§ 4.4.1027 - D.G.R. 27 febbraio 1998, n. 6/34857 .
Approvazione dei criteri e modalità per l'accesso ai contributi Regionali in conto abbattimento interessi sui mutui concessi dalla Cassa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:27/02/1998
Numero:6


Sommario
Art. 4 


§ 4.4.1027 - D.G.R. 27 febbraio 1998, n. 6/34857 .

Approvazione dei criteri e modalità per l'accesso ai contributi Regionali in conto abbattimento interessi sui mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione di opere di cui alla L.R. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche» e alla L.R. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento».

(B.U. 20 marzo 1998, n. 11, V suppl. straord.)

 

La Giunta regionale

Vista la L.R. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche» e successive modifiche;

Vista la L.R. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento» e successive modifiche;

Vista la L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 «Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34», che ha modificato le leggi regionali suddette;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi» e successive modifiche;

Preso atto che l'art. 12 della suddetta L. 7 agosto 1990, n. 241, subordina la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, alla predeterminazione e pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto necessario attenersi a quanto sopra anche al fine di garantire sia i richiedenti che la pubblica amministrazione circa l'individuazione degli enti ammissibili al finanziamento nonché i tipi di intervento che possono giovarsi della priorità del finanziamento;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della L. 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

 

 

- di approvare ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1991, n. 241 , i criteri e modalità per l'accesso ai contributi Regionali in conto abbattimento interessi sui mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, di cui all'allegato parte integrante del presente atto, per la realizzazione di opere di cui alla L.R. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche» e alla L.R. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento», così come modificate dalla L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 «Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi della L.R. 31 marzo 1978, n. 34»;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

- di disporre un'adeguata diffusione dei contenuti della presente delibera con diverse forme di comunicazione.

 

 

Premessa

L'esigenza di dare concreta attuazione al Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), in una Regione altamente urbanizzata come la Lombardia assume particolare importanza, tra gli obiettivi strategici della programmazione Regionale.

A tal fine la Giunta Regionale, con Delib.G.R. 17 ottobre 1997, n. 31806, ha provveduto ad inserire nel Programma Regionale di Sviluppo l'attività di progetto 6.1.3 «Interventi straordinari di prima attuazione del P.R.R.A.», quale nuova attività definita come progetto con priorità assoluta, di classe A.

La scelta della Regione di operare in modo prioritario nel settore igienico-sanitario, si basa sulle seguenti considerazioni:

- difficoltà per gli EE.LL. (in particolare per i comuni sotto i 5000 abitanti) di far fronte con le scarse risorse finanziarie disponibili ai notevoli fabbisogni per la realizzazione delle opere;

- ritardi nell'attuazione della legge Galli, che dovrebbe consentire l'autofinanziamento delle opere necessarie, attraverso il recupero tariffario degli oneri finanziari;

- concorrere alle politiche di sviluppo occupazionale, ottimizzando le risorse regionali già messe a disposizione, a favore degli EE.LL. in questo settore;

- attivazione di un processo di collaborazione e sussidiarietà nell'azione dei vari enti (regione, provincia e comuni) cointeressati nella programmazione e attivazione di interventi nel settore.

L'importanza che riveste tale ambito, anche alla luce delle sopracitate considerazioni, ha indotto la Regione ad assumere un ruolo di sostegno e di rappresentanza delle esigenze della componente più delicata ed importante del sistema delle autonomie. Tale ruolo si evidenzia attraverso:

- l'attivazione di un piano di interventi mediante la concessione di mutui ventennali per l'importo complessivo fino a 1000 miliardi di lire;

- un contributo in conto abbattimento interessi con una disponibilità annua di 32 miliardi di lire per un periodo relativo ai primi 5 anni mediante un finanziamento «significativo» (fino al 50% e fino al 90% del tasso di interesse applicato dalla Cassa DD.PP.) in grado di incentivare la programmazione e smobilitare risorse a livelli diversi;

- il rispetto dei principi della legge «Galli» che una volta a regime, individua nella leva tariffaria il meccanismo con cui far fronte agli oneri necessari allo sviluppo nel settore;

- l'impegno per la Regione e gli EE.LL., per quanto di competenza, a portare a regime il nuovo sistema gestionale previsto dalla legge «Galli» in un lasso di tempo ristretto e nel contempo compatibile con la complessità delle problematiche.

