§ 1.13.14 – L.R. 8 luglio 2002, n. 12.
Riordino e ridefinizione delle comunità montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.13 comunità montane
Data:08/07/2002
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  Individuazione degli ambiti territoriali
Art. 3.  (Procedimento di concertazione).
Art. 4.  (Modalità di costituzione delle Comunità montane).
Art. 5.  (Modalità di approvazione dello Statuto).
Art. 6.  (Modificazione degli ambiti territoriali).
Art. 7.  (Disposizioni per la continuità amministrativa).
Art. 8.  (Riordino territoriale e adeguamento degli Statuti).
Art. 9.  (Fasce altimetriche e di marginalità socio — economica).
Art. 10.  (Modello di coerenza del territorio montano).
Art. 11.  (Ambito d'applicazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio - economica).
Art. 12.  (Statuto).
Art. 13.  (Organi).
Art. 14.  (Composizione del Consiglio comunitario).
Art. 15.  (Durata in carica del Consiglio comunitario).
Art. 16.  (Competenze del Consiglio comunitario).
Art. 17.  (Scioglimento del Consiglio comunitario).
Art. 18.  Composizione della Giunta comunitaria
Art. 19.  (Elezione della Giunta comunitaria).
Art. 20.  (Competenze e attribuzioni della Giunta comunitaria).
Art. 21.  (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente e dei componenti dell'esecutivo).
Art. 22.  (Competenze del Presidente della Comunità montana).
Art. 23.  Controllo sugli organi della comunità montana.
Art. 24.  (Controllo di legittimità).
Art. 25.  (Organizzazione degli uffici e del personale della Comunità montana).
Art. 26.  (Segretario della Comunità montana).
Art. 27.  (Organizzazione delle funzioni dirigenziali).
Art. 28.  (Collaborazione dei servizi regionali).
Art. 29.  (Piano di sviluppo).
Art. 30.  (Procedure di approvazione).
Art. 31.  (Programmi annuali operativi di esecuzione).
Art. 32.  (Interventi speciali).
Art. 33.  (Rapporti con gli altri enti).
Art. 34.  (Gestione associata di funzioni comunali).
Art. 35.  (Gestione associata dei servizi).
Art. 36.  (Forme di cooperazione — Accordi di programma).
Art. 37.  (Consultazione permanente sulle politiche per la montagna).
Art. 38.  (Risorse finanziarie).
Art. 39.  (Finanziamenti, fondo regionale e criteri di ripartizione tra le Comunità montane).
Art. 40.  (Criteri di ripartizione dei fondi).
Art. 41.  (Contabilità, bilanci, contratti e revisione).
Art. 42.  (Norme di organizzazione).
Art. 43.  (Autorizzazione di spesa).
Art. 44.  (Norma finanziaria).
Art. 45.  (Abrogazione di norme).
Art. 46.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 1.13.14 – L.R. 8 luglio 2002, n. 12. [1]

Riordino e ridefinizione delle comunità montane.

(B.U. 10 luglio 2002, n. 15).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali", di seguito denominato Testo unico, disciplina la costituzione delle Comunità montane, detta norme per il loro funzionamento, nel rispetto dei principi di continuità amministrativa ed attua il complessivo riordino della legislazione regionale vigente.

     2. Ai sensi dell'articolo 27, comma primo, del Testo unico le Comunità montane sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

     3. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa nonché finanziaria, nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti, delle leggi regionali e statali nonché delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

 

     Art. 2. Individuazione degli ambiti territoriali [2]

     1. Gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità montane sono individuati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, a seguito del procedimento di concertazione di cui all'articolo 3.

     2. L'individuazione di cui al comma 1 è operata secondo i seguenti principi:

a) numero degli ambiti territoriali non superiore a sei;

b) inclusione negli ambiti dei comuni classificati montani o parzialmente montani;

c) esclusione dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni costieri;

d) contiguità territoriale e grado di integrazione e di interdipendenza economico-sociale;

e) coesione istituzionale e coerenza con l'ordinamento amministrativo;

f) tendenziale corrispondenza con altre circoscrizioni amministrative e con ambiti e sistemi di riferimento per i servizi e per la programmazione regionale.

     3. Sono Comuni montani o parzialmente montani quelli elencati nella Tabella "A" allegata alla presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato montano ai sensi della normativa statale.

 

     Art. 3. (Procedimento di concertazione). [3]

     1. La concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, intercorre tra il Presidente della Giunta regionale e le associazioni regionali rappresentative degli Enti locali e si svolge nella Conferenza regionale delle Autonomie locali, assicurando ai Comuni interessati la formulazione di proposte ed osservazioni.

     2. Il procedimento è promosso ed avviato dal Presidente della Giunta regionale, sulla base di una proposta deliberata, anche sulla base di indirizzi orientativi del Consiglio regionale, dalla Giunta regionale, motivata in relazione ai principi e criteri di cui all'articolo 2. Il procedimento medesimo ha inizio con la comunicazione formale della proposta a tutti i Comuni interessati con l'invito a deliberare e far pervenire eventuali osservazioni e proposte alternative.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, i Comuni fanno pervenire al Presidente della Giunta regionale le deliberazioni assunte dai rispettivi consigli concernenti le eventuali osservazioni e proposte alternative. La mancata comunicazione nel predetto termine dell'atto deliberativo consiliare è significativa di condivisione della proposta.

