§ 1.8.21 - L.R. 6 giugno 2003, n. 24.
Ulteriore proroga di termine previsto dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, recante: “Nuove disposizioni sulle nomine di competenza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale
Data:06/06/2003
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Il termine previsto all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, entro cui effettuare le nomine negli organi degli enti regionali per i quali è in corso il riordino [...]
Art. 2.      1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 1.8.21 - L.R. 6 giugno 2003, n. 24.

Ulteriore proroga di termine previsto dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, recante: “Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale”.

(B.U. 16 giugno 2003, n. 13).

 

Art. 1.

     1. Il termine previsto all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, entro cui effettuare le nomine negli organi degli enti regionali per i quali è in corso il riordino legislativo in virtù di proposte di legge che risultano presentate alla data del 31 agosto 2002, già prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 27 settembre 2002, n. 22 ed ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 26 febbraio 2003 n. 9, sino al 31 maggio 2003, è ulteriormente prorogato, a decorrere dallo giugno 2003, sino a quando non si provvederà alle nomine stesse in applicazione delle rispettive leggi di riforma e, comunque, sino a non oltre il 30 settembre 2003.

     2. È fatto obbligo di nominare Commissari degli Enti, di cui alla presente legge, in via prioritaria, Dirigenti di Amministrazioni Pubbliche, anche in quiescenza, salvo motivata diversa scelta.

     3. Le nomine di cui al comma precedente sono comunicate al Consiglio regionale che, nella prima seduta utile, procede alla relativa ratifica.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.