La predisposizione di criteri e modalità di accesso ai contributi in argomento, oltre che rispettare il dettato normativo, risulta indispensabile per il raccordo tra programmazione regionale, programmazione locale e strumenti finanziari attuativi.

 

 

Criteri e modalità per l'accesso ai contributi Regionali in conto abbattimento interessi sui mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti, per la realizzazione di opere di cui, alla L.R. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche» e alla L.R. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento».

Scadenza per la presentazione delle domande

Le domande per l'accesso al contributo, unitamente alla documentazione di seguito indicata, devono pervenire al protocollo della Giunta Regionale (orario di apertura al pubblico 9-12, 14,30-16,30, venerdì pomeriggio e sabato esclusi) via F. Filzi n. 22, 20124 Milano, entro le ore 12,00 del 29 maggio 1998.

Le domande di contributo costituiscono altresì richiesta di adesione di massima alla Cassa depositi e prestiti per la concessione dei finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi.

Soggetti che possono presentare la domanda

Gli Enti istituzionalmente destinatari dei contributi sono:

a) i Comuni;

b) i Consorzi:

- fra Comuni

- misti, fra Comuni ed altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria;

c) le Comunità montane;

d) le Aziende speciali di Comuni;

e) le Società per Azioni che gestiscono pubblici servizi, purché gli Enti locali territoriali ne detengano la maggioranza del capitale.

Entità del contributo

Per il finanziamento del Piano, la Cassa depositi e prestiti interviene a sostegno dei soggetti sopra elencati, mediante la concessione di mutui ventennali per l'importo complessivo fino a 1000 miliardi di lire.

La Regione concede, ai beneficiari di cui al punto precedente un contributo, in conto abbattimento interessi fino al 50% della quota annua dovuta (con una disponibilità annua di 32 miliardi di lire), a partire dalla decorrenza dell'ammortamento, per un periodo relativo ai primi 5 anni.

Tale limite percentuale non si applica ai Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti residenti ed ai Comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti residenti, ai quali possono essere concessi contributi, in conto abbattimento interessi, fino al 90%.

Il saggio di interesse è quello vigente al momento della contrazione del mutuo. L'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP., decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la concessione. È tuttavia possibile, in virtù del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539, su richiesta dell'ente mutuatario, far decorrere l'ammortamento dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello della concessione; l'istanza deve essere contenuta nella stessa domanda di mutuo.

I mutui vengono posti in ammortamento mediante rate semestrali costanti posticipate comprensive di capitale ed interesse, da corrispondere alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

È fatto divieto di affidare i lavori prima che sia intervenuta la formale concessione del mutuo e l'approvazione del progetto esecutivo con decreto del Direttore Generale Opere Pubbliche e protezione Civile.

Documenti richiesti

Le domande di contributo, firmate dal legale rappresentante dell'Ente e dal responsabile del procedimento, devono contenere allegati obbligatoriamente gli atti di seguito riportati (a pena di inammissibilità della domanda).

1) Provvedimento di approvazione del progetto da parte dell'organo competente.

- Il provvedimento di approvazione deve contenere i dati relativi al costo dell'intervento, alla copertura finanziaria dei costi delle opere da finanziare con l'indicazione delle risorse proprie (autofinanziamento) già disponibili e quelle da reperire mediante mutuo oggetto della richiesta e la data entro la quale l'Ente intende far decorrere l'ammortamento del mutuo;

2) Progetto preliminare.

- Il livello minimo di progettazione richiesto è il progetto preliminare, che deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

Il progetto deve contenere la cartografia in scala 1:10000 (C.T.R.), le planimetrie, le sezioni tipo, il profilo longitudinale.