     4. Le deliberazioni pervenute dai Comuni sono esaminate dai soggetti della concertazione, i quali registrano in apposito verbale gli esiti del procedimento entro sessanta giorni dalla data in cui il medesimo ha avuto inizio.

     5. Entro venti giorni dalla conclusione del procedimento la Giunta regionale adotta la proposta di individuazione degli ambiti territoriali, formulando puntuali motivazioni in ordine agli eventuali aspetti non definiti concordemente nella sede concertativa nonché in ordine all'eventuale mancato accoglimento di osservazioni e proposte alternative avanzate dai Comuni.

 

     Art. 4. (Modalità di costituzione delle Comunità montane). [4]

     1. Entro venti giorni dall'esecutività della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, in ciascuno degli ambiti territoriali con essa individuati è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la comunità montana tra i Comuni ricompresi nel rispettivo territorio.

 

     Art. 5. (Modalità di approvazione dello Statuto).

     1. Lo Statuto della Comunità montana è deliberato, entro 120 giorni dalla data di adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 4, dall'organo rappresentativo con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

 

     Art. 6. (Modificazione degli ambiti territoriali).

     1. Eventuali modifiche successive degli ambiti territoriali o delle zone omogenee sono disposte ai sensi del precedente articolo 2, comma 1.

     2. A seguito della modifica di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti ai sensi del precedente articolo 4 dettando, ove necessario, pure le disposizioni per la successione, anche parziale, tra le preesistenti Comunità montane e quelle di eventuale nuova costituzione nonché per l'eventuale soppressione della Comunità Montana e del trasferimento del personale ad altro ente [5].

     3. La Comunità montana, costituita nell'ambito o nella zona oggetto della modifica, adegua la composizione dei suoi organi entro sessanta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo.

     4. L'eventuale adeguamento dello Statuto è deliberato entro i successivi sessanta giorni.

 

     Art. 7. (Disposizioni per la continuità amministrativa). [6]

     [1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 4, le Comunità montane sono quelle costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, elencate nella tabella allegato "A", tenendo conto che della 2^ e della 6^ zona omogenea non fanno parte rispettivamente i comuni di Isernia e di Campobasso per l'esclusione dei capoluoghi di provincia sancito dall'articolo 27, comma 5, del Testo unico. Tali Comunità subentrano nei rapporti giuridici e patrimoniali delle preesistenti Comunità montane costituite per effetto della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11 e ne ricevono il personale, che conserva le posizioni giuridiche ed economiche acquisite [7].

     2. A ciascuna delle 10 zone omogenee ridefinite secondo quanto previsto dal precedente comma 1, è attribuito il valore territoriale di " Ambito", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 e successivi del Testo unico.

     3. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 4 ed all'entrata in vigore degli Statuti approvati o adeguati ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, gli organi rappresentativi delle Comunità montane sono gli attuali Consigli, tenendo conto dell'esclusione dei rappresentanti dei comuni capoluoghi per la 2^ e la 6^ zona omogenea. I rappresentanti dei comuni in seno ai Consigli comunitari continuano ad essere indicati nella persona del Sindaco e di due componenti, di cui uno espresso dalla minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali. Nei Comuni di entità demografica superiore a cinquemila abitanti, oltre al Sindaco membro di diritto, la rappresentanza è fissata in numero di cinque componenti, di cui due espressione della minoranza, eletti dai rispettivi Consigli. L'esecutivo risulterà, invece, composto, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, nel modo seguente:

     a) da un numero di membri non superiore a quattro più il Presidente nei casi di popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti;

     b) da un numero di membri non superiore a sei più il Presidente nei casi di popolazione complessiva superiore a diecimila abitanti. Il Vicepresidente è compreso nel numero di quattro o sei membri [8].]

 

     Art. 8. (Riordino territoriale e adeguamento degli Statuti). [9]

     [1. La Giunta regionale provvede ad avviare il procedimento di concertazione di cui al precedente articolo 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le Comunità montane, costituite ai sensi della presente legge, approvano o adeguano il proprio statuto entro 120 giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 4.]

 

     Art. 9. (Fasce altimetriche e di marginalità socio — economica).

     1. Sono individuate, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Testo unico, tre fasce altimetriche e di marginalità socio — economica:

     a) I fascia: "Comuni a sviluppo sostenuto";

     b) II fascia: "Comuni a medio sviluppo autonomo";

     c) III fascia: "Comuni con ritardo di sviluppo".

     2. I territori montani compresi nei vari ambiti territoriali sono ripartiti, su base comunale e nelle classi di cui al comma 1, con apposita deliberazione del Consiglio regionale adottata tenendo conto dell'omogeneità del territorio montano previsto dal successivo articolo 10.

     3. La Regione può provvedere, con cadenza non inferiore al triennio, a modificare la ripartizione dei territori montani nelle classi di cui al precedente comma 1 e con le stesse procedure di cui al precedente comma 2.

     Nel caso in cui la modifica della ripartizione non interessi tutti i comuni, la deliberazione di cui al precedente comma 2 deve riguardare comunque, anche se solo a fini confermativi, l'intero assetto delle zone omogenee.

 

     Art. 10. (Modello di coerenza del territorio montano).

