§ 1.17.5 - Legge Regionale 10 marzo 1988, n. 6.
Norme di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.17 disciplina della programmazione
Data:10/03/1988
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Imprese ammesse alle agevolazioni.
Art. 3.  Iniziative ammesse alle agevolazioni.
Art. 4.  Spese ammissibili.
Art. 5.  Domande.
Art. 6.  Convenzione con gli istituti di credito o le società di locazione finanziaria.
Art. 7.  Assessorato competente.
Art. 8.  Istruttoria.
Art. 9.  Concessione dei contributi.
Art. 10.  Adempimenti di programma o di spesa.
Art. 11.  Acconto del contributo in conto capitale.
Art. 12.  Documentazione finale di spesa.
Art. 13.  Erogazione dei contributi in conto capitale sulla documentazione finale di spesa.
Art. 14.  Accertamenti.
Art. 15.  Provvedimenti definitivi.
Art. 16.  Erogazione del contributo in conto interessi.
Art. 17.  Istruttoria.
Art. 18.  Concessione delle agevolazioni.
Art. 19.  Documentazione finale.
Art. 20.  Erogazione del contributo in conto canone per locazione finanziaria dei macchinari.
Art. 21.  Trasferimento del contributo al locatario.
Art. 22.  Norme di rinvio.
Art. 23.  Norma finanziaria.
Art. 24.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.17.5 - Legge Regionale 10 marzo 1988, n. 6. [1]

Norme di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(B.U. n. 5 del 16 marzo 1988).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise in attuazione della legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" esercita le funzioni amministrative statali delegate ai sensi del comma 14 dell'articolo 9 della legge medesima, e riferite alle iniziative promosse dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, secondo le norme di cui alla presente legge.

     2. La Regione Molise concede le agevolazioni previste in attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, con articolazioni ed aggiornamenti annuali di cui alla legge n. 651 del 1 dicembre 1983, ed in coerenza con i progetti di sviluppo da essa adottati.

 

     Art. 2. Imprese ammesse alle agevolazioni.

     1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese artigiane che realizzino iniziative nell'ambito del territorio regionale e che operino in uno dei settori produttivi individuati ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64.

 

     Art. 3. Iniziative ammesse alle agevolazioni.

     1. Le funzioni amministrative, di cui al precedente articolo 1, sono connesse alla concessione del credito agevolato e dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 63 e 69 del Testo Unico delle Leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire.

     2. Le istanze prodotte ai sensi della legge n. 64/1986 fino all'entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate alla normativa prevista dalla presente legge.

     3. Sono ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge le iniziative dirette alla costruzione di nuovi laboratori ovvero all'ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione o riconversione di laboratori esistenti.

     4. Le iniziative di cui ai precedenti commi possono essere realizzate anche attraverso operazioni di locazione finanziaria regolate da apposita convenzione ai sensi del comma 13 articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e nel rispetto degli ulteriori limiti fissati dal C.I.P.I.

 

     Art. 4. Spese ammissibili.

     1. Ai sensi dell'articolo 77 Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, le spese ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge comprendono le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari, le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti.

     2. Sono altresì ammesse alle agevolazioni le spese, di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonchè quelle destinate all'impianto di uffici ed alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzate all'estero, purchè riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

     3. Limitatamente alla concessione del credito agevolato tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40% degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

     4. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime.

     Dalle agevolazioni sono esclusi gli interessi intercalari in applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 23/1979, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

 

     Art. 5. Domande.

     1. Le domande per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge vengono compilate su appositi moduli in tre copie, delle quali due vengono inoltrate agli Istituti di Credito o Società di Locazione Finanziaria abilitati, ed una viene inoltrata direttamente all'Assessorato Regionale competente per l'artigianato.

     2. Ai fini dell'ammissione all'istruttoria della domanda di contributo in conto capitale ed in conto interesse, di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, l'impresa richiedente deve presentare all'Istituto prescelto, in duplice copia, la seguente documentazione:

     a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Per le imprese costituite in forma di società è necessario produrre anche l'atto costitutivo, e l'elenco nominativo dei soci;

     b) copia autentica dell'atto di acquisto del suolo o dell'immobile aziendale o eventualmente del contratto preliminare di vendita. Ove l'impresa non sia proprietaria del suolo e/o dell'immobile, copia autentica del titolo in base al quale l'impresa dimostri di possedere la disponibilità del suolo o dell'immobile per tempi tali da soddisfare gli obblighi a carico di chi beneficia delle agevolazioni di legge;

     c) grafici di progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori da eseguire;