Deve contenere, inoltre, la quantità delle opere da realizzare con il relativo costo, la stima dei lavori e delle eventuali attrezzature richieste e di quant'altro occorra alla realizzazione dell'intervento (IVA, spese tecniche, imprevisti), nonché tutti gli elementi che concorrono alla fruibilità dell'opera, intesa come immediata funzionalità della stessa, che dovrà essere dettagliatamente descritta in apposito capitolo.

3) Conformità al P.R.R.A.

Il parere di conformità dell'intervento alle previsioni del P.R.R.A. rappresenta un presupposto indispensabile per accedere al contributo. L'Ente proponente deve acquisire perciò in via preliminare tale parere dall'Amministrazione Provinciale di appartenenza, che può dare indicazioni sulle priorità dell'intervento sulla base della fattibilità del medesimo.

4) Scheda di valutazione degli interventi.

Gli interventi, finalizzati all'attuazione del P.R.R.A., sono articolati in 3 ambiti funzionali:

- pubblici servizi di collettamento e depurazione;

- pubblici servizi di fognature;

- pubblici servizi di acquedotto.

La scheda di valutazione delle opere, ai fini della presente iniziativa, deve essere compilata, dal soggetto attuatore dell'intervento ed allegata alla documentazione obbligatoria.

Le schede sono composte da una parte generale in cui è indicata la localizzazione dell'intervento, le informazioni di carattere economico, istituzionale e tecnico amministrativo; e da una parte relativa agli aspetti tecnici nella quale è indicata la descrizione dell'intervento e la stima dei benefici indotti dalla realizzazione delle opere.

A tale scopo sono state predisposte le seguenti schede:

scheda A, relativa all'ambito depurazione;

scheda B, relativa all'ambito fognature e collettamento;

scheda C, relativa all'ambito acquedotti.

Procedura per la selezione dei progetti

I progetti proposti vengono esaminati da un gruppo di lavoro, costituito per l'attuazione dell'attività di progetto 6.1.3. «Interventi straordinari per la prima attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque», composto da funzionari delle Direzioni Generali Opere Pubbliche e Protezione Civile, Tutela Ambientale ed Enti Locali. Le risultanze dell'istruttoria determinano la graduatoria finalizzata anche all'assegnazione del contributo Regionale.

La graduatoria indica per ciascun progetto:

- il tipo di intervento;

- il soggetto attuatore;

- l'ammontare complessivo del costo delle opere;

- l'importo del mutuo da attivare con la Cassa DD.PP.;

- i tempi di realizzazione;

- la quota annuale di contributo regionale, che comunque sarà ridefinita al momento dell'assunzione definitiva del mutuo.

L'approvazione della graduatoria ha valore di domanda di finanziamento alla Cassa DD.PP..

La Cassa depositi e prestiti dà l'adesione di massima in ordine ai progetti indicati nella graduatoria, approvata con deliberazione della Giunta Regionale, e provvede successivamente a richiedere ai singoli Enti gli atti istruttori per la concessione del mutuo.

Entro un anno dalla data dell'adesione di massima, per gli Enti che non si sono attivati ai fini della concessione definitiva del mutuo, la Regione provvederà alla revoca della promessa di contributo.

Conferma del contributo

La conferma del contributo Regionale avverrà mediante l'emissione di un decreto da parte del Direttore Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile, a seguito della presentazione, tramite l'Ufficio Provinciale del Genio Civile, della seguente documentazione:

- progetto esecutivo;

- delibera di approvazione del progetto, contenente l'indicazione della copertura finanziaria dello stesso;

- piano di ammortamento del mutuo rilasciato dalla Cassa depositi e prestiti;

accompagnata dal parere sul progetto esecutivo dell'Ufficio Provinciale del Genio Civile o della CTAR, ai sensi della L.R. 24/95.

Erogazione del Contributo Regionale

Il contributo Regionale è erogato per i primi 5 anni, in corrispondenza alle rate di ammortamento del mutuo.