     1. Il modello di coerenza del territorio montano è determinato attraverso elaborazioni statistiche, sulla base di indicatori che tengono conto degli aspetti inerenti a:

     a) particolari svantaggi socio — economici;

     b) altimetria ed estensione del territorio montano;

     c) densità abitativa sul territorio;

     d) popolazione residente anche con riferimento a classi di età, occupazione e indice di spopolamento;

     e) salvaguardia dell'ambiente e sviluppo delle attività agro — silvo — pastorali ecocompatibili;

     f) reddito medio pro — capite;

     g) livello dei servizi;

     h) livello delle attività produttive;

     i) livello occupazionale.

 

     Art. 11. (Ambito d'applicazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio - economica).

     1. I parametri individuati dalla presente legge sono assunti dalla Giunta regionale come criterio principale per l'impiego delle risorse che alimentano il Fondo regionale per la montagna istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     2. Le leggi regionali di tempo in tempo vigenti, in cui sono previsti contributi, sovvenzioni, finanziamenti nonché altri interventi settoriali o intersettoriali a favore degli Enti locali ricorrono, in quanto compatibili all'applicazione dei parametri e delle metodologie individuati dalla presente legge.

     3. Le Comunità montane in sede di erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti nonché di altri interventi settoriali o intersettoriali, di propria competenza, a favore dei comuni ricadenti nel loro ambito territoriale o nella loro zona omogenea, si avvalgono di norma dei parametri e delle metodologie individuati nella presente legge.

 

     Art. 12. (Statuto).

     1. Lo Statuto disciplina le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente e prevede, tra l'altro: le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell' ente, le forme di collaborazione con gli altri enti territoriali, le modalità di accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, la sede, lo stemma e quanto ulteriormente previsto dal Testo unico per le norme applicabili alle Comunità montane.

     2. Lo Statuto e le sue modifiche sono approvate dal Consiglio della Comunità montana con le modalità previste dal precedente articolo 5 e con le procedure del comma 3 del presente articolo.

     3. Lo Statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato alla Presidenza del Consiglio regionale per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

 

     Art. 13. (Organi).

     1. Sono organi della Comunità montana:

     a) il Consiglio comunitario;

     b) la Giunta comunitaria;

     c) il Presidente.

     2. Gli organi sono composti da sindaci, che possono rivestire anche la carica di Presidente, assessori e consiglieri dei Comuni della Comunità montana.

 

     Art. 14. (Composizione del Consiglio comunitario).

     1. Il consiglio comunitario si compone di un numero di consiglieri pari al numero dei Comuni dell'ambito comunitario. Ciascun consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, un solo consigliere comunitario [10].

     2. [Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel Consiglio della Comunità montana, i Consigli comunali provvedono alla nomina dei propri rappresentanti mediante votazioni separate. In caso di parità di voti risulta nominato il rappresentante che ha conseguito il numero di preferenze più alto come consigliere comunale] [11].

     3. In materia di ineleggibilità e incompatibilità si applicano ai consiglieri della Comunità montana le disposizioni contenute nel titolo 3°, capo 2°, del Testo unico.

     4. Costituisce motivo di ineleggibilità a consigliere della Comunità montana la sussistenza della condizione di dipendente della Comunità montana o dei Comuni che la costituiscono.

     5. La decadenza dalla carica di consigliere comunale comporta la decadenza da consigliere della Comunità montana ed il comune di appartenenza provvede alla sua sostituzione entro 45 giorni dalla decadenza. Nelle more il consigliere decaduto dalla carica di consigliere comunale rimane in carica sino ad avvenuta sostituzione. [12]

     6. Nei casi di annullamento dei risultati elettorali o di scioglimento del Consiglio comunale per atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico il rappresentante nominato decade dalla carica di consigliere della Comunità montana e il Comune viene rappresentato in seno al Consiglio della Comunità montana dal Commissario, nominato dal Presidente della Giunta regionale, che rappresenta, in ogni caso, un solo voto.

     In tutti gli altri casi di scioglimento il Comune continua ad essere rappresentato dal consigliere precedentemente eletto [13].

     7. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio determina le norme per la dichiarazione di appartenenza ai Gruppi consiliari e per la nomina dei relativi capigruppo.

     8. Nella sua prima adunanza, da convocarsi a cura del consigliere più anziano di età entro quindici giorni dal raggiungimento del numero di nomine stabilito dal successivo articolo 15, comma 4, il Consiglio procede alla convalida dei consiglieri ed all'elezione del Presidente e della Giunta, nei modi previsti dal successivo articolo 19 e, comunque, non oltre il termine di cui alla lettera a) del comma 1 del successivo articolo 17.

     9. Le adunanze di cui al precedente comma 8 sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

     10. Gli Statuti possono prevedere che i Consigli comunitari siano presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

 

     Art. 15. (Durata in carica del Consiglio comunitario).

     1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e decade, in ogni caso, in occasione della rinnovazione contemporanea della maggioranza assoluta dei Consigli dei Comuni rappresentati nella Comunità montana.

     2. Continuano a far parte del rinnovato Consiglio i rappresentanti di quei Comuni che non siano stati interessati dalla consultazione elettorale.

     3. Nei casi diversi dal comma 1, il Consiglio comunitario provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei consiglieri nominati dai Consigli comunali rinnovati e, con atto ricognitivo, alla conferma degli altri componenti il Consiglio comunitario.

