali custoditi nei rifugi per cani vale quanto disposto al comma 4 dell'articolo 5.

     5. Gli animali custoditi nei rifugi per cani possono essere affidati a privati che diano garanzie di buon trattamento e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

     6. Per le modalità e i tempi di apertura al pubblico del canile rifugio si fa rinvio al successivo regolamento di attuazione della presente legge.

 

     Art. 7. Misure di protezione.

     1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statale in materia di protezione e di benessere degli animali, ai cani detenuti dai privati, a qualunque titolo, ed a quelli custoditi nei canili comunali e nei rifugi per cani devono essere assicurate condizioni di vita non mortificanti, e gli ambienti confinati, in cui vengono tenuti a qualunque titolo, devono rispondere ai criteri individuati nel regolamento di attuazione della presente legge.

     1-bis. Il proprietario, possessore o detentore di un cane o gatto è responsabile della sua riproduzione. Qualora scelga di far riprodurre l'animale è fatto obbligo di denunciare all'autorità competente la cucciolata e provvedere alla relativa identificazione dei nati [12].

 

          Art. 7 bis. Controllo del randagismo [13]

1. Per favorire il controllo del randagismo occorre perseguire i seguenti obiettivi:

a) promozione e implementazione dell'anagrafe canina informatizzata;

b) potenziamento del sistema di controllo dell'attuazione dell'anagrafe canina attraverso programmi comuni dell'Azienda sanitaria regionale, dei Comuni, delle forze di polizia e delle guardie zoofile;

c) sterilizzazione dei cani e dei gatti;

d) razionalizzazione territoriale dei canili, risanamento degli esistenti per la valorizzazione del rapporto tra uomo e cane e che abbiano come finalità prioritaria l'adozione consapevole e responsabile di cani da parte delle persone che ne facciano richiesta;

e) riconoscimento della figura dei "cani di quartiere" per i Comuni che nel proprio regolamento comunale per la tutela degli animali d'affezione lo abbiano previsto e regolamentato;

f) favorire la formazione e l'aggiornamento periodico dei veterinari della Azienda sanitaria regionale e dei liberi professionisti accreditati;

g) protezione dei gatti in libertà;

h) favorire la sensibilizzazione di una coscienza zoofila tramite campagna di educazione sanitaria e ambientale.

2. La Regione può promuovere le attività di sterilizzazione dei cani e gatti randagi effettuate dagli ambulatori veterinari dell'Azienda sanitaria regionale assicurandone il costante adeguamento strumentale e tecnico.

3. I medici veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Azienda sanitaria regionale e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente legge.

4. La Regione promuove campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà anche attraverso convenzioni da stipularsi con veterinari libero-professionisti.

 

          Art. 7 ter. Cani di quartiere [14]

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale, in accordo con le associazioni per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale il riconoscimento dei singoli animali; i Comuni si assumono l'onere della gestione e la responsabilità degli stessi.

3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale o da medici veterinari convenzionati o da un medico veterinario delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute e operanti sul territorio regionale e corredati da una scheda clinica di valutazione comportamentale con esito favorevole.

4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, registrati a nome del Comune di riferimento, e devono portare una medaglietta che indichi i dati relativi alla loro appartenenza.

5. La Giunta regionale può stabilire, a favore dei Comuni che prendono in cura i cani di quartiere, l'erogazione di contributi, disciplinandone i criteri di riparto, la sottoscrizione di apposite polizze assicurative a tutela di eventuali danni procurati dagli stessi.

 

     Art. 8. Trattamento dei felini.

     1. Le norme di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto in materia di anagrafe, sono estese, in quanto applicabili, alla popolazione felina.

     2. I gatti in libertà, su richiesta dei Comuni o delle associazioni protezionistiche, possono essere catturati, sterilizzati a cura del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, e rimessi nei loro gruppi sociali previa marcatura con foro all'orecchio sinistro. Possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati o incurabili sentito, ove possibile, il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche di cui al comma 3 dell'art. 9.

 

     Art. 9. Partecipazione dei privati.

     1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione e dell'opera di:

     a) associazioni di volontariato che hanno per scopo statutario la protezione degli animali;

     b) privati, anche in forma associata e cooperativa che non abbiano riportato condanne o che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi sanzionatori per violazione di norme poste a tutela degli animali; [15]

     c) ambulatori veterinari privati.

     2. Le associazioni protezionistiche devono essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3. Le associazioni protezionistiche e i privati di cui al comma 1 possono esercitare, senza fini di lucro, le seguenti attività: [16]

     a) vigilanza sulle condizioni di vita degli animali da affezione e protezione degli stessi;

     b) denuncia dei casi di maltrattamento o abbandono di animali;

     c) realizzazione e gestione dei rifugi per cani; [17]

     d) gestione dei canili comunali o consortili, previa stipula di convenzione;

     e) programmi di informazione e di educazione volti all'attuazione di una corretta convivenza tra uomo, animale e ambiente ed alla prevenzione del randagismo;

     f) segnalazione dei nominativi di volontari da utilizzare come guardie zoofile ed organizzazione dei relativi corsi;

     f bis) cattura degli animali vaganti, garantendo a tal fine la reperibilità costante. [18]

     3. Le associazioni protezionistiche ed i privati che gestiscono strutture di ricovero per cani nominano un medico veterinario di fiducia con compiti di assistenza tecnico-scientifica per le attività da loro svolte ai sensi della presente legge. [19]

     4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo le associazioni protezionistiche di cui al comma 2 ed i privati possono richiedere contributi che saranno erogati secondo i criteri stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge. [20]

     5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, le associazioni protezionistiche possono avvalersi anche di giovani che intendano prestare il servizio civile volontario ai sensi della legge n. 64/2001. [21]

     6. I privati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo devono operare in conformità alle finalità ed alle norme della presente legge ed utilizzare strutture che rispondono ai criteri fissati nel regolamento di attuazione della presente legge. Essi, tramite stipula di convenzione, possono esercitare le seguenti attività:

a) cattura degli animali vaganti, garantendo in tal caso la reperibilità costante;

b) gestione dei canili municipali e dei rifugi per cani [22].