Entro il 2° esercizio successivo a quello nel quale viene assunto l'impegno relativo alla prima annualità del contributo regionale, deve essere certificato l'effettivo inizio dei lavori mediante la trasmissione, tramite l'Ufficio Provinciale del Genio Civile, del verbale di consegna lavori e dell'attestazione di inizio degli stessi e della copia del contratto.

Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la decadenza di diritto del contributo e la restituzione delle quote già erogate.

L'ultimazione dei lavori, attestata dagli enti beneficiari mediante la trasmissione del relativo certificato, integrata successivamente dal certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra Ente e Regione relativa alla spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera, non può superare la fine del 4° esercizio successivo a quello nel quale viene assunto l'impegno relativo alla prima annualità del contributo regionale.

La Giunta Regionale può disporre nuovi termini per l'ultimazione dei lavori, su richiesta motivata degli enti beneficiari, dandone comunicazione al Consiglio Regionale entro 10 giorni.

Varianti di progetto

Eventuali varianti progettuali, che intervengano successivamente alla concessione del mutuo o eventuali modifiche del beneficiario, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale delle OO.PP. e Protezione Civile, previo parere dell'Ufficio Provinciale del Genio Civile.

Priorità degli interventi

Gli interventi verranno finanziati secondo le priorità di seguito riportate.

ACQUEDOTTI:

- realizzazione di opere volte a superare le situazioni di crisi rispetto ai requisiti di potabilità prescritti dal D.P.R. 236/88 (vedi deroghe in atto per sostanze indesiderabili), di cui al Decreto Interministeriale 29 dicembre 1997 «Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità della acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lombardia», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 3 del 5 gennaio 1998;

- realizzazione delle opere necessarie ad assicurare l'approvvigionamento idropotabile da acquedotto alle popolazioni attualmente non servite;

- interventi di risanamento/ristrutturazione delle opere esistenti.

FOGNATURE:

- realizzazione di reti fognarie nelle zone attualmente sprovviste del servizio; a tal proposito si fa osservare che la direttiva 91/271/CEE prevede, tra l'altro, che, per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate «aree sensibili» [*], gli Stati membri garantiscano che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998;

- costruzione e/o ristrutturazione delle fognature finalizzate alla protezione delle fonti di approvvigionamento di acque potabili (in particolare quelle già interessate da inquinamento da nitrati), comprese quelle previste dal settore funzionale pubblici servizi di acquedotto;

- completamento degli interventi mirati a consentire il raggiungimento di una più elevata utilizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione esistenti.

COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE:

- realizzazione e completamento di opere di collettamento e depurazione in zone attualmente sprovviste di tali servizi; a tal proposito si fa osservare che la direttiva CEE suddetta, prevede che gli Stati membri provvedano affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili [*], ad un trattamento spinto al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.;

- costruzione e/o ristrutturazione delle opere di collettamento e depurazione finalizzate alla protezione delle fonti di approvvigionamento di acque potabili, comprese quelle previste dal settore funzionale pubblici servizi di acquedotto.

- realizzazione delle infrastrutture necessarie alla salvaguardia del sistema lacuale lombardo e di quelle ricadenti nelle aree dei parchi;

Attribuzione dei punteggi

Allo scopo di definire le priorità degli interventi proposti sono stabiliti i seguenti punteggi relativi alle sottoindicate voci.

 

 

 

 

 

 

N. abitanti residenti 

1000 

10 punti 

 

3000 

5 punti 

 

5000 

3 punti, se ricadenti in Comuni Montani 

 

Finalità dell'intervento determinate sulla base delle priorità definite nel punto precedente e di quelle Provinciali  

max 30 punti 

 

Ubicazione del Comune all'interno di parchi regionali istituiti, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3 della L.R. 86/1983 

5 punti 

 

Stato di progettazione:  

 

Preliminare 

0 punti 

Definitivo 

3 punti 

Esecutivo 

5 punti 

[*] Come altresì noto, la proposta del Piano Regionale di Risanamento delle Acque attualmente all'attenzione del Consiglio Regionale prevede di individuare come aree sensibili quelle ricadenti nel bacino imbrifero dei laghi.