     d) concessione edilizia o idonea dichiarazione dell'autorità comunale attestante la possibilità di rilascio della concessione medesima a seguito dell'intervenuto parere della competente commissione edilizia. La concessione edilizia dovrà comunque essere presentata prima dell'erogazione delle agevolazioni;

     e) nel caso si tratti di lavori già iniziati, certificato del Comune attestante la data di inizio dei lavori inerenti l'iniziativa ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'imprenditore attestante la data di inizio medesima;

     f) nel caso di acquisto di immobili, esauriente descrizione dell'immobile corredata dei relativi grafici;

     g) per gli impianti antinquinamento dettagliata descrizione delle opere necessarie e relativi grafici di progetto nonchè delle spese necessarie per la loro realizzazione;

     h) elenco analitico dei macchinari da acquistare con l'indicazione delle caratteristiche principali, del costo, nonchè di eventuali spese di trasporto, montaggio, assemblaggio;

     i) elenco analitico dei macchinari preesistenti;

     l) planimetria con ubicazione dei macchinari preesistenti e da acquistare;

     m) qualora si tratti di soli macchinari, idonea autorizzazione del Comune all'esercizio dell'attività.

     3. La Giunta Regionale adotta gli schemi dei moduli da utilizzare per la presentazione delle domande.

 

     Art. 6. Convenzione con gli istituti di credito o le società di locazione finanziaria.

     1. Per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale degli Istituti di Credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli Istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta Regionale.

     2. Per le iniziative realizzate attraverso operazioni di locazione finanziaria la Regione si avvale delle Società abilitate ad operare nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 83 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 così come modificato dall'articolo 9 comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla base di analoghe convenzioni, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 7. Assessorato competente.

     1. L'attività istruttoria e gli adempimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono curati con le modalità indicate nei successivi articoli, nel rispetto della vigente normativa statale, nell'ambito del Settore Artigianato dell'Assessorato competente in materia.

Capo II

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E/O IN CONTO INTERESSI

 

     Art. 8. Istruttoria.

     1. Le domande di ammissione ai contributi in conto capitale e/o in conto interessi sono ammesse all'istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la documentazione di cui all'art. 5 della presente legge.

     2. L'istituto, sulla base della documentazione presentata nonchè di quella ulteriore ritenuta indispensabile, procede all'istruttoria dell'iniziativa volta a valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice ed alla congruità dei mezzi all'uopo destinati.

     3. L'istituto acquisiti gli elementi di valutazione per la spesa ed espletati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed accertata la congruità delle singole voci ammissibili a contributo, ne dà comunicazione all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, al quale trasmette copia della documentazione di cui all'art. 5.

 

     Art. 9. Concessione dei contributi.

     1. La Giunta Regionale, sulla base della istruttoria di cui al precedente articolo 8, riscontrata la sussistenza e regolarità formale della documentazione prescritta, riscontrata la rispondenza dell'iniziativa alle norme ed alle direttive di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, delibera secondo l'ordine cronologico delle domande, la concessione del contributo in conto capitale e/o in conto interessi con provvedimento unico.

     2. Il provvedimento di concessione deve tra l'altro stabilire a carico dell'imprenditore i seguenti obblighi:

     a) comunicare l'eventuale presentazione di domanda o concessione di altre agevolazioni finanziarie per la stessa iniziativa;

     b) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione da parte della Giunta Regionale, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse alle agevolazioni, e a non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni medesime ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 10 anni dalla data anzidetta, pena la revoca proporzionale delle agevolazioni concesse; c) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui all'articolo 35 del Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

     3. Il provvedimento di concessione, di cui al presente articolo, è preordinato all'emanazione dell'atto finale che avrà luogo allorché l'Assessorato competente in materia di Artigianato della Regione avrà accertato l'ammissibilità e la congruità delle singole spese ammesse a consuntivo e sarà effettuato l'accertamento prescritto nel successivo articolo 14.

     4. Il provvedimento di concessione dovrà espressamente prevedere la possibilità di revoca, da parte della stessa Giunta Regionale, delle agevolazioni che risultassero non dovute in base alla vigente normativa o nel caso che non fossero osservate tutte le condizioni presupposte o contenute nel provvedimento di concessione medesimo.

 

     Art. 10. Adempimenti di programma o di spesa.

     1. Qualora intervengano nel corso della realizzazione del progetto variazioni di programma o variazioni di spesa non superiori al 20% di quelle inizialmente previste, l'istituto ne dà comunicazione alla Giunta Regionale con una relazione che consenta di accertare se esse configurino o meno una modifica sostanziale del progetto medesimo.

     2. Qualora le variazioni configurino una modifica sostanziale del progetto le agevolazioni concesse vengono sospese salvo disporre un nuovo procedimento di con cessione su specifica richiesta dell'impresa interessata.