     4. Il Consiglio si insedia con l'avvenuta nomina di almeno i quattro quinti dei nuovi componenti.

     5. Nei casi di scadenza o di decadenza previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta gli atti urgenti ed improrogabili sino alla costituzione del nuovo Consiglio.

 

     Art. 16. (Competenze del Consiglio comunitario).

     1. Il Consiglio è l'organismo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

     2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

     a) lo statuto, i regolamenti, i criteri generali dell'ordinamento, degli uffici e dei servizi, l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;

     b) l'elezione del Presidente e della Giunta, nonché l'approvazione del loro documento programmatico;

     c) l'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva;

     d) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi di settore;

     e) i bilanci e i conti consuntivi e le relative variazioni;

     f) le relazioni previsionali e programmatiche;

     g) le convenzioni con gli altri Enti locali;

     h) la scelta della forma di gestione dei pubblici servizi;

     i) la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

     l) la definizione degli indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti delle Comunità montane presso enti, aziende, istituzioni e società di capitali;

     m) la contrazione dei mutui;

     n) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e forniture di servizi a carattere continuativo;

     o) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

     p) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del presidente, del segretario o di altri dirigenti e funzionari;

     q) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

     r) l'elezione del Revisore dei conti;

     s) ogni altra competenza prevista per disposizione di legge.

     3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario a cui si fa riferimento.

     4. Il Consiglio della Comunità montana delibera tutti i regolamenti previsti dalla legge, salvo l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui competenza spetta, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del Testo unico, alla Giunta comunitaria.

 

     Art. 17. (Scioglimento del Consiglio comunitario). [14]

     1. Sono causa dello scioglimento del Consiglio della Comunità montana:

     a) la mancata elezione del Presidente e della Giunta entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, dalla vacanza comunque verificatesi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, come pure quanto previsto al quarto comma dell'articolo 19 [15];

     b) le dimissioni contestuali o la decadenza di almeno la metà dei consiglieri comunitari nominati dai consigli comunali;

     c) la mancata approvazione del bilancio di previsione [16];

     d) la mancata approvazione dello Statuto nei termini previsti dall' articolo 8 della presente legge.

     2. Nei casi previsti al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale, mediante decreto, dispone lo scioglimento del Consiglio della Comunità e nomina un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto medesimo. Per la mancata approvazione del bilancio di previsione, lo scioglimento è disposto con modalità procedurali corrispondenti a quelle stabilite nell'articolo 1 del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito in legge dall'art. 1 della legge 24 aprile 2002 n. 75, spettando comunque al Presidente della Giunta regionale di provvedere, salvo diversa disciplina dello statuto della Comunità montana in ordine alle modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio [17].

 

     Art. 18. Composizione della Giunta comunitaria [18]

     1. La giunta comunitaria è composta dal presidente e da un numero di assessori non superiore ad un terzo del numero dei consiglieri e comunque da non più di quattro assessori.

     2. Il vice presidente è nominato dal presidente tra i componenti dell'esecutivo.

 

     Art. 19. (Elezione della Giunta comunitaria).

     1. Il Presidente e i componenti della Giunta della Comunità montana sono eletti dal Consiglio nel proprio seno, con unica votazione, nella prima seduta subito dopo le nomine e comunque entro 60 giorni dalla seduta di convalida dei consiglieri di cui al comma 8 del precedente articolo 14.

     2. L'elezione avviene sulla base di uno o più documenti programmatici concorrenti, sottoscritti da almeno un terzo, arrotondato aritmeticamente, dei consiglieri assegnati alla Comunità montana, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, vice-presidente e assessori nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 18. La votazione segue al dibattito sulle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente designato.

     3. L'elezione avviene per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso tale maggioranza non si raggiunga nella prima votazione, sono indette ancora due successive votazioni, da tenersi entro i successivi trenta giorni, in distinte sedute convocate e presiedute dal consigliere anziano. Nell'ultima votazione, il quorum funzionale viene determinato sulla maggioranza relativa.

     4. Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui al precedente comma 3 in nessuna delle tre sedute, il Consiglio è sciolto.

 

     Art. 20. (Competenze e attribuzioni della Giunta comunitaria).

     1. La Giunta svolge collegialmente le proprie funzioni, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni compresi nella Comunità montana.

     2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino tra le competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del segretario, dei dirigenti o dei funzionari responsabili; collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

     3. La Giunta approva, altresì, il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio comunitario.

     4. La Giunta delibera con l'intervento di oltre la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     5. La Giunta può adottare, in via di urgenza, esclusivamente deliberazioni riguardanti le variazioni di bilancio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio entro 60 giorni, a pena di decadenza delle stesse, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio a cui si fa riferimento.

 

     Art. 21. (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente e dei componenti dell'esecutivo).

     1. Le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del Presidente o di oltre la metà dei componenti la Giunta comportano la decadenza della stessa. L'impedimento del Presidente o dei componenti della Giunta è dichiarato dal Consiglio della Comunità, secondo modalità disciplinate dallo statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio [19].

     2. La decadenza di cui al primo comma ha effetto dall'elezione della nuova Giunta.

     3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

     4. Il Presidente della Comunità montana e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

     5. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità montana e di una nuova Giunta.

