§ 1.8.16 - L.R. 2 agosto 2002, n. 16.
Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale
Data:02/08/2002
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Nomine e designazioni).
Art. 2.  (Incompatibilità e divieto di cumulo).
Art. 3.  (Pubblicità).
Art. 4.  (Controlli).
Art. 5.  (Scadenza e ricostituzione degli organi. Proroga e regime degli atti).
Art. 6.  (Ricostituzione degli organi. Decadenza degli organi non ricostituiti. Responsabilità).
Art. 7.  (Sospensione, decadenza e dimissioni dei soggetti nominati o designati).
Art. 8.  (Disposizioni transitorie).
Art. 9.  (Abrogazione).
Art. 10.  (Entrata in vigore).


§ 1.8.16 - L.R. 2 agosto 2002, n. 16.

Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale.

(B.U. n. 18 del 16 agosto 2002).

 

Art. 1. (Nomine e designazioni).

     1. Tutte le nomine e le designazioni che spettano alla Regione Molise sono disciplinate dalla presente legge e sono di competenza del Consiglio regionale, salvo diverse e specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore.

     2. Possono essere nominati o designati i soggetti che siano elettori di qualsiasi Comune della Repubblica, in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente in materia, nei confronti dei quali non sussista alcuna delle cause ostative alla candidatura a consigliere comunale di cui all'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

     3. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge vengono effettuate tenendo conto delle esperienze professionali e politico-amministrative dei soggetti interessati.

     4. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi:

     a) di rappresentanza politica inerente alla carica di Consigliere regionale;

     b) di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite;

     c) di nomina o designazione dipendente dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolate per disposizione di legge;

     d) di nomine o designazioni di soggetti direttamente, immediatamente ed inequivocabilmente individuabili in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni.

 

     Art. 2. (Incompatibilità e divieto di cumulo).

     1. Sono incompatibili e non possono far parte degli organismi di cui all'articolo 1 della presente legge, salvo diverse e specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore:

     a) membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Consiglio e della Giunta regionale, del Consiglio e della Giunta provinciale, sindaci, assessori comunali e presidenti dei Consigli comunali, presidenti ed assessori delle Comunità montane nonché i presidenti dei Consigli delle stesse;

     b) dipendenti dello Stato, della Regione e di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;

     c) membri di organi tenuti a esprimere parere su provvedimenti degli organi degli enti in questione.

     d) magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti in attività di servizio e di ogni altra giurisdizione speciale ed onoraria;

     e) avvocati in servizio presso l'Avvocatura dello Stato.

     f) gli appartenenti alle forze armate ed alle forze dell'ordine in servizio permanente, nei casi di incompatibilità previsti dalla legge [1];

     g) coloro che prestano attività di consulenza e di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alla nomina o alla designazione;

     h) coloro che hanno vertenze giudiziarie in corso con gli Enti presso i quali la nomina o la designazione avviene.

     2. Non possono, inoltre, essere nominati o designati contemporaneamente i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato. L'incompatibilità riguarda il componente meno anziano di età.

     3. Sono fatte salve le eventuali incompatibilità o ineleggibilità sancite espressamente dalla legge dello Stato e dalla legge regionale.

     4. In presenza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata non rimuova la causa di incompatibilità entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina o di designazione.

     5. Coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, dopo l'entrata in vigore della presente legge, decadono dal loro incarico.

     6. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili.

     7. Non possono comunque essere nominati o designati e, se già nominati o designati, decadono di diritto tutti coloro che abbiano rapporti di dipendenza, di partecipazione e di collaborazione contrattuale con gli organismi di cui all'articolo 1 della presente legge [2].

 

     Art. 3. (Pubblicità).

     1. Al fine di dare adeguata pubblicità alle nomine ed alle designazioni di cui all'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone, almeno trenta giorni prima che ad esse si provveda, un avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, contenente l'elenco delle nomine e delle designazioni medesime.

