§ 98.1.30727 - D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139.
Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/11/1977
Numero:1139


Sommario
Art. 1.      I giovani iscritti nelle liste di leva di terra o di mare che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, quale modificata dalla legge 24 dicembre 1974, [...]
Art. 2.      La domanda, redatta in carta semplice, può essere presentata direttamente dall'interessato agli uffici elencati all'art. 1 ovvero spedita agli uffici stessi mediante raccomandata con avviso di [...]
Art. 3.      Gli uffici di leva di terra e gli uffici di leva di mare avviano ai competenti consigli di leva rispettivamente per la visita fisio-psico-attitudinale e per la visita medica, gli iscritti che [...]
Art. 4.      Le domande presentate agli uffici di leva di terra, agli uffici di leva di mare e alle rappresentanze diplomatico-consolari, corredate dell'attestazione della tempestività ed eventualmente della [...]
Art. 5.      I distretti militari e le capitanerie di porto trasmettono le domande al Ministero della difesa - Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della [...]
Art. 6.      La direzione generale, indicata all'art. 5, provvede a comunicare ai distretti militari e alle capitanerie di porto di appartenenza le decisioni adottate in ordine alle domande di obiezione di [...]
Art. 7.      La direzione generale indicata all'art. 5 notifica agli interessati il decreto contenente le decisioni adottate sulla domanda dal Ministro per la difesa, sentita la commissione istituita con [...]
Art. 8.      La rinunzia ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, deve essere presentata alla direzione generale indicata nell'art. 5 o spedita alla stessa mediante raccomandata con avviso di [...]
Art. 9.      L'obiettore di coscienza che ha optato per il servizio militare non armato viene impiegato in incarichi di carattere logistico, tecnico od amministrativo che non comporta l'addestramento all'uso [...]
Art. 10.      I suddetti giovani sono soggetti a tutte le norme concernenti il personale che presta il normale servizio di leva ad eccezione di quelle sull'uso delle armi
Art. 11.      L'obiettore di coscienza che ha optato per il servizio sostitutivo civile è distaccato, fino a quando non sarà istituito il Servizio civile nazionale, dal Ministro per la difesa presso enti, [...]
Art. 12.      Il distacco presso enti dipendenti da amministrazioni dello Stato avviene mediante accordi con i Dicasteri interessati
Art. 13.      Il distacco presso altri enti avviene con decreto del Ministro, previa convenzione con gli enti stessi
Art. 14.      Nelle convenzioni devono essere disciplinati
Art. 15.      L'obiettore usufruirà dell'assistenza sanitaria e profilattica presso gli ospedali militari e le infermerie presidiarie, secondo le norme vigenti per il personale in servizio di leva
Art. 16.      Qualsiasi violazione delle condizioni stabilite dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, delle presenti norme o della convenzione potrà comportare la risoluzione della convenzione stessa, salve le [...]


§ 98.1.30727 - D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139. [1]

Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

(G.U. 3 aprile 1978, n. 91)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 15 dicembre 1972, n. 772 - Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, e le successive modificazioni contenute nella legge 24 dicembre 1974, n. 695;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

     Decreta:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     I giovani iscritti nelle liste di leva di terra o di mare che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, quale modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, devono presentare apposita domanda, indirizzata al Ministro per la difesa, rispettivamente ai competenti uffici di leva di terra o a quelli di leva di mare, entro sessanta giorni dalla data dell'arruolamento.

     Gli abili arruolati, ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare per motivi previsti dalla legge, che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, quale modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, il riconoscimento della obiezione di coscienza e non hanno presentato la domanda di cui al precedente comma, devono presentare apposita domanda, indirizzata al Ministro per la difesa, al distretto militare se arruolati nell'Esercito o nell'Aeronautica, alla capitaneria di porto se arruolati nel CEMM.

     Detta domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui gli interessati sono effettivamente tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per ragioni di età o per essere venuti meno i motivi per ritardo o rinvio del servizio militare di leva.

     I residenti all'estero presentano le domande di cui ai precedenti commi alle rappresentanze diplomatiche-consolari, entro i termini predetti e secondo le norme vigenti per la leva all'estero.

 

          Art. 2.

     La domanda, redatta in carta semplice, può essere presentata direttamente dall'interessato agli uffici elencati all'art. 1 ovvero spedita agli uffici stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

     La domanda deve indicare:

     il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il luogo di residenza e il comune nelle cui liste di leva il richiedente è iscritto;

     il motivo o i motivi rientranti tra quelli indicati al secondo comma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, in base ai quali viene richiesto il riconoscimento;

     la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

     la dichiarazione di opzione tra il servizio militare non armato ed il servizio sostitutivo civile;

     il domicilio ove notificare le decisioni e le comunicazioni dell'amministrazione.

     La domanda può essere corredata di tutti i documenti che l'interessato ritenga utile a sostegno dei motivi addotti.

 

          Art. 3.

     Gli uffici di leva di terra e gli uffici di leva di mare avviano ai competenti consigli di leva rispettivamente per la visita fisio-psico-attitudinale e per la visita medica, gli iscritti che abbiano chiesto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

     La visita, oltre ad accertare la normale idoneità fisica al servizio militare, dovrà tendere a determinare i possibili tipi di impiego, per il caso di accoglimento della domanda di obiezione di coscienza.

     Per i residenti all'estero valgono le norme vigenti in materia di leva e reclutamento.

 

          Art. 4.

     Le domande presentate agli uffici di leva di terra, agli uffici di leva di mare e alle rappresentanze diplomatico-consolari, corredate dell'attestazione della tempestività ed eventualmente della documentazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 e dei dati relativi alla visita di cui al precedente art. 3, sono trasmesse rispettivamente ai distretti militari e alle capitanerie di porto.