 

 

Scheda A

INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE DEL DISINQUINAMENTO

(L.R. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento»)

DEPURAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPURAZIONE - PARTE GENERALE 

Denominazione dell'intervento: 

 

 

Tempi di realizzazione dell'intervento: N. giorni 

 

Data di decorrenza dell'ammortamento del mutuo: 

o 01/01/1999 

o 01/01/2000 

 

Importo complessivo dell'opera: 

 

in lire. 

Importo del mutuo da attivare con la Cassa DD.PP.: 

 

in lire. 

Soggetto attuatore: 

 

Soggetto gestore: 

 

Soggetto che resterà titolare delle opere realizzate: 

 

Comune/i: 

 

Comunità montana: 

 

Consorzio: 

 

N. abitanti residenti: 

 

censimento anno 1991 

 

Caratteristiche tecniche dell'intervento: 

 

o Nuovo intervento 

o Adeguamento 

o Ampliamento 

o Completamento 

o Potenziamento 

 

o Opera completa 

o Lotto funzionale 

o Parte di un lotto 

 

 

o Ubicazione del Comune o dei comuni interessati all'intervento all'interno di parchi regionali istituiti, nel rispetto della disposizione dell'art. 3 della L.R. 86/1983 

 

Livello di progettazione data e estremi di approvazione da parte dell'organo competente. 

o Preliminare 

o Definitivo 

o Esecutivo 

 

 

Estremi di approvazione: delibera di  

 

N. 

 

data 

 

Referente 

 

Tel. 

 

Fax 

 

DEPURAZIONE - STIMA DEI BENEFICI E DESCRIZIONE INTERVENTO

 

Localizzazione impianto 

 

Bacino interessato 

 

Sottobacino 

 

Bacino lacuale eventualmente interessato 

 

Distanza dalla linea di costa 

 

Eventuali fonti di approvvigionamento idropotabile protette 

 

Eventuali inquinamenti in essere nelle fonti utilizzate 

 

Parco o parte di esso salvaguardato dall'opera 

 

Descrizione tipologia 

U.M. 

Prima 

Dopo 

Comuni serviti 

N. 

 

 

Potenzialità dell'impianto di trattamento 

mc/d 

 

 

 

a.e. 

 

 

Abitanti equivalenti trattati 

a.e. 

 

 

Tipologia di utenza trattata 

n. 

 

 

Civili 

 

 

 

Fluttuanti con pernottamento 

 

 

 

Equivalenti industriali 

 

 

 

Sostanza organica rimossa rispetto all'entrata (BOD5) 

kg/d 

 

 

 

% 

 

 

Carico di fosforo rimosso rispetto all'entrata 

kg/d 

 

 

 

% 

 

 

Carico di azoto rimosso rispetto all'entrata (N totale) 

kg/d 

 

 

 

% 

 

 

Fasi di trattamento 

 

 

 

Linea liquami 

mc 

 

 

Primario 

 

 

 

Fanghi attivi 

 

 

 

Ossidazione prolungata 

 

 

 

Filtri percolanti 

 

 

 

Nitrificazione 

 

 

 

Denitrificazione 

 

 

 

Defosfatazione 

 

 

 

Filtrazione 

 

 

 

Disinfezione 

 

 

 

Altro 

 

 

 

Linea fanghi 

 

 

 

Digestione aerobica 

 

 

 

Digestione anaerobica 

 

 

 

Disidratazione meccanica 

 

 

 

Essiccamento termico 

 

 

 

Compostaggio 

 

 

 

Incenerimento 

 

 

 

Recupero energetico 

 

 

 

Destinazione dei fanghi trattati 

 

 

 

Discarica 

 

 

 

Utilizzazione agricola 

 

 

 

Altro 

 

 

 

Completamento schema depurativo 

% 

 

 

