Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 30/01/2012 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 5) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 6) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 7) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 8) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 9) |
Art. 7. (Sostituzione della Tabella 2 e dell Esempio applicativo Tabella 2 dell'Alleg. A) |
Art. 8. (Norme transitorie e finali) |
§ 5.1.79 - R.R. 30 gennaio 2012, n. 2.
Ulteriori modifiche al Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 2 "Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione dell'articolo 20 quaterdecies della Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 36".
(B.U. 9 febbraio 2012, n. 16)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del
"2 bis. I parametri di valutazione della capacità economica di cui al comma 2 sono integrati dai seguenti:
a) la franchigia da applicare alla valutazione del patrimonio mobiliare della famiglia dell'assegnatario è incrementata di euro 5.000,00 rispetto all'importo individuato dalla tabella 1, parte II, lettera b) allegata al
b) concorre alla determinazione della capacità economica degli assegnatari il reddito derivante da assegni sociali, pensioni sociali, pensioni di invalidità civile, pensione di reversibilità relativa all'annualità fiscale cui si riferisce la dichiarazione ISEE, maggiorazioni sociali delle pensioni, altri redditi percepiti all'estero.
2 ter. Ai fini del presente regolamento, la capacità economica degli assegnatari valutata con i parametri di cui al presente articolo è indicata come valore ISEE-ERP.".
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 5)
1. L'articolo 5 del r.r . 2/2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Fasce di capacità economica degli assegnatari)
1. Ai fini del presente regolamento vengono individuate le seguenti fasce di valore ISEE-ERP nelle quali collocare gli assegnatari:
a) fascia di protezione sociale (Fascia A): valore ISEE-ERP non superiore all'importo di n. 1,5 assegni sociali INPS. A tale fascia possono accedere solo gli assegnatari con valore ISEE-ERP composto da: lavoro dipendente o assimilato; lavoro non dipendente a carattere occasionale; pensione; trattamento di cassaintegrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione; sussidi assistenziali; assegno del coniuge separato o divorziato; rendite immobiliari e redditi da patrimonio purché complessivamente non superiori a euro 500,00;
b) fascia di permanenza nell'assegnazione (Fascia B):
1) valore ISEE-ERP non superiore all'importo di n. 2 assegni sociali INPS (Fascia B1);
2) valore ISEE-ERP non superiore all'importo di n. 3 assegni sociali INPS (Fascia B2);
3) valore ISEE-ERP non superiore al doppio del limite di reddito stabilito per l'accesso (Fascia B3);
c) fascia di decadenza (Fascia C): valore ISEE-ERP superiore al doppio del limite di reddito stabilito per l'accesso.
2. Il valore ISEE-ERP dei nuclei familiari monopersonali o composti esclusivamente da persone di età superiore a sessantacinque anni, collocati nella fascia di reddito "A", è diminuito del 20 per cento. La diminuzione percentuale non è cumulabile.".
Art. 3. (Modifiche all'articolo 6)
1. Il comma 1 dell'articolo 6 del r.r 2/2008 è sostituito dal seguente:
"1. Per procedere al calcolo del canone locativo vengono individuati i seguenti coefficienti moltiplicatori di abbattimento del canone oggettivo:
a) 0,40 per le famiglie collocate nella Fascia A di valore ISEE-ERP;
b) 0,50 per le famiglie collocate nella Fascia B1 di valore ISEE-ERP;
c) 0,60 per le famiglie collocate nella Fascia B2 di valore ISEE-ERP;
d) 0,70 per le famiglie collocate nella Fascia B3 di valore ISEE-ERP.".
2. Al comma 2 dell'articolo 6 del
Art. 4. (Modifiche all'articolo 7)
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del
"1. In relazione alle fasce di capacità economica di appartenenza vengono stabiliti i seguenti limiti minimi e massimi di canone locativo:
a) per la Fascia A:
1) canone minimo pari a 30 euro/mese da aggiornare annualmente, con decorrenza 1° gennaio 2009, in base alla variazione degli indici ISTAT secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, ovvero pari al 10 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario, se maggiore;
2) canone massimo non superiore al 18 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario;
b) per la Fascia B:
1) Fascia B1: canone minimo pari al 10 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario; canone massimo non superiore al 20 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario;
2) Fascia B2: canone minimo pari al 12 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario; canone massimo non superiore al 21 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario;
3) Fascia B3: canone minimo pari al 14 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario; canone massimo non superiore al 22 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario;
c) per la Fascia C il canone minimo è pari al 100 per cento del canone oggettivo.
2. L'assegnatario che, pur avendo un valore ISEE-ERP inferiore, viene collocato in fascia B1 in ragione della natura del suo reddito, corrisponde un canone minimo non inferiore al 10 per cento della soglia minima di valore ISEE-ERP stabilita per la medesima fascia B1.".
Art. 5. (Modifica all'articolo 8)
1. Al comma 3 dell'articolo 8 del
Art. 6. (Modifiche all'articolo 9)
1. Ai commi 2 e 4 dell'articolo 9 del
Art. 7. (Sostituzione della Tabella 2 e dell Esempio applicativo Tabella 2 dell'Alleg. A)
1. La Tabella 2 e l'Esempio applicativo tabella 2 di cui all'Allegato A al r.r. 2/ 2008 sono sostituiti dalla Tabella 2 e dall'Esempio applicativo tabella 2 di cui all'Allegato A al presente regolamento.
Art. 8. (Norme transitorie e finali)
1. Nell'anno 2012 i canoni locativi non possono subire, per effetto delle modifiche introdotte con il presente regolamento, aumenti superiori al 50 per cento rispetto ai canoni dell'anno 2011, salvo che gli incrementi siano determinati da nuovi cespiti di reddito familiare.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente regolamento e dell'articolo 5, comma 1, del
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente regolamento e dell'articolo 5, comma 2, del
Allegato A
Tabella 2 (Conversione della tipologia edilizia OMI, in caso di quotazione mancante)
1 |
2 |
3 |
Tipologia edilizia OMI |
Tipologia edilizia OMI |
Coefficiente correttivo |
DA: |
A: |
|
Abitazioni signorili |
Ville e villini |
|
Ville e villini |
Abitazioni civili |
:1,20 |
Abitazioni civili |
Abitazioni tipiche |
|
Abitazioni tipiche |
Abitazioni economiche |
:1,10 |
Box |
Posto auto coperto |
:1,20 |
Posto auto coperto |
Posto auto scoperto |
:1,20 |
Esempio applicativo tabella 2
Ipotesi: unità immobiliare di categoria catastale A/4 (abitazione di tipo popolare)
Tipologia edilizia OMI corrispondente = Abitazione economica (vedi tabella 1)
Quotazione mancante
Tipologia edilizia OMI più prossima censita: abitazione civile
valore di mercato (OMI) minimo: x
valore di mercato (OMI) massimo: y
media aritmetica (x + y): 2
coefficiente (tabella 1): 1,05
coefficiente (tabella 2): 1,10
RISULTATO DELLA CONVERSIONE (x + y): 2 : 1,05 : 1,10