§ 4.1.33 - L.R. 20 aprile 1985, n. 31.
Cessione in proprietà di alloggi degli I.A.C.P. costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato e norme per la valorizzazione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:20/04/1985
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Limite quantitativo delle cessioni in proprietà.
Art. 3.  Programma di cessione.
Art. 4.  Proroga di acquisto degli alloggi occupati.
Art. 5.  Accettazione dell'istituto.
Art. 6.  Alloggi invenduti.
Art. 7.  Alloggi liberi.
Art. 8.  Effetti della cessione.
Art. 9.  Prezzo di cessione.
Art. 10.  Modalità di pagamento.
Art. 11.  Contabilizzazione rientri.
Art. 11 bis.  (Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).
Art. 12.  Clausola d'urgenza.


§ 4.1.33 - L.R. 20 aprile 1985, n. 31. [1]

Cessione in proprietà di alloggi degli I.A.C.P. costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato e norme per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. [2]

(B.U. 24 aprile 1985, n. 17 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà degli I.A.C.P. della Lombardia, realizzati senza il contributo o il concorso dello Stato, e le modalità di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica [3].

     2. La cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica effettuata ai sensi della presente legge è diretta a ripianare i disavanzi pregressi degli istituti, a conseguire una più efficiente gestione del patrimonio amministrato dagli istituti medesimi ed a consentire il reperimento di risorse finanziarie per l'esecuzione di programmi di manutenzione straordinaria generale sul patrimonio degli istituti stessi, nonché sostenere economicamente le azioni volte all’incremento del patrimonio di comuni e istituti [4].

 

     Art. 2. Limite quantitativo delle cessioni in proprietà.

     1. Gli alloggi ceduti in proprietà in attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 3, nonché quelli che risultano già in corso di cessione alla data di entrata in vigore della presente legge, non potranno nel complesso superare il limite massimo corrispondente al 25% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ogni singolo istituto al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Programma di cessione.

     1. L'istituto territorialmente competente richiede alla regione l'autorizzazione a vendere sulla base di un programma che dovrà prevedere la vendita di interi stabili o delle porzioni residue di stabili già parzialmente ceduti in proprietà.

     2. Il programma dovrà indicare:

     a) la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istituto al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione del programma;

     b) il numero degli alloggi che l'istituto intende cedere;

     c) un numero sufficientemente ampio di stabili che potrebbero essere ceduti, in modo tale da consentire all'istituto, sulla base delle proposte di acquisto ricevute, di valutare quali stabili potranno essere ceduti in proprietà prevalentemente o totalmente, entro il limite di cui al precedente articolo 2;

     d) le condizioni tecnico-economiche degli stabili di cui al punto c), mediante apposita relazione;

     e) i modi in cui verranno utilizzate le somme ricavate dalla vendita degli alloggi;

     f) il prezzo di cessione degli alloggi stimato, secondo i contenuti di cui all'art. 9 della presente legge, dallo I.A.C.P. territorialmente competente;

     g) i tempi e le fasi degli adempimenti di competenza dell'istituto al fine di perfezionare le cessioni entro due anni dall'autorizzazione regionale;

     h) la quota residuale oggettiva e soggettiva di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, relativa agli stabili proposti per la vendita.

     3. Copia del programma di cessione deve essere inviata alla giunta regionale ed ai comuni nei quali si trovano ubicati gli alloggi di cui al punto c) del comma precedente, e prova dell'avvenuto invio deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente primo comma; i comuni interessati possono entro 30 giorni, formulare osservazioni alla regione.

     4. L'approvazione del programma è deliberata dalla giunta regionale entro 60 giorni dal ricevimento del programma stesso; trascorso il termine suddetto il programma s'intende approvato.

 

     Art. 4. Proroga di acquisto degli alloggi occupati.

     1. Gli alloggi occupati, compresi nel programma di cui all'articolo precedente, possono essere ceduti:

     a) all'assegnatario dell'alloggio;

     b) ai componenti il nucleo familiare definito dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, modificata e integrata dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92, purché vi sia l'assenso scritto dell'assegnatario con scrittura privata autenticata e purché contestualmente alla vendita, venga costituito a favore dello stesso, diritto di uso dell'alloggio ceduto, ai sensi dell'art. 1022 del codice civile;

     c) alle cooperative costituite dai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b).

     2. Determinato il prezzo di cessione ai sensi del successivo articolo 9, l'istituto territorialmente competente comunica agli assegnatari stessi il termine, non inferiore ai sessanta giorni entro cui potrà essere presentata la proposta di acquisto degli alloggi occupati, indicando il prezzo, le modalità di pagamento e le condizioni della cessione.

     3. La comunicazione di alienabilità sarà fatta mediante:

     a) comunicazione direttamente indirizzata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli assegnatari nella quale si informano gli stessi del prezzo e delle condizioni di cessione;

     b) affissioni di manifesti, all'interno degli stabili nei quali si trovano gli alloggi da alienare.

 

     Art. 5. Accettazione dell'istituto.

     1. Sulla base delle proposte di acquisto ricevute, l'istituto valuta entro 90 giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle richieste di acquisto, quali stabili potranno essere ceduti in proprietà prevalentemente o totalmente, e comunica ai proponenti, entro i successivi 30 giorni, la propria accettazione relativamente agli alloggi siti in tali stabili.

     2. Entro i successivi 90 giorni, l'acquirente verserà all'istituto il prezzo dell'alloggio, o l'acconto sul prezzo in caso di pagamento rateale, nonché l'importo dei canoni di locazione arretrati, nonché delle spese per i servizi relativi all'alloggio, che risultassero dovuti.

     3. Successivamente, l'istituto provvederà a comunicare all'acquirente la data entro cui si provvederà alla stipulazione del rogito notarile.

     4. La stipula del rogito notarile è comunque subordinata alla certificazione dell'istituto che l'assegnatario è in regola con i pagamenti dei canoni di locazione comprensivi di tutti gli oneri accessori.

 

     Art. 6. Alloggi invenduti.

     1. Qualora, nell'ambito degli stabili di cui al precedente art. 5, residuino alloggi invenduti, agli assegnatari di tali alloggi si applica il quarto comma dell'art. 443 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, modificata e integrata dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92.

     2. Agli assegnatari che non abbiano formulato proposta di acquisto di alloggi situati all'interno di stabili che vengano parzialmente alienati in attuazione della presente legge, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni.

     3. Le spese inerenti al trasferimento sono a carico del fondo sociale previsto dall'art. 31 della Legge Regionale 5 dicembre 1984, n. 91, modificata e integrata dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92.

     4. La cessione di alloggi, occupati da assegnatari i quali non abbiano formulato proposta di acquisto in attuazione della presente legge e che ricadano nelle condizioni previste dall'art. 23 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, modificata e integrata con legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92, può essere richiesta ed autorizzata a favore di enti pubblici o a società a partecipazione regionale che assumano l'impegno, contestuale all'atto di cessione, di locare le abitazioni agli occupanti, alle condizioni previste dalla legge 27 luglio 1977, n. 392 e successive variazioni e integrazioni.

 

     Art. 7. Alloggi liberi. [5]

     [1. Gli alloggi liberi compresi negli stabili di cui al precedente art. 5, nonché gli alloggi di cui l'istituto abbia ottenuto la disponibilità in attuazione della mobilità di cui al precedente articolo 6, sono offerti in vendita previa adeguata pubblicizzazione, mediante offerta in aumento su prezzo base da inoltrare in busta chiusa entro il termine prefissato, riservata ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per l'accesso all'edilizia agevolata appartenenti alle seguenti categorie:

     a) destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto;

     b) famiglie di nuova formazione, ovvero, nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, formatisi da non oltre un anno dalla data di indizione dell'asta;

     c) assegnatari di alloggi I.A.C.P. che dovranno, in caso di aggiudicazione, lasciare libero, all'atto della stipula del rogito di trapasso, l'alloggio di proprietà I.A.C.P. loro assegnato essendo la riconsegna di detti alloggi condizione per il perfezionamento del contratto di compravendita per l'alloggio aggiudicato all'asta.]

 

     Art. 8. Effetti della cessione.

     1. La cessione in proprietà degli alloggi comporta per gli acquirenti le limitazioni e i divieti circa la disponibilità degli alloggi stessi previsti dall'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

 

     Art. 9. Prezzo di cessione.

     1. Il valore unitario di cessione è determinato dall'ufficio tecnico erariale al metro quadro di superficie convenzionalmente riferito ad alloggi ubicati al primo piano per edificio o parte di edifici con caratteristiche omogenee.

     2. Il prezzo di cessione degli alloggi è calcolato in rapporto alla superficie convenzionale, determinata a norma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ad esclusione dei coefficienti di cui al quinto comma dello stesso articolo, con applicazione dei seguenti coefficienti di variazione agli alloggi ubicati a piani diversi dal 1°:

     a) stabili senza ascensore:

     - piano rialzato o terreno: - 6%;

     - per ogni piano superiore al secondo: - 2%;

     b) stabili con ascensore:

     - piano rialzato o terreno: - 6%;

     - per ogni piano superiore al primo: + 2%;

     - ultimo piano uguale al penultimo.

     Il valore determinato ai sensi del comma precedente è ridotto dello 0,25% per ogni anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi.

     3. Il valore determinato dall'U.T.E. è soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, per il periodo intercorrente tra la presentazione alla regione del programma di cui al precedente art. 3 e la data di presentazione della proposta di acquisto dell'alloggio.