Portata media mensile scaricata 

mc/m 

 

 

Prevista automazione 

 

 

 

Previsto telecontrollo 

 

 

 

Altro 

 

 

 

Recapito effluente 

 

 

 

 

 

Scheda B

INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE DEL DISINQUINAMENTO

(L.R. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento»)

FOGNATURE E COLLETTAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGNATURE E COLLETTAMENTO - PARTE GENERALE 

Denominazione dell'intervento: 

 

 

Tempi di realizzazione dell'intervento: N. giorni 

 

Data di decorrenza dell'ammortamento del mutuo: 

o 01/01/1999 

o 01/01/2000 

 

Importo complessivo dell'opera: 

 

in lire. 

Importo del mutuo da attivare con la Cassa DD.PP.: 

 

in lire. 

Soggetto attuatore: 

 

Soggetto gestore: 

 

Soggetto che resterà titolare delle opere realizzate: 

 

Comune/i: 

 

Comunità montana: 

 

Consorzio: 

 

N. abitanti residenti: 

 

censimento anno 1991 

 

Caratteristiche tecniche dell'intervento: 

 

o Nuovo intervento 

o Adeguamento 

o Ampliamento 

o Completamento 

o Potenziamento 

 

 

 

 

o Opera completa 

o Lotto funzionale 

o Parte di un lotto 

 

 

o Ubicazione del Comune o dei comuni interessati all'intervento all'interno di parchi regionali istituiti, nel rispetto della disposizione dell'art. 3 della L.R. 86/1983 

 

Livello di progettazione data e estremi di approvazione da parte dell'organo competente. 

o Preliminare 

o Definitivo 

o Esecutivo 

 

Estremi di approvazione: delibera di  

 

N. 

 

data 

 

Referente 

 

Tel. 

 

Fax 

 

FOGNATURE E COLLETTAMENTO - STIMA DEI BENEFICI E DESCRIZIONE INTERVENTO

 

Localizzazione impianto 

 

Bacino interessato 

 

Sottobacino 

 

Bacino lacuale eventualmente interessato 

 

Distanza dalla linea di costa 

 

Eventuali fonti di approvvigionamento idropotabile protette 

 

Eventuali inquinamenti in essere nelle fonti utilizzate 

 

Parco o parte di esso salvaguardato dall'opera 

 

Descrizione tipologia 

U.M. 

Prima 

Dopo 

Abitanti equivalenti collettati 

N. 

 

 

Tipologia di utenza 

 

 

 

Civili 

 

 

 

Fluttuanti con pernottamento 

 

 

 

Industriali 

 

 

 

Comuni serviti 

N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di fognatura e area servita 

kmq 

 

 

Mista 

 

 

 

Separata 

 

 

 

Completamento schema 

% 

 

 

Fognario 

 

 

 

Collettamento 

 

 

 

Portata media mensile scaricata 

mc/m 

 

 

Prevista automazione 

 

 

 

Previsto telecontrollo 

 

 

 

Altro 

 

 

 

 

 

 

 

Recapito fognatura-Collettore 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

Lunghezza totale 

ml 

 

 

Diametri 

mm 

 

 

Materiali 

Tipo 

 

 

Portata massima 

mc/sec 

 

 

Impianti di sollevamento 

n. 

 

 

Scolmatori 

n. 

 

 

Vasche di prima pioggia 

n. 

 

 

Vasche volano 

n. 

 

 

 

 

Scheda C

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE PER LA BONIFICA E LA TUTELA DELLE FALDE IDRICHE SOTTERRANEE

(L.R. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche»).

ACQUEDOTTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUEDOTTI - PARTE GENERALE 

Denominazione dell'intervento: 

 

 

Tempi di realizzazione dell'intervento: N. giorni 

 

Data di decorrenza dell'ammortamento del mutuo: 

o 01/01/1999 

o 01/01/2000 

 

Importo complessivo dell'opera: 

 

in lire. 

Importo del mutuo da attivare con la Cassa DD.PP.: 

 

in lire. 

