§ 5.1.71 - R.R. 2 marzo 2009, n. 4.
Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 2 "Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:02/03/2009
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell’articolo 11 bis nel regolamento regionale 2/2008)
Art. 2.  (Norma transitoria)


§ 5.1.71 - R.R. 2 marzo 2009, n. 4.

Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 2 "Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione dell'articolo 20 quaterdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36"

(B.U. 5 marzo 2009, n. 22)

 

Art. 1. (Inserimento dell’articolo 11 bis nel regolamento regionale 2/2008)

1. Dopo l’articolo 11 del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 2 (Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione dell’articolo 20 quaterdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36), è aggiunto il seguente:

“Art. 11 bis

(Decorrenza)

1. Gli effetti del presente regolamento decorrono dal 1° gennaio 2011, salvo il caso in cui l’applicazione dei criteri ivi stabiliti comporti un canone più favorevole per gli assegnatari.”.

 

     Art. 2. (Norma transitoria)

1. Fino al 1° gennaio 2011, il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è calcolato con le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa previgente alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 2/2008, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 bis del regolamento regionale 2/2008, introdotto dall’articolo 1 del presente regolamento.

2. Gli aumenti dei canoni corrisposti in applicazione del regolamento regionale 2/2008 dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, sono rimborsati dagli enti gestori in compensazione nelle mensilità successive all’entrata in vigore del presente regolamento.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli enti gestori trasmettono alla Giunta regionale una relazione dettagliata sull’esito delle verifiche effettuate ai sensi della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), relative alla permanenza in capo agli assegnatari dei requisiti previsti dalla legge medesima, ai fini della decadenza.