§ 3.5.19 - Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 20.
Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 informazione e cultura
Data:04/06/1996
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.5.19 - Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 20. [1]

Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche.

(B.U. 13 giugno 1996, n. 39).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, considerato il rilevante interesse culturale nazionale ed internazionale delle manifestazioni musicali organizzate dall'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dall'Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione, la loro funzione turistica ed il fondamentale ruolo da esse svolto per la promozione dell'immagine delle Marche nel mondo, concede a ciascuno dei due enti, per il triennio 1996-1998, un contributo annuo di lire 1.100 milioni, allo scopo di sostenere finanziariamente le loro iniziative.

     2. Il trasferimento dei contributi agli enti di cui al comma 1 avviene annualmente sulla base di una deliberazione della Giunta regionale, tale atto viene deliberato non oltre il 31 marzo di ciascun anno, previa presentazione dei programmi. Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno gli Enti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare alla Giunta regionale una relazione sulle attività ed iniziative svolte nonché il rendiconto completo delle spese sostenute.

     3. Il materiale destinato alla promozione dell'immagine e alla pubblicizzazione delle attività programmate dagli enti di cui al comma 1 deve riportare il luogo e l'intestazione della Regione.

     4. La Regione può avvalersi della collaborazione degli enti di cui al comma 1 per l'organizzazione di iniziative culturali regionali riferite alle rispettive attività di settore.

     5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli concessi da altre leggi regionali.

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa di lire 2.200 milioni da ripartire in parti uguali tra l'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e l'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione.

     2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:

     a) per l'anno 1996 mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del medesimo anno, partita n. 15 dell'elenco n. 1;

     b) per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita n. 15 dell'elenco n. 1.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte:

     a) per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno, con la denominazione "Intervento della Regione a favore dell'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.200 milioni;

     b) per gli anni 1997 e 1998 a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 2.200 milioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 3 aprile 2009, n. 11.