     2. A tal fine, nel periodo di pubblicazione di detto avviso e secondo le modalità in esso contenute, i soggetti interessati possono manifestare la loro disponibilità ad essere nominati o designati in uno o più organismi.

     3. Il Consiglio regionale, nell'effettuare le nomine e le designazioni, può individuare anche soggetti che non abbiano formalmente manifestato la propria disponibilità ai sensi del comma 2, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

     4. I soggetti nominati o designati ai sensi del comma 3 sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di nomina o di designazione, la propria manifestazione di disponibilità di cui al comma 2.

 

     Art. 4. (Controlli).

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede entro trenta giorni da ogni singola nomina o designazione a verificare la sussistenza, in capo al soggetto nominato o designato, dei requisiti di cui all'articolo 1.

     2. Effettuata con esito positivo la verifica di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza provvede a comunicare la nomina o la designazione all'interessato ed agli uffici competenti.

     3. La nomina o la designazione diventa efficace al compimento della verifica dei requisiti da parte dell'Ufficio di Presidenza. In caso di mancata verifica entro il termine di cui al comma 1, provvede il Presidente del Consiglio regionale entro i cinque giorni successivi.

     4. In caso di esito negativo circa la sussistenza in capo al soggetto nominato o designato dei requisiti di cui all'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione al Consiglio regionale che provvede - entro quindici giorni - ad effettuare una nuova nomina o designazione in sostituzione della precedente, seguendo i criteri fissati dalla presente normativa. In difetto, provvede il Presidente del Consiglio regionale entro e non oltre i cinque giorni successivi.

     5. Quando le nomine o le designazioni riguardino i componenti di un organismo collegiale, esse acquistano contemporanea efficacia al compimento della verifica dei requisiti per tutti i nominati o designati o alla scadenza del termine di cui al comma 1 assegnato all'Ufficio di Presidenza per provvedere.

     6. Per le nomine di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione provvedono, ai sensi del presente articolo, la stessa Giunta ed il suo Presidente.

 

     Art. 5. (Scadenza e ricostituzione degli organi. Proroga e regime degli atti).

     1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo di enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e gli organi ed organismi comunque regolati da legge regionale svolgono le funzioni loro attribuite sino al novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale ricostituito a seguito di nuove elezioni.

     2. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

     3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

     4. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

     5. La legge regionale di riordino e di riforma di un ente o di un organismo di cui al comma 1 del presente articolo dispone l'eventuale rinnovo anticipato delle nomine e delle designazioni presso l'ente o l'organismo medesimo.

 

     Art. 6. (Ricostituzione degli organi. Decadenza degli organi non ricostituiti. Responsabilità).

     1. Entro il periodo di proroga gli organi di amministrazione, attiva, consultiva e di controllo di enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e gli organi ed organismi comunque regolati da legge regionale scaduti debbono essere ricostituiti.

     2. Nei casi in cui il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita al suo Presidente, il quale deve comunque esercitarla entro il termine medesimo.

     3. Per le nomine effettuate in regime di potere sostitutivo, il Presidente del Consiglio regionale è tenuto a dare atto che le persone nominate sono in possesso dei necessari requisiti.

     4. Per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale, nel caso in cui la stessa non proceda almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale, il quale deve comunque esercitarla entro il termine medesimo. In caso di esercizio del potere sostitutivo il Presidente della Giunta regionale è tenuto a dare atto che le persone nominate sono in possesso dei necessari requisiti.

     5. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

     6. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

     7. Il Presidente del Consiglio regionale, nei casi di cui al comma 2, è responsabile dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla sua condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale nella condotta omissiva.

     8. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di cui al comma 4, è responsabile dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla sua condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale nella condotta omissiva.

 

     Art. 7. (Sospensione, decadenza e dimissioni dei soggetti nominati o designati).

