Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 informazione e cultura |
Data: | 13/07/1981 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Finalità della legge. |
Art. 2. Attività di prosa. |
Art. 3. Attività musicali. |
Art. 4. Cinema e audiovisivi. |
Art. 5. Attività culturali di interesse locale. |
Art. 6. Iniziative culturali diverse. |
Art. 7. Programmazione degli interventi e piano di riparto. |
Art. 8. Disposizioni transitorie. |
Art. 9. Disposizioni finanziarie. |
§ 3.5.4 - Legge Regionale 13 luglio 1981, n. 16. [1]
Promozione delle attività culturali.
(B.U. 16 luglio 1981, n. 70)
Art. 1. Finalità della legge.
La Regione Marche, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto e in attesa delle riforme previste dall'art. 49 del
In concorso con lo Stato e gli enti locali, la Regione sostiene i programmi dei comuni e ne asseconda l'iniziativa con particolare riguardo alle manifestazioni di interesse regionale e nazionale.
La Regione favorisce altresì la diffusione di centri culturali polivalenti operando per una qualificata e diffusa iniziativa fondata sulla libertà di espressione, tesa alla più ampia circolazione delle idee e alla pluralità dei centri produttivi ed organizzativi.
Favorisce infine la creazione e il potenziamento di iniziative di produzione, di ricerca e di sperimentazione e lo sviluppo
dell'associazionismo e della cooperazione.
Art. 2. Attività di prosa. [2]
[La Regione favorisce lo sviluppo e la diffusione dell'attività di prosa, partecipando in particolare al finanziamento dell'associazione teatrale degli enti locali marchigiani promossa dall'Anci e dall'Upi regionali e delle manifestazioni teatrali di rilevante prestigio e di riconosciuto interesse culturale e regionale, nazionale e internazionale.]
Art. 3. Attività musicali. [3]
[La Regione favorisce i programmi nel settore lirico e sinfonico e concorre al finanziamento di:
a) teatri di tradizione delle Marche riconosciuti ai sensi della
b) complessi orchestrali, corali e di balletto di interesse regionale a carattere professionale, stabili o semistabili, aventi sede nel territorio regionale, preferibilmente in rapporto funzionale con conservatori e scuole musicali della regione;
c) manifestazioni musicali di rilevante prestigio e di riconosciuto interesse culturale regionale e nazionale.]
Art. 4. Cinema e audiovisivi. [4]
[La Regione, al fine di diffondere la cultura cinematografica e promuovere la comunicazione audiovisuale:
a) partecipa al finanziamento di manifestazioni e rassegne qualificate a livello nazionale o internazionale e comunque di riconosciuto interesse regionale;
b) favorisce, con propri finanziamenti in concorso con enti locali e istituzioni culturali autonome, la costituzione di una cineteca regionale;
c) favorisce, anche con propri finanziamenti, la formazione di circuiti cinematografici pubblici e privati e comunque non commerciali, atti a diffondere e qualificare la cultura cinematografica.]
Art. 5. Attività culturali di interesse locale.
La Regione, al fine di incrementare le attività culturali di interesse locale promosse da enti, istituzioni, cooperative, associazioni o altri soggetti, predispone annualmente un piano di finanziamento di attività culturali nei comuni marchigiani, sulla base di proposte deliberate dai rispettivi consigli.
Art. 6. Iniziative culturali diverse.
Nel piano di cui all'art. 7 sono altresì indicati i contributi attraverso i quali la Regione concorre al finanziamento di attività culturali di indiscusso prestigio e di evidente interesse regionale e nazionale non rientranti nei precedenti articoli promosse da enti, istituzioni, cooperative e associazioni.
La Regione contribuisce inoltre finanziariamente alla valorizzazione di iniziative, manifestazioni e rassegne di interesse non esclusivamente locale che rievochino aspetti della tradizione e del costume marchigiani.
Art. 7. Programmazione degli interventi e piano di riparto. [5]
Art. 8. Disposizioni transitorie.
La scadenza per la presentazione delle domande per il finanziamento di iniziative o programmi svolti o da svolgere nel biennio 1980/81, prevista dal primo comma del precedente articolo, è fissata, limitatamente all'anno in corso, al quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
La giunta regionale, limitatamente all'anno 1981, tenuto conto delle domande pervenute, propone al consiglio regionale, entro i successivi quarantacinque giorni, il piano di riparto dei contributi.
Art. 9. Disposizioni finanziarie. [6]
[1] Abrogata dall'art. 26 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[6] Articolo abrogato, con decorrenza 1 gennaio 1998, dall'art. 10 della