§ 1.8.18 - L.R. 27 settembre 2002, n. 22.
Modifica dell'articolo 2, comma 7 ed integrazione dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, concernente: "Nuove disposizioni sulle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale
Data:27/09/2002
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, al comma 7, le parole "lo stesso" sono sostituite dalle seguenti
Art. 2. 
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.8.18 - L.R. 27 settembre 2002, n. 22.

Modifica dell'articolo 2, comma 7 ed integrazione dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, concernente: "Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale".

(B.U. n. 21 del 1 ottobre 2002).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, al comma 7, le parole "lo stesso" sono sostituite dalle seguenti

     (Omissis).

 

     Art. 2. [1]

     1. Per le nomine riguardanti gli enti, le cui proposte legislative di riordino risultino essere state presentate alla data del 31 agosto 2002, il termine di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, è prorogato fino a tutto il 31 maggio 2003

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 26 febbraio 2003, n. 9.