     6. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

     7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Esecutivo proposto.

     8. La revoca dei singoli componenti della Giunta è deliberata dal Consiglio, su proposta del Presidente della Comunità montana [20].

     9. Alla sostituzione del componente della Giunta, a seguito di dimissione, di rimozione, di sospensione, di decadenza e di revoca, provvede il Consiglio, su proposta del Presidente della Comunità montana. L'elezione avviene per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima votazione, ovvero nella votazione successiva, da tenersi nella stessa seduta, a maggioranza relativa [21].

 

     Art. 22. (Competenze del Presidente della Comunità montana).

     1. Il Presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, è responsabile della amministrazione e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

     2. Esercita le funzioni attribuite ad esso dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità montana dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni.

     3. Esercita, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Consiglio, i poteri di nomina, di designazione e di revoca dei rappresentanti della Comunità montana, presso enti, aziende e società, nei termini di 45 giorni dalla sua elezione ovvero alla scadenza del precedente incarico.

     4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

     5. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo unico nonché dai rispettivi statuti e regolamenti.

     6. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

     7. Distintivo del Presidente è la fascia di colore verde bandiera, con lo stemma della Regione e il logo della Comunità montana, da portare a tracolla.

 

     Art. 23. Controllo sugli organi della comunità montana. [22]

     1. Nei casi diversi da quelli previsti nell'art, 17, il controllo sugli organi della comunità montana è disciplinato dal titolo VI, capo II, articoli 141 e seguenti del Testo unico.

 

     Art. 24. (Controllo di legittimità).

     1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Comunità montane è esercitato secondo la normativa vigente.

 

     Art. 25. (Organizzazione degli uffici e del personale della Comunità montana).

     1. Le Comunità montane disciplinano, con appositi regolamenti e in conformità dello Statuto, la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, l'attribuzione ai dirigenti o ai responsabili degli uffici o dei servizi di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni, dai contratti collettivi di lavoro e con riferimento a quanto previsto in materia dal Testo unico e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Lo Statuto e i regolamenti di organizzazione stabiliscono il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico — amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

     3. Spettano ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità ; stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, le funzioni e le responsabilità di cui all'articolo 107, comma 3, del Testo unico.

     4. I dirigenti o i responsabili degli uffici o dei servizi, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e della economicità della gestione.

     5. Lo Statuto può prevedere che la responsabilità di strutture dirigenziali, ovvero dirette da responsabili di ufficio o servizio possa essere attribuita mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

     6. Gli incarichi di dirigenti o di responsabili di uffici o servizi di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo Statuto e dalla legge. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

     7. Per il funzionamento dei propri uffici, oltre al personale proprio, la Comunità montana può avvalersi del personale comandato o distaccato ai sensi della normativa vigente, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni.

     8. La spesa per il trattamento economico del personale comandato o distaccato rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza e con rivalsa a carico dell'Ente utilizzatore.

     9. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, lo Statuto o il regolamento degli uffici e dei servizi possono prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

     10. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Comunità montana si avvale anche del personale delle unità operative organiche dei servizi regionali decentrati di agricoltura, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale, sentiti i Presidenti delle Comunità montane.

     11. La costituzione e la estinzione del rapporto di impiego, lo stato giuridico, il trattamento economico del personale, la responsabilità, il codice di comportamento, le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Autonomie — Enti Locali e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

 

     Art. 26. (Segretario della Comunità montana).

     1. La Comunità montana ha un segretario titolare, dirigente e dipendente di ruolo, che deve essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o in Scienze Politiche o di titolo equipollente, nominato secondo le previsioni ordinamentali vigente in ciascuna Comunità montana.

     2. Il Segretario della Comunità montana svolge il ruolo e le funzioni previste dall'articolo 97 del Testo unico, e di altre leggi in materia.

     3. Al Segretario possono essere attribuite, ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico, anche le funzioni di direttore generale.

     4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice-segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

 

     Art. 27. (Organizzazione delle funzioni dirigenziali). [23]

     1. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono stabilire che, in mancanza di altro personale con qualifica dirigenziale oltre il segretario, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del Testo Unico siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, prevedendo altresì i criteri e le modalità per l'attribuzione.

 

     Art. 28. (Collaborazione dei servizi regionali).

     1. Per la predisposizione dello Statuto, dei regolamenti e per le attività di costituzione del nuovo ordinamento, le Comunità montane possono richiedere la collaborazione dei servizi regionali.

     2. Le Province esercitano, in raccordo con la Regione, le funzioni di assistenza tecnico amministrativa a favore delle Comunità montane, sottoscrivendo con esse apposite convenzioni.

 

     Art. 29. (Piano di sviluppo).

     1. Ciascuna Comunità montana predispone il piano pluriennale di sviluppo sociale ed economico del territorio di cui all'articolo 28 del Testo unico.

     2. Il piano indica le linee di programmazione dell'assetto territoriale e di sviluppo dei principali settori produttivi, economici, sociali e dei servizi, ed individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi previsti dai piani regionali, dai programmi dello Stato e dell'Unione Europea, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano. Il piano indica inoltre la priorità delle opere e degli interventi da eseguire, individuando i relativi strumenti finanziari.

     3. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, conformano ed adeguano i loro piani e programmi al piano della Comunità montana.

