Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 parchi e riserve |
Data: | 19/01/1996 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia e dei termini per l'adozione del piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie [...] |
Art. 2. (Modifica ed integrazione della composizione degli enti gestori dei parchi regionali Valle del Lambro, Adda Nord, Adda Sud e dei Colli di Bergamo). |
Art. 3. (Modifica dell'art. 11 della l.r. 15 settembre 1989, n. 57, istitutiva del parco delle Orobie valtellinesi). |
Art. 4. (Abrogazione di norme). |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.7.134 - L.R. 19 gennaio 1996, n. 1. [1]
Modifiche delle leggi regionali istitutive dei parchi Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde di Como, Adda Nord, Adda Sud, Colli di Bergamo.
(B.U. 20 gennaio 1996, n. 3 - 1° S.O.).
Art. 1. (Proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia e dei termini per l'adozione del piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde di Como).
1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nel territorio dei parchi regionali valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde di Como, di cui rispettivamente all'art. 8 della
2. I termini per l'adozione del piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali di cui al precedente comma sono prorogati fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge [2].
3. Qualora l'ente gestore del parco non abbia deliberato l'adozione della proposta di piano entro il termine di cui al precedente secondo comma, vi provvede la giunta regionale ai sensi della
Art. 2. (Modifica ed integrazione della composizione degli enti gestori dei parchi regionali Valle del Lambro, Adda Nord, Adda Sud e dei Colli di Bergamo).
1. Nel consorzio di gestione del parco naturale dell'Adda Nord, di cui al primo comma dell'art. 3 della
2. Nel consorzio di gestione del parco naturale dell'Adda Sud, di cui al primo comma dell'art. 3 della
3. Il consorzio di gestione del parco naturale della Valle del Lambro, di cui al primo comma dell'art. 3 della
4. Dal consorzio di gestione del parco dei Colli di Bergamo, di cui al secondo comma dell'art. 1 della
5. In conformità a quanto disposto dal presente articolo gli enti gestori dei parchi ivi citati adeguano i propri statuti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. (Modifica dell'art. 11 della
Art. 4. (Abrogazione di norme).
1. E' abrogato l'art. 2 della
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 205 della
[2] I termini di cui al presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 1997 per effetto dell'art. 5 della
[3] Sostituisce il 6° comma, art. 11, della