 

          Art. 5.

     I distretti militari e le capitanerie di porto trasmettono le domande al Ministero della difesa - Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari. I distretti militari e le capitanerie di porto corredano le domande di:

     certificato generale del casellario giudiziario, da richiedere d'ufficio;

     certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che l'istante non è titolare di licenza o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

 

          Art. 6.

     La direzione generale, indicata all'art. 5, provvede a comunicare ai distretti militari e alle capitanerie di porto di appartenenza le decisioni adottate in ordine alle domande di obiezione di coscienza.

     La direzione generale rende noti i nominativi degli ammessi a prestare servizio militare non armato o in servizio sostitutivo civile alla prefettura della provincia di nascita degli interessati, ai fini dell'osservanza delle norme di cui all'art. 9 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

 

          Art. 7.

     La direzione generale indicata all'art. 5 notifica agli interessati il decreto contenente le decisioni adottate sulla domanda dal Ministro per la difesa, sentita la commissione istituita con l'art. 4 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

     La notifica è fatta a mezzo del messo comunale, mediante consegna all'interessato nel suo domicilio, residenza e dimora.

     In mancanza dell'interessato, la consegna è fatta in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 139 e seguenti del codice di procedura civile. Per i residenti all'estero la notifica è seguita a cura delle rappresentanze diplomatico-consolari al domicilio indicato nella domanda.

     La data e l'ente di presentazione per la prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile sono fissati con successiva comunicazione personale da consegnare agli interessati con le modalità indicate al precedente comma.

     L'epoca della chiamata corrisponde di massima a quella della chiamata alle armi del contingente o scaglione di appartenenza.

 

          Art. 8.

     La rinunzia ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, deve essere presentata alla direzione generale indicata nell'art. 5 o spedita alla stessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il decimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 7.

 

Titolo II

 

Capo I

SERVIZIO MILITARE NON ARMATO

 

          Art. 9.

     L'obiettore di coscienza che ha optato per il servizio militare non armato viene impiegato in incarichi di carattere logistico, tecnico od amministrativo che non comporta l'addestramento all'uso e l'impiego delle armi, sia in funzione di offesa, sia in funzione di difesa.

     L'assegnazione all'incarico viene effettuata tenendo conto delle indicazioni risultanti dalla visita fisio-psico-attitudinale e dall'esito di corsi di istruzione e di specializzazione quando previsti.

 

          Art. 10.

     I suddetti giovani sono soggetti a tutte le norme concernenti il personale che presta il normale servizio di leva ad eccezione di quelle sull'uso delle armi.

 

Capo II

SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE

 

          Art. 11.

     L'obiettore di coscienza che ha optato per il servizio sostitutivo civile è distaccato, fino a quando non sarà istituito il Servizio civile nazionale, dal Ministro per la difesa presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, tenuto conto delle indicazioni risultanti dalla visita fisio-psico-attitudinale e delle necessità e possibilità del momento.

     Negli articoli successivi la denominazione ente deve intendersi comprensiva degli enti, organizzazioni o corpi.

 

          Art. 12.

     Il distacco presso enti dipendenti da amministrazioni dello Stato avviene mediante accordi con i Dicasteri interessati.

     L'attività del personale distaccato è regolata dalle norme di funzionamento interno dell'ente presso cui avviene il distacco, con gli adattamenti necessari per l'applicazione dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

 

          Art. 13.

     Il distacco presso altri enti avviene con decreto del Ministro, previa convenzione con gli enti stessi.

     Il distacco può essere disposto soltanto presso enti morali che abbiano idonee possibilità di impiego e di sistemazione dei giovani.

     Le convenzioni di cui al primo comma regoleranno anche l'attività e gli obblighi degli obiettori ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge.

 

          Art. 14.

     Nelle convenzioni devono essere disciplinati:

     l'impiego degli obiettori in rapporto alle finalità dell'ente, nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino;

     l'orario di lavoro che deve essere eguale a quello previsto per il personale dell'ente adibito alle stesse mansioni;

     il divieto di utilizzare l'obiettore in posti di organico o in sostituzione di impiegati ed operai che l'ente è tenuto ad assumere per obblighi di legge o per proprie norme statutarie ed organiche;

     le prescrizioni alle quali l'ente si deve attenere ai fini dell'osservanza delle norme dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e in particolare il divieto di corrispondere emolumenti che possano determinare disparità rispetto alla situazione del militare in servizio di leva ordinario;

     i controlli che l'amministrazione militare potrà effettuare per l'accertamento del corretto impiego degli obiettori;

     le comunicazioni da inviare alla direzione generale indicata nell'art. 5 dei fatti che comportano variazioni matricolari (presentazione all'ente, licenze, mancanze disciplinari, termine del servizio, ecc.);

     la facoltà di rivolgere, tramite l'ente, domande, istanze e reclami alla direzione generale suddetta.

 

          Art. 15.

     L'obiettore usufruirà dell'assistenza sanitaria e profilattica presso gli ospedali militari e le infermerie presidiarie, secondo le norme vigenti per il personale in servizio di leva.

 

          Art. 16.

     Qualsiasi violazione delle condizioni stabilite dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, delle presenti norme o della convenzione potrà comportare la risoluzione della convenzione stessa, salve le eventuali responsabilità dei legali rappresentanti.

     In casi di risoluzione della convenzione, l'obiettore è tenuto a completare il periodo di servizio presso altro ente indicato dall'amministrazione militare.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.