 

     Art. 30. (Procedure di approvazione).

     1. La Giunta comunitaria predispone il piano di sviluppo tenendo conto del piano regionale di sviluppo, delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei comuni interessati.

     2. La Comunità montana promuove, sullo schema di piano predisposto e secondo le norme dello Statuto, la partecipazione degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o collettivi.

     3. Il Consiglio comunitario adotta il piano e lo trasmette alla Provincia, per l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi ed alle risultanze della partecipazione di cui al precedente comma 2.

     4. Qualora la Comunità montana ricomprenda Comuni non appartenenti alla stessa Provincia, il piano di sviluppo viene trasmesso ad entrambe ma provvede all'approvazione la Provincia alla quale appartiene il Comune sede della Comunità montana.

     5. La Provincia approva il piano entro novanta giorni dal suo ricevimento.

     6. La Provincia, quando non approva il piano, lo rinvia entro i successivi trenta giorni al Consiglio comunitario con motivate osservazioni attinenti la compatibilità con i piani territoriali e di settore della Provincia. Il Consiglio comunitario adotta le opportune integrazioni o modificazioni.

     7. La stessa procedura disposta dai commi precedenti viene seguita anche per la eventuale revisione del piano.

 

     Art. 31. (Programmi annuali operativi di esecuzione).

     1. La Comunità montana annualmente, sulla base del piano pluriennale di sviluppo, adotta il programma annuale operativo di esecuzione.

 

     Art. 32. (Interventi speciali).

     1. Gli interventi speciali, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 97 del 31 gennaio 1994 sono disciplinati dall'apposita legge regionale.

 

     Art. 33. (Rapporti con gli altri enti).

     1. Gli enti locali e gli altri enti operanti negli ambiti territoriali delle Comunità montane sono tenuti a collaborare con le stesse, nel settore di propria competenza, per la formazione e l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei programmi annuali operativi.

     2. A tale scopo ciascun ente comunica alla Comunità montana i programmi e i progetti adottati interessanti il relativo ambito territoriale, affinché essa ne verifichi la conformità al piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

 

     Art. 34. (Gestione associata di funzioni comunali).

     1. Ai sensi del Testo unico e della legge regionale 29 settembre 1999, n.34, spetta alla Comunità montana l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni ricadenti nel suo ambito o ad essi delegate, nonché la gestione associata di servizi comunali che interessino in tutto o in parte il territorio della Comunità montana.

     2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 la Comunità montana, d'intesa con i Comuni da associare, adotta un schema di disciplinare che stabilisce i fini e la durata dell'impegno, nonché le forme di consultazione, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche tra la Comunità montana e i Comuni associati. I Consigli dei Comuni interessati approvano con identica deliberazione lo stesso disciplinare.

     3. La Regione Molise disciplina con legge le procedure, le modalità e le garanzie riguardanti l'assegnazione di contributi regionali di incentivazione alle diverse forme di cooperazione e di gestione associata intercomunale, avendo specifico riguardo ai Comuni montani.

     4. La Comunità montana può essere delegata, da tutti o parte dei Comuni membri, a costituire consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi di interesse comune. In tal caso, il Presidente della Comunità montana o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio e rappresenta le quote di partecipazione dei Comuni aderenti, compresi nella Comunità montana.

     5. Per le finalità di cui al precedente comma 1, i Comuni montani possono delegare alle Comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti o Istituti di Credito, anche per la realizzazione di opere pubbliche.

     6. I Comuni e le Comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche.

     7. Restano salve, in materia di organi delle Comunità montane, le speciali disposizioni del Servizio Sanitario Nazionale.

 

     Art. 35. (Gestione associata dei servizi).

     1. Le Comunità montane, nell'ambito delle competenze conferite, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali con le forme previste dall'articolo 113 del Testo unico.

 

     Art. 36. (Forme di cooperazione — Accordi di programma).

     1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, le Comunità montane possono stipulare tra loro, con le Amministrazioni dello Stato, con i Comuni, con la Regione, con le Province e con altri enti pubblici apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico.

     2. Per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, le Comunità montane possono promuovere e definire accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del Testo unico.

 

     Art. 37. (Consultazione permanente sulle politiche per la montagna).

     1. Al fine di assicurare la consultazione permanente sulle politiche regionali per la montagna, la Conferenza regionale delle autonomie locali, istituita dalla legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999, prevede apposite sessioni rivolte precipuamente ai problemi e alle misure a sostegno delle zone montane, procedendo anche all'audizione dei rappresentanti delle singole Comunità montane e delle categorie produttive interessate.

 

     Art. 38. (Risorse finanziarie).

     1. Le Comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale applicabili anche alle Comunità montane.

     2.La finanza della Comunità montana é costituita da:

     a) trasferimenti statali e regionali per spese correnti;

     b) quote associative dei Comuni membri;

     c) tasse e diritti per servizi pubblici delegati dai Comuni;

     d) trasferimenti statali e regionali per spese di investimento e di gestione dei servizi pubblici;

     e) trasferimenti statali e regionali per l'esercizio delle funzioni attribuite;

     f) trasferimenti regionali, provinciali e comunali per l'esercizio delle funzioni delegate;

     g) entrate derivanti da leggi regionali sulla montagna;

     h) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

     i) ricorso al credito ed emissioni obbligazionarie nell'ambito della legge statale;

     j) altre entrate.