     1. Nei confronti dei soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge operano di diritto le cause di sospensione previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

     2. I soggetti di cui al comma 1 decadono di diritto dalla carica ricoperta dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione per le ipotesi contemplate dall'articolo 59, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

     3. Ciascun soggetto nominato o designato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale la perdita di uno dei requisiti, nonché il verificarsi di una causa ostativa alla nomina o alla designazione medesima, di una causa di sospensione e di decadenza dalla carica non rilevabili d'ufficio.

     4. I soggetti di cui al comma 1 possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare, qualora nell'ambito delle proprie funzioni gli stessi:

     a) commettano ripetute e gravi violazioni di legge debitamente accertate;

     b) compiano gravi irregolarità nella gestione dell'Ente debitamente accertate;

     c) cagionino con il proprio comportamento un'oggettiva impossibilità di funzionamento dell'organo di cui fanno parte;

     d) violino ripetutamente i programmi, gli indirizzi e le direttive adottate dal Consiglio regionale.

     5. Il Consiglio regionale provvede, entro quindici giorni dalla comunicazione della dichiarazione di decadenza o di sospensione da parte del legale rappresentante dell'organismo interessato, a sostituire o a surrogare temporaneamente i soggetti dichiarati decaduti o sospesi. Entro il medesimo termine il Consiglio regionale provvede alla sostituzione del soggetto dimissionario o che venga meno per qualsiasi altra ragione. In difetto provvede il Presidente del Consiglio regionale entro e non oltre i cinque giorni successivi.

     6. In caso di sostituzione a seguito di decadenza o di dimissioni e di surroga temporanea a seguito di sospensione, non si procede alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2.

     7. Ai fini del presente articolo, per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale, provvede la Giunta medesima o il suo Presidente.

 

     Art. 8. (Disposizioni transitorie).

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono effettuate o rinnovate tutte le nomine negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione, nelle società a partecipazione regionale e in organi e organismi comunque regolati da legge regionale [3].

     1 bis. Per le nomine riguardanti gli enti, le cui proposte legislative di riordino risultino essere state presentate alla data del 31 agosto 2002, il termine di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 2 agosto 2002 n. 16, è di centottanta giorni [4].

     2. Nei casi in cui il Consiglio regionale non provveda almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui ai comma 1 e 1 bis, provvede il Presidente del Consiglio stesso entro e non oltre lo stesso termine [5].

     3. Le nomine e le designazioni in organi ed organismi non riconducibili a quelli previsti ai comma 1 e 1 bis, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già effettuate continuano ad avere efficacia sino alle scadenze previste dai rispettivi ordinamenti [6].

     4. Per i fini di cui ai commi 1, 1 bis e 2:

     a) i bandi emanati, ai sensi della legge regionale 22 aprile 1993 n. 11, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi revocati;

     b) tutti i procedimenti attivati ai sensi della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano il loro corso;

     c) le domande pervenute a seguito di procedimenti attivati ai sensi della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono da considerarsi manifestazioni di disponibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 2, valide per le nomine e le designazioni da effettuare in fase di prima applicazione della presente legge;

     d) coloro che risultano già nominati, ai sensi della legge regionale 22 aprile 1993 n. 11, negli organi ed organismi di cui al comma 1 decadono dalle funzioni con l'assunzione delle stesse da parte di coloro che sono nominati in attuazione delle presenti disposizioni transitorie [7].

 

     Art. 9. (Abrogazione).

     1. Sono abrogate la legge regionale 22 aprile 1993 n. Il, così come integrata e modificata, ed ogni altra norma non compatibile con la presente legge.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 15.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 27 settembre 2002, n. 22.

[3] Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi da ultimo l’art. 1 della L.R. 6 giugno 2003, n. 24.

[4] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 27 settembre 2002, n. 22.

[5] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 27 settembre 2002, n. 22.

[6] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 27 settembre 2002, n. 22.

[7] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 27 settembre 2002, n. 22.