     3. Qualora le variazioni non configurino una modifica sostanziale del progetto le agevolazioni concesse conservano la loro validità, e la Giunta Regionale, se richiesta, può disporre, in via prioritaria e con procedura di urgenza, la concessione di agevolazioni integrative commisurate alle nuove previsioni di spesa.

 

     Art. 11. Acconto del contributo in conto capitale.

     1. Per le richieste di anticipazioni del contributo in conto capitale, avanzate ai sensi del comma 12 dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64,1a erogazione viene disposta con deliberazione della Giunta Regionale previa acquisizione della documentazione seguente:

     a) perizia giurata redatta secondo lo schema di cui all'allegato A);

     b) atto d'obbligo sottoscritto dalla ditta secondo lo schema di cui all'allegato B);

     c) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e per le società regolarmente costituite, certificato di vigenza del Tribunale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi;

     d) impegno del titolare dell'impresa a non alienare o mutare la destinazione d'uso dei beni per i quali sono state richieste le agevolazioni di legge per il periodo previsto dalla legge medesima;

     e) per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, le fatture e documentazioni devono essere corredate da una dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità della ditta fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

     2. Per le erogazioni a stati di avanzamento, gli Istituti, non appena accertato che sussistono le condizioni per l'erogazione, ne danno comunicazione all'Assessorato all'Artigianato della Regione. L'erogazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale direttamente alle ditte interessate.

     3. Le predette erogazioni, a stati di avanzamento, non possono superare il 70% del contributo in conto capitale concesso.

     4. Le erogazioni di cui al presente articolo possono essere disposte contemporaneamente alla concessione delle agevolazioni qualora ne ricorrano le condizioni.

 

     Art. 12. Documentazione finale di spesa.

     1. Gli Istituti istruttori, acquisita la documentazione finale di spesa, ne trasmettono copia all'Assessorato all'Artigianato della Regione unitamente ad una relazione finale che concluda con un giudizio di ammissibilità e congruità della spesa e alla documentazione integrativa necessaria per la concessione definitiva delle agevolazioni.

     2. Nel trasmettere la documentazione finale di spesa gli Istituti istruttori debbono evidenziare tutte le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto preso a base dell'istruttoria e debbono fornire tutte le informazioni necessarie per accertare se dette variazioni configurino o meno una modifica sostanziale del progetto.

     3. La documentazione di spesa necessaria per la concessione definitiva dei contributi in conto capitale ed in conto interessi, deve consistere in fatture o documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato - o in copia autenticata - ed è valida per la erogazione di entrambe le agevolazioni.

     4. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, le fatture e documentazioni devono essere corredate da una dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità della ditta fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuove di fabbrica.

 

     Art. 13. Erogazione dei contributi in conto capitale sulla documentazione finale di spesa.

     1. Su richiesta dell'impresa e sulla base della documentazione finale di spesa di cui al precedente articolo 12 il Presidente della Giunta Regionale può disporre, con proprio decreto, la erogazione di una ulteriore quota del contributo in conto capitale, fino al 90% delle spese rendicontate e comunque non superiore al contributo concesso.

     2. Detta erogazione è subordinata alla presentazione da parte delle imprese della seguente documentazione integrativa:

     a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa che tutta la documentazione di spesa presentata è regolare e conforme al programma oggetto dell'agevolazione;

     b) nel caso di realizzazione di opere murarie e assimilate, certificato di ultimazione dei lavori ovvero attestazione del Comune competente di conformità alla concessione edilizia, ovvero il nullaosta per la sua utilizzazione;

     c) certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria attestante che l'impianto non produce inquinamento;

     d) atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto a quello che verrà determinato dalla Regione a seguito di accertamento in sede di liquidazione finale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento al momento del recupero;

     e) certificato aggiornato di data non anteriore a tre mesi rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente da cui risulti che la Ditta è nel libero esercizio della sua attività e che non vi siano in atto nei suoi confronti procedimenti di concordato o fallimentari.

     3. Nel caso di impossibilità di acquisirli tempestivamente i certificati di cui alle lettere b e c possono essere sostituiti rispettivamente dai seguenti documenti:

     b. a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato con firma autenticata del Direttore dei lavori;

     c. b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

 

     Art. 14. Accertamenti.

     1. Ricevuta la documentazione finale di spesa, di cui al precedente articolo 12, la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Artigianato dispone, ad integrazione dei controlli effettuati dall'Istituto di Credito convenzionato, di cui al 2 comma dell'art. 11, apposito collaudo finale tendente ad accertare la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la funzionalità e la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, l'osservanza delle norme antinquinamento nonchè di altre eventuali norme e prescrizioni di legge.