 

     Art. 39. (Finanziamenti, fondo regionale e criteri di ripartizione tra le Comunità montane).

     1. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità montane attraverso:

     a) la ripartizione del fondo statale per i piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane, eventualmente accreditato alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n.93;

     b) il contributo regionale sulle spese correnti per il funzionamento degli organi e degli uffici delle Comunità montane;

     c) la copertura delle spese relative all'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane;

     d) i contributi e gli incentivi regionali all'esercizio associato ed alle unioni di funzioni di cui all'articolo 34 della presente legge;

     e) i contributi per il finanziamento di interventi speciali di cui all'articolo 32 della presente legge.

     f) i contributi per il finanziamento degli Uffici di Piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attività, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a valere sul fondo nazionale della montagna di cui alla legge n. 97/94.

     2 . Il fondo regionale per la montagna, già finanziato per gli anni 2001 e precedenti con assegnazioni statali disposte ai sensi della legge n.97 del 31 gennaio 1994, viene attribuito, nella misura del 50%, dalla Giunta regionale alle Comunità montane per il finanziamento delle politiche globali di cui all'articolo 1 della richiamata legge statale che mirano a contemperare esigenze di conservazione e difesa con esigenze di sviluppo della montagna attraverso l'esercizio di azioni volte a:

     a) fornire servizi al territorio in grado di armonizzare la tutela del patrimonio naturalistico con moderne dimensioni di vita, rompendo soprattutto l'isolamento di zone periferiche mediante un'adeguata viabilità ed un più moderno sistema di trasporti;

     b) incrementare le attività economiche per eliminare sacche di depressione e di svantaggio;

     c) garantire livelli dignitosi di servizi sociali;

     d) elevare il grado culturale e perpetuare le tradizioni locali.

     3. La ripartizione viene effettuata dalla Giunta regionale, dopo gli adempimenti di cui al precedente articolo 4, in base ai criteri di graduazione e differenziazione degli interventi per fasce altimetriche di marginalità socio-economica determinati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei precedenti articoli 9 e 10.

     4. Le Comunità montane, sulla base delle assegnazioni di cui al precedente comma 3, approvano, con i rispettivi Consigli, i piani di utilizzo dei fondi in base a quanto stabilito dal precedente comma 2. Gli atti deliberativi così adottati sono comunicati alla Giunta regionale

     5. Per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite e negli interventi da esse operati nell'ambito dei singoli Comuni, le Comunità montane utilizzano gli stessi criteri di cui al comma 3.

 

     Art. 40. (Criteri di ripartizione dei fondi).

     1. Per il fondo regionale per la montagna di cui alla legge regionale 2 settembre 1999, n. 29, in attuazione della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, e per ogni necessità di ripartizione di fondi di competenza regionale e delle Comunità montane, si adottano, ai fini della graduazione e della differenziazione degli interventi, i criteri di cui al precedente articolo 11, commi 1 e 3.

     2. Fino all'adozione dei criteri richiamati nel primo comma, per la concessione e l'erogazione dei fondi e dei contributi si applicano, ancorché dichiarate abrogate, le disposizioni previgenti, che in ogni caso si osservano per l'attribuzione di fondi afferenti al periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge [24].

     3. Limitatamente all'anno 2002, sull'importo del 50% del fondo regionale per la montagna stabilito in favore delle Comunità montane all'art, 39, comma 2, è corrisposto alle medesime Comunità un acconto dell'80%, con l'applicazione, fino all'adozione dei criteri di cui primo comma, delle disposizioni precedentemente vigore, anche se dichiarate abrogate, che in ogni caso si osservano per le erogazioni riferite al periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge [25].

     4. Nella ripartizione dei fondi, ai sensi di quanto previsto nei precedenti commi 2 e 3, si tiene comunque conto dell'esclusione dei Comuni di Campobasso e di Isernia, a far data dall'entrata in vigore della legge medesima [26].

 

     Art. 41. (Contabilità, bilanci, contratti e revisione).

     1. Le Comunità montane ordinano la loro attività finanziaria, di bilancio, contabile, contrattuale e di revisione mediante norme statutarie e regolamentari, nel rispetto dei principi della legislazione statale nelle relative materie, riguardanti i Comuni, nel rispetto di quanto stabilito dal Testo unico.

 

     Art. 42. (Norme di organizzazione).

     1. Al fine di:

     a) assicurare un monitoraggio sistematico sullo stato di attuazione della presente legge;

     b) garantire forme di assistenza tecnica ed amministrativa alle Comunità montane legate ai conseguenti processi di riordino e di ridefinizione delle stesse;

     c) disciplinare il sistema di erogazione delle risorse finanziarie regionali attribuite alle Comunità montane, viene costituito, nell'ambito della struttura regionale degli Enti locali, un apposito Ufficio denominato "Ufficio per i rapporti con le Comunità  montane".

     2. La Giunta regionale provvederà, con apposito atto di organizzazione adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n.7 dell'8 aprile 1997, ad assegnare all'Ufficio la necessaria dotazione organica nonché all'attribuzione dei relativi compiti e funzioni.

 

     Art. 43. (Autorizzazione di spesa).