Soggetto attuatore: 

 

Soggetto gestore: 

 

Soggetto che resterà titolare delle opere realizzate: 

 

Comune/i: 

 

Comunità montana: 

 

Consorzio: 

 

N. abitanti residenti: 

 

censimento anno 1991 

 

Caratteristiche tecniche dell'intervento: 

 

o Nuovo intervento 

o Adeguamento 

o Ampliamento 

o Completamento 

o Potenziamento 

 

 

 

 

o Opera completa 

o Lotto funzionale 

o Parte di un lotto 

 

 

o Ubicazione del Comune o dei comuni interessati all'intervento all'interno di parchi regionali istituiti, nel rispetto della disposizione dell'art. 3 della L.R. 86/1983 

 

Livello di progettazione data e estremi di approvazione da parte dell'organo competente. 

o Preliminare 

o Definitivo 

o Esecutivo 

 

Estremi di approvazione: delibera di  

 

N. 

 

data 

 

Referente 

 

Tel. 

 

Fax 

 

ACQUEDOTTI - STIMA DEI BENEFICI E DESCRIZIONE INTERVENTO

 

 

 

Descrizione tipologia 

U.M. 

Prima 

Dopo 

Popolazione servita 

n. 

 

 

Residenti 

 

 

 

Fluttuanti con pernottamento 

 

 

 

Addetti 

 

 

 

Area servita 

ha 

 

 

Comuni serviti 

n. 

 

 

Esistenza di deroghe ai parametri del D.P.R. 236/88 

SI 

NO 

 

 

Mg 

 

 

 

 

Mn 

 

 

 

 

Fe 

 

 

 

 

Solfati 

 

 

 

 

Ammoniaca 

 

 

 

 

Fonti di approvvigionamento 

 

Prima 

Dopo 

Lago 

 

 

 

Fiume 

 

 

 

Sorgenti 

 

 

 

Pozzi 

 

 

 

Volume annuo captato 

mc 

 

 

Volume annuo distribuito 

mc 

 

 

Portata massima disponibile 

mc/l 

 

 

Perdite 

% 

 

 

Dotazione idrica unitaria 

 

 

 

Potabile 

l/ab.d 

 

 

Portata giornaliera 

l/d 

 

 

Durata dei periodi di crisi idrica 

gg 

 

 

Deficit idrico 

l 

 

 

Descrizione tipologia 

U.M. 

Prima 

Dopo 

Utenza interessata da situazioni di criticità 

 

 

 

Potabile 

n. ab 

 

 

Industriale 

Addetti 

 

 

Altro 

 

 

 

Tipo di Acquedotto 

 

 

 

Con sollevamento 

 

 

 

Senza sollevamento 

 

 

 

Accumulo 

 

 

 

Tipo serbatoio 

 

 

 

Compenso rispetto al max fabbisogno giornaliero 

% 

 

 

Capacità massima 

mc 

 

 

Tipo di materiale 

 

 

 

Rivestimenti 

 

 

 

Reti di adduzione 

 

 

 

Lunghezza 

km 

 

 

Diametri 

mm 

 

 

Materiali 

 

 

 

Portata massima 

mc 

 

 

Reti di distribuzione 

 

 

 

Lunghezza 

km 

 

 

Diametri 

mm 

 

 

Materiali 

 

 

 

Portata massima 

mc 

 

 

Trattamento acque 

 

 

 

Grigliatura 

 

 

 

Microstacciatura 

 

 

 

Clorazione al punto di rottura 

 

 

 

Chiariflocculazione 

 

 

 

Filtrazione 

 

 

 

Adsorbimento a carboni attivi 

 

 

 

Disinfezione 

 

 

 

Prevista automazione 

 

 

 

Previsto telecontrollo 

 

 

 

Altro 

 

 

 

 

 

Normativa di riferimento

Legge Regionale 27 gennaio 1998, n. 1

Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni.

