Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 parchi e riserve |
Data: | 09/06/1997 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Funzioni del commissario). |
Art. 2. (Nomina e durata del commissario). |
Art. 3. (Collaborazione degli enti locali). |
Art. 4. (Deroga e modifica alla l.r. 16 settembre 1996, n. 26). |
Art. 5. (Proroga dei termini previsti dalla l.r. 19 gennaio 1996, n. 1 «Modifiche delle leggi regionali istitutive dei parchi Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie Bergamasche, Orobie [...] |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.7.157 - L.R. 9 giugno 1997, n. 17. [1]
Commissariamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como.
(B.U. 13 giugno 1997, n. 24 - S.O. n. 1).
Art. 1. (Funzioni del commissario).
1. Per i parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como, istituiti rispettivamente con le leggi regionali 16 aprile 1988, n. 18, 15 settembre 1989, n. 56, 4 marzo 1993, n. 10, viene nominato un commissario straordinario regionale con le seguenti funzioni:
a) adempimenti per l'organizzazione dei consorzi gestori dei parchi ai sensi della
b) adempimenti per l'adozione della carta e del regolamento dell'attività venatoria, da approvarsi dalla giunta regionale, previo parere della commissione regionale competente, in sostituzione del regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria, di cui all'art. 13, comma 5, della
c) adempimenti per l'adozione delle proposte dei piani territoriali di coordinamento dei parchi con le procedure di cui all'art. 19 della
d) adempimenti relativi alla conferenza degli enti locali prevista dall'art. 22, comma 1, lettera a), della
Art. 2. (Nomina e durata del commissario).
1. Il commissario straordinario di cui all'art. 1 viene nominato con deliberazione della giunta regionale.
2. Il commissario straordinario può nominare un subcommissario per ciascuno dei parchi regionali dell'Oglio Nord e della Spina Verde di Como e sino a due subcommissari per le Orobie Bergamasche.
3. Il commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dell'assemblea consortile ai sensi dell'art. 12, comma 8, della
Art. 3. (Collaborazione degli enti locali).
1. I comitati di cui all'art. 22, comma 2, della
2. Le province e le comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle leggi istitutive dei parchi e collaborano con il commissario straordinario regionale negli adempimenti per l'adozione delle proposte dei piani territoriali di coordinamento dei parchi.
Art. 4. (Deroga e modifica alla
1. La procedura di controllo sostitutivo prevista dal comma 4 dell'art. 12 della
2. [2].
Art. 5. (Proroga dei termini previsti dalla
1. I termini per l'adozione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como, di cui all'art. 1, comma 2, della
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 205 della
[2] Sostituisce l'art. 12, comma 9, della