     2. Per l'effettuazione di tale collaudo la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Artigianato si avvale di tecnici regionali e, ove strettamente necessario, di tecnici esterni abilitati all'esercizio della professione. Gli atti di collaudo sono approvati dalla Giunta Regionale.

     3. Per gli investimenti superiori a L. 1.000.000.000 il collaudo dovrà essere effettuato da una commissione composta da tre membri.

     4. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determinata, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione da parte della Regione della liquidazione dei contributi e l'avvio dell'eventuale procedura di recupero delle agevolazioni già erogate, con contestuale comunicazione all'Istituto di Credito.

     5. Per quanto concerne le operazioni di collaudo ed i compensi da corrispondere ai tecnici esterni incaricati si fa riferimento alle istruzioni emanate dall'Agenzia, o in mancanza, a quelle adottate dalla ex CASMEZ per il collaudo degli impianti ed i relativi oneri saranno fatti gravare sulle somme messe a disposizione della stessa Amministrazione.

 

     Art. 15. Provvedimenti definitivi.

     1. Sulla base della documentazione e dell'accertamento, di cui ai precedenti articoli 12 e 14, valutata la ammissibilità e la congruità delle spese esposte, la Giunta Regionale, nei limiti degli importi dei provvedimenti di concessione deliberati, ivi compresi quelli di concessione integrativa, di cui al precedente articolo 10, determina l'ammontare definitivo delle spese ammissibili ai contributi di legge.

     2. Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale dispone la erogazione a saldo del contributo in conto capitale concesso.

 

     Art. 16. Erogazione del contributo in conto interessi.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto dispone la erogazione dei contributi in conto interessi in scadenza ad ogni semestre, su richiesta degli istituti di credito interessati previa istruttoria dell'Assessorato competente.

Capo III

LOCAZIONE FINANZIARIA

 

     Art. 17. Istruttoria.

     1. Le domande di ammissione ai contributi in conto canoni sono ammesse all'istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la documentazione prescritta di cui all'art. 5 della presente legge.

     2. Le Società di cui al precedente art. 6 procedono all'istruttoria dell'iniziativa volta a valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice ed alla congruità dei mezzi all'uopo destinati.

     3. Le Società, acquisiti gli elementi di valutazione per la spesa ed espletati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed accertata la congruità delle singole voci ammissibili a contributo, ne danno comunicazione all'Assessorato regionale competente per l'Artigianato, al quale trasmettono la documentazione prescritta.

 

     Art. 18. Concessione delle agevolazioni.

     1. La Giunta Regionale, sulla base della documentazione di cui al precedente articolo 17, riscontrata la rispondenza dell'iniziativa alle norme ed alle direttive di attuazione della legge 1 marzo 1986, n. 64, delibera la concessione delle agevolazioni richieste.

     2. Il provvedimento di concessione stabilisce a carico del titolare dell'impresa artigiana beneficiaria gli obblighi di cui al precedente articolo 9.

 

     Art. 19. Documentazione finale.

     1. Ai fini della erogazione del contributo concesso, la Società, stipulato e registrato il contratto di locazione finanziaria, ne invia copia all'Assessorato competente in materia di Artigianato della Regione unitamente alla documentazione integrativa di cui all'art. 13 della presente legge.

 

     Art. 20. Erogazione del contributo in conto canone per locazione finanziaria dei macchinari.

     1. La Giunta Regionale, sulla base della documentazione di cui al precedente articolo 19 delibera la erogazione alla Società di locazione finanziaria dell'intero importo del contributo in conto canoni concesso.

     2. Nell'ipotesi in cui la Società di locazione finanziaria invii contemporaneamente tutta la documentazione necessaria per la concessione e la liquidazione del contributo in conto canoni, la Giunta Regionale, dispone la erogazione contestualmente alla concessione delle agevolazioni.

     3. Qualora la documentazione per la erogazione del contributo sia inviata dopo il provvedimento di concessione, la Giunta Regionale puo- disporre in sede di provvedimento di erogazione un aggiornamento della somma concessa nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui al 1 comma dell'art. 10 della presente legge.

 

     Art. 21. Trasferimento del contributo al locatario.

     1. Per il trasferimento dei contributi concessi in conto canoni alle imprese artigiane ammesse ai benefici di legge si applicano i criteri e modalità fissati dal C.I.P.I. ai sensi dell'articolo 83 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

 

     Art. 22. Norme di rinvio.

     1. Per quanto non previsto nella presente legge valgono le norme dello Stato vigenti in materia.

 

     Art. 23. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64.

     Alla quantificazione annuale della spesa sarà disposto con la stessa legge approvativa dei relativi bilanci regionali.

 

     Art. 24. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Allegato "A"

(Omissis)

 

Allegato "B"

(Omissis)

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.