     1. Per i fini di cui all'articolo 39, comma 2, lettera a), della presente legge si utilizza una quota parte delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione di contributi alle Comunità montane per il finanziamento dei piani di sviluppo.

     2. Per i fini di cui all'articolo 39, comma 2, lettera b), della presente legge si utilizza una quota parte delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione di contributi alle Comunità montane per le spese correnti relative al funzionamento degli organi e degli uffici.

     3. Per i fini di cui al comma 8 dell'articolo 25 della presente legge, si utilizza una quota parte delle autorizzazioni di spesa disposte per il trattamento economico del personale della Regione.

 

     Art. 44. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante imputazione sui capitoli di spesa previsti dall' apposita U.P.B. del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002.

     2. Relativamente agli esercizi finanziari 2003 e successivi si provvederà ; con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

 

     Art. 45. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le leggi regionali 22 maggio 1973, n.8; 30 maggio 1973, n.1l; 12 luglio 1977, n.19 e 11 giugno 1999, n. 19, nonché tutte le altre disposizioni di legge regionale in contrasto con la presente legge, salvo quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo [27].

 

     Art. 46. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

ALLEGATO 1:

 

Tabella "A" [28]

Comuni montani e Comuni parzialmente montani.

 

Provincia di CAMPOBASSO

 

Acquaviva Collecroci

P

Baranello

T

Bojano

T

Bonefro

P

Busso.

T

Campochiaro

T

Campodipietra.

T

Campolieto

T

Casacalenda

T

Casalciprano

T

Castelbottaccio

T

Castellino del Biferno

T

Castelmauro

T

Castropignano

T

Cercemaggiore

T

Cercepiccola

T

Civitacampomarano

T

Colle d'Anchise

T

Colletorto

P

Duronia.

T

Ferrazzano

T

Fossalto

T

Gambatesa

T

Gildone

T

Guardialfiera

T

Guardiaregia

T

Jelsi

T

Limosano

T

Lucito

T

Lupara.

T

Macchia Valfortore

T

Mafalda

T

Matrice

T

Mirabello Sannitico

T

Molise

T

Monacilioni

T

Montagano

T

Montefalcone nel Sannio

T

Montemitro

T

Montorio nei Frentani

P

Morrone del Sannio

T

Oratino

T

Palata

P

Petrella Tifernina

T

Pietracatella

T

Pietracupa

T

Provvidenti

T

Riccia

T

Ripabottoni

T

Ripalimosani

T

Roccavivara

T

Salcito

T

SanBiase

T

San Felice del Molise

T

San Giovanni in Galdo

T

San Giuliano del Sannio

T

San Giuliano di Puglia

P

SanMassimo

T

San Polo Matese

T

Sant'Angelo Limosano

T

Sant'Elia a Pianisi

T

Sepino

T

Spinete

T

Tavenna

P

Torella del Sannio

T

Toro

T

Trivento

T

Tufara

T

Vinchiaturo

T

 

MONTANITÀ: T=totalmente montani; P=parzialmente montani

 

Provincia di ISERNIA

 

Acquaviva d'Isernia

T

Agnone

T

Bagnoli del Trigno

T

Belmonte del Sannio

T

Cantalupo nel Sannio

T

Capracotta

T

Carovilli

T

Carpinone

T

Castel del Giudice

T

Castel San Vincenzo

T

Castelpetroso

T

Castelpizzuto

T

Castelverrino

T

Cerro al Volturno

T

Chiauci

T

Civitanova del Sannio

T

Collia Volturno

T

Conca Casale

T

Filignano

T

Fornelli

T

Forlidel Sannio

T

Frosolone

T

Longano

T

Macchia d'Isernia

T

Macchiagodena

T

Miranda

T

Montaquila

T

Montenero Valcocchiara

T

Monteroduni

T

Pesche

T

Pescolanciano

T

Pescopennataro

T

Pettoranello del Molise

T

Pietrabbondante

T

Pizzone

T

PoggioSannita

T

Pozzilli

P

Rionero Sannitico

T

Roccamandolfi

T

Roccasicura

T

Rocchetta a Volturno

T

Santa Maria del Molise

T

Sant'Elena Sannita

T

San Pietro Avellana

T

Sant'Agapito

T

Sant'Angelo del Pesco

T

Scapoli

T

Sessano del Molise

T

Sesto Campano

P

Vastogirardi

T

Venafro

P

 

MONTANITÀ: T=totalmente montani; P=parzialmente montani"


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 24 marzo 2011, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19.

[3] Articolo modificato dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19.

[4] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19.

[5] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

[6] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19.

[7] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

[8] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

[9] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19.

[10] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 5.

[11] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19. Per l’interpretazione autentica del secondo periodo del presente comma, vedi l’art. 1 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 32.

[12] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19.

[13] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19.

[14] Rubrica così modificata dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27. La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2005, n. 244 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente articolo.

[15] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

[16] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

[17] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19.

[19] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

[20] L’originario comma 8 è così sostituito dagli attuali commi 8 e 9 per effetto dell’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

[21] L’originario comma 8 è così sostituito dagli attuali commi 8 e 9 per effetto dell’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

[22] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

[23] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 7 luglio 2006, n. 14.

[24] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

[25] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

[26] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

[27] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

[28] Tabella così sostituita dall'art. 3 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19.