Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale |
Data: | 27/09/2002 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, al comma 7, le parole "lo stesso" sono sostituite dalle seguenti |
Art. 2. |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 1.8.18 - L.R. 27 settembre 2002, n. 22.
Modifica dell'articolo 2, comma 7 ed integrazione dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, concernente: "Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale".
(B.U. n. 21 del 1 ottobre 2002).
1. All'articolo 2 della
(Omissis).
1. Per le nomine riguardanti gli enti, le cui proposte legislative di riordino risultino essere state presentate alla data del 31 agosto 2002, il termine di cui all'art. 8, comma 1 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Comma così sostituito dall’art. 2 della