§ 1.13.15 - L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.
Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 8 luglio 2002 n. 12, concernente: “Riordino e ridefinizione delle comunità montane”.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.13 comunità montane
Data:28/10/2002
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. La legge regionale 8 luglio 2002 n. 12, concernente: "Riordino e ridefinizione delle Comunità montane", è modificata ed integrata come segue:
Art. 2.      l. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai . sensi dell'articolo 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 1.13.15 - L.R. 28 ottobre 2002, n. 27.

Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 8 luglio 2002 n. 12, concernente: “Riordino e ridefinizione delle comunità montane”.

(B.U. n. 23 del 31 ottobre 2002).

 

Art. 1.

     1. La legge regionale 8 luglio 2002 n. 12, concernente: "Riordino e ridefinizione delle Comunità montane", è modificata ed integrata come segue:

     a) al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: “(ANCI UNCEM)” è aggiunta, all'interno della parentesi, l'espressione:

     (Omissis);

     b) al secondo comma dell'articolo 3, la parola: “trenta” è sostituita con

     (Omissis);

     c) al terzo comma dell'articolo 3, l'espressione:

     “quarantacinque giorni” è sostituita dall'espressione:

     (Omissis);

     d) al secondo comma dell'articolo 6, dopo “articolo 4”, è aggiunto:

     (Omissis).

     e) al primo comma dell'articolo 7, alla fine del primo periodo, è aggiunto:

     (Omissis);

     f) al terzo comma dell'articolo 7, le parole: .ai sensi del precedente articolo 8, comma 2,sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     g) nella rubrica dell'articolo 17, sono soppresse le parole: “e sospensione”;

     h) alla fine della lettera a) del primo comma dell'articolo 17, dopo le parole: “delle stesse”, si aggiunge:

     (Omissis);

     i) la lettera c) del primo comma dell'articolo 17 è sostituita come segue:

     (Omissis);

     l) il secondo comma dell'articolo 17 è sostituito come segue:

     (Omissis);

     m) alla fine del primo comma dell'articolo 21, è aggiunto:

     (Omissis);

     n) l'ottavo comma dell'articolo 21 è sostituito come segue:

     (Omissis);

     o) l'articolo 23 è sostituito come segue:

     (Omissis);

     p) al primo comma dell'articolo 40 si aggiunge quanto segue:

     (Omissis);

     q) all'articolo 45, dopo le parole: .in contrasto con la presente legge”, è aggiunto:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     l. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai . sensi dell'articolo 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.