(B.U.R.L. 30 gennaio 1998, n. 4, 1° Supplemento ordinario)

....Omissis 

 

TITOLO 3

Modifiche alla Legislazione Regionale

Art. 4

Modifiche alla Legislazione Regionale.

...Omissis 

 

51. Alla L.R. 10 settembre 1984, n. 53 "Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee", come modificata dalla L.R. 16 settembre 1996, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

A) L'art. 1 è così sostituito:

«Art. 1 (Contributi per opere di acquedotti)

1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel Programma Regionale di Sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità per il finanziamento di opere urgenti di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto, a:

- comuni;

- consorzi:

- b1) fra comuni

- b2) misti fra comuni ed altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria;

- comunità montane;

- aziende speciali di comuni;

- società per azioni che gestiscono pubblici servizi, purché gli enti locali territoriali ne detengano la maggioranza del capitale.

2. I contributi in conto capitale agli enti di cui al comma 1, possono essere concessi anche al fine di fronteggiare carenze idriche dovute alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione da falde inquinate».

B) L'art. 2 è così sostituito:

«Art. 2 (Misure dei contributi).

I contributi a fondo perduto sono concessi:

a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;

b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%».

C) L'art. 3 è così sostituito:

«Art. 3 (Modalità di accesso ai contributi).

La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per l'accesso ai contributi previsti dal 1° comma dell'art. 1.

1. Le domande relative ai contributi di cui al comma 2 dell'art. 1 devono essere presentate alla giunta regionale corredate da relazione rilasciata dal servizio di igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

2. I contributi richiesti ai sensi del 2° comma dell'art. 1, complessivamente non potranno superare il 30% dello stanziamento iscritto in bilancio per i contributi in conto capitale.

3. La Giunta regionale, delibera la concessione dei contributi previo parere della competente commissione consiliare, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, ovvero comunicandone alla medesima l'avvenuta adozione, nel caso previsto dal comma 2 dello stesso art. 1. La Giunta regionale determina altresì l'ammontare complessivo del contributo regionale per ciascuna opera, il relativo impegno finanziario, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario; tale progetto è approvato dal direttore generale della competente direzione».

D) L'art. 4 è così sostituito:

«Art. 4. (Procedure).

1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed è effettuata con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 45 della L.R. 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale"».

52. Alla L.R. 28 aprile 1984, n. 23 "Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento" come modificata dalla L.R. 30 dicembre 1985, n. 86, sono state apportate le seguenti modifiche:

A) L'art. 1 è così sostituito:

«Art. 1 (Contributi per opere di disinquinamento).

La regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità finalizzati alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonché al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura comunale e di allacciamento di quest'ultima agli impianti stessi, a:

- comuni;

- consorzi:

- b1) di Comuni;

- b2) misti fra Comuni ed altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria;

- comunità montane;

- aziende speciali di comuni;

- società per azioni che gestiscono pubblici servizi, purché gli Enti locali territoriali ne detengano la maggioranza del capitale».

B) L'art. 2 è così sostituito:

«Art. 2. (Misure dei contributi).

I contributi sono concessi:

1. in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;

2. in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni, per gli interventi di cui all'art. 1; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%».

C) L'art. 3 è così sostituito:

«Art. 3 (Modalità di accesso ai contributi).

1. La giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge.

2. I contributi richiesti di cui all'art. 1 sono concessi dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. La giunta regionale determina l'ammontare complessivo del contributo regionale per ciascuna opera, il relativo impegno finanziario, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario; tale progetto è approvato dal direttore generale della competente direzione».

D) L'art. 4 è così sostituito:

«Art. 4 (Procedure).

1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con Decreto del Direttore Generale della competente Direzione ed è effettuata con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 45 della L.R. 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale"».

E) Gli artt. 5, 6, e 7 sono abrogati.

F) all'art. 8, l'alinea del comma 1 è sostituita dal seguente:

"Per le finalità previste dall'art. 1 e secondo le misure di cui all'art. 2 è autorizzato a favore dei soggetti di cui all'art. 1"».

...Omissis