| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Molise | 
| Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione | 
| Capitolo: | 1.13 comunità montane | 
| Data: | 07/07/2006 | 
| Numero: | 14 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. L'articolo 27 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 recante: "Riordino e ridefinizione delle Comunità montane" è sostituito dal seguente: | 
§ 1.13.18 – L.R. 7 luglio 2006, n. 14.
Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, recante: 'Riordino e ridefinizione delle Comunità montane'.
(B.U. 15 luglio 2006, n. 20).
     1. L'articolo 27 della 
"Art. 27. Organizzazione delle funzioni dirigenziali.
1. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono stabilire che, in mancanza di altro personale con qualifica dirigenziale oltre il segretario, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del Testo Unico siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, prevedendo altresì i criteri e le modalità per l'attribuzione".