     7. Gli ambulatori veterinari privati possono svolgere i compiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed f) dell'articolo 3, secondo procedure e modalità definite dai programmi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c) [23].

     8. Le figure individuate nel presente articolo operano sotto il controllo dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

     9. L'esercizio delle attività di cui al presente articolo è subordinato alla verifica di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti e delle strutture utilizzate da parte del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

     10. Le convenzioni già stipulate dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali con privati o con associazioni protezionistiche e non rispondenti alle norme contenute nella presente legge, restano vigenti per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

 

     Art. 10. Registro del canile.

     1. La gestione di un canile municipale, o di un rifugio per cani, comporta l'obbligo della tenuta di un registro di entrata e uscita degli animali recante le informazioni indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

 

     Art. 11. Norme per le strutture a finalità amatoriale o a scopo commerciale.

     1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio o a scopo amatoriale sono tenuti al rispetto delle norme di cui alla presente legge. In particolare essi sono tenuti a:

     a) adeguare le proprie strutture ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi previsti nel regolamento di attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore;

     b) tenere il registro di entrata e uscita degli animali di cui all'articolo 10.

     2. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove strutture è subordinato alla rispondenza delle stesse ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi previsti nel regolamento di attuazione della presente legge rilasciato dal servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio.

     3. [La Giunta regionale può erogare contributi in conto capitale per le iniziative di cui alla lettera a) del precedente comma 1, nel limite massimo del 50% degli investimenti ammessi] [24].

 

     Art. 12. Guardia zoofila volontaria.

     1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie.

     2. Le guardie zoofile volontarie sono nominate dal Presidente della Provincia, su proposta delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 9; ad esse viene rilasciato un tesserino di riconoscimento conforme al modello adottato dalla Giunta regionale.

     3. Possono essere nominati guardia zoofila volontaria i cittadini che siano in possesso di attestato di idoneità conseguito con il superamento di un esame dinanzi ad una commissione al termine della frequenza di uno specifico corso di formazione.

     4. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definite le materie oggetto del corso di formazione e la sua durata minima, la composizione della commissione esaminatrice ed il modello di tesserino di riconoscimento.

     5. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, ai sensi della legge n. 266/1991, nell'ambito territoriale della provincia di competenza, in collegamento con il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente e con le associazioni protezionistiche.

     6. Per lo svolgimento delle attività di guardia zoofila, le associazioni protezionistiche possono proporre anche nominativi di giovani che intendano prestare il servizio civile volontario ai sensi della legge n. 64/ 2001.

     7. I corsi di formazione per guardie zoofile volontarie possono essere organizzati, previa autorizzazione della Regione, dalle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9, anche di concerto con le Province, dalle Aziende sanitarie locali e dai Comuni, singoli o associati [25].

     8. Coloro che sono in possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria alla data di entrata in vigore del-la presente legge non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 3 [26].

     9. Le associazioni protezionistiche provvedono ad assicurare ciascuna le proprie guardie zoofile volontarie, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/1991.

 

     Art. 13. Sanzioni.

     1. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240,00.

     2. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe, ometta di provvedere alla sua identificazione mediante tatuaggio o applicazione di microchip, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150, 00.

     3. Chiunque ometta di segnalare lo smarrimento o la sottrazione di un cane, la sua cessione definitiva, la sua morte o il cambiamento di residenza, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150, 00.

     4. Chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 750, 00.

     5. L'omissione o l'irregolarità nella tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 10, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500, 00 [27].

     6. Il mancato rispetto delle misure di protezione, di cui all'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240, 00.

     7. Le spese necessarie alla cura ed al mantenimento degli animali ai sensi del comma 1, lettera h), dell'articolo 3 della presente legge, sono a carico del responsabile dei maltrattamenti.

     8. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo vengono raddoppiate.

     9. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della presente legge.

 

     Art. 14. Vigilanza.

     1. Oltre ai soggetti individuati agli articoli 3, 4 e 12, le funzioni di vigilanza ai fini della presente legge sono affidate a tutti i soggetti indicati dall'art. 27 della legge n. 157/1992, ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.

     2. Tutti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, aventi funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente legge, sono agenti di polizia amministrativa e titolari dei poteri previsti all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri finanziari annuali derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati con la legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 16. Norma di rinvio.

     1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge regionale e dal relativo regolamento di attuazione, vale quanto disposto dalla legge n. 281/1991, dalle norme vigenti di polizia veterinaria, dalle norme europee e nazionali in materia di benessere degli animali.

 

     Art. 17. Abrogazione di norme.

     1. La legge regionale 4 marzo 1992, n. 11 è abrogata.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[4] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[7] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 agosto 2006, n. 24.

[10] Rubrica così modificata dall'art. 2 della L.R. 29 agosto 2006, n. 24.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 agosto 2006, n. 24.

[12] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[13] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[14] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[15] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 29 agosto 2006, n. 24.

[16] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 agosto 2006, n. 24.

[17] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 29 agosto 2006, n. 24.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 29 agosto 2006, n. 24.

[19] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 agosto 2006, n. 24.

[20] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 agosto 2006, n. 24.

[21] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 29 agosto 2006, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[22] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 29 agosto 2006, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[23] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[24] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[25] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[26] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.

[27] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12.