§ 1.8.20 - L.R. 24 febbraio 2003, n. 9.
Proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2002 n. 44, ad oggetto: «Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002 n. 3, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale
Data:24/02/2003
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale n. 44/2002).
Art. 2.  (Proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale n. 22/2002).
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 1.8.20 - L.R. 24 febbraio 2003, n. 9.

Proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2002 n. 44, ad oggetto: «Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002 n. 3, concernente: “Commissione per l'autoriforma del Molise” ed alla legge regionale 8 novembre 2002 n. 37, concernente: “Proroga del termine di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16 ad oggetto: “Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale”” e proroga del termine, di cui all’art. 2, comma 1 della legge regionale 27 settembre 2002 n. 22, ad oggetto: “Modifica dell'art. 2, comma 7 ed integrazione dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, concernente: “Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale””».

(B.U. 26 febbraio 2003, n. 4).

 

Art. 1. (Proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale n. 44/2002).

     1. L'art. 2 della legge regionale n. 44/2002 è così modificato:

     “Art. 2.

     1. Il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, comma 1, entro il quale effettuare o rinnovare tutte le nomine negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione, nelle società a partecipazione regionale e in organi e organismi comunque regolati da legge regionale, è prorogato, in sede di prima applicazione della legge, fino a tutto il 31 maggio 2003".

 

     Art. 2. (Proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale n. 22/2002).

     1. L'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 22/2002 è così modificato:

     “Art. 2.

     1. Per le nomine riguardanti gli enti, le cui proposte legislative di riordino risultino essere state presentate alla data del 31 agosto 2002, il termine di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, è prorogato fino a tutto il 31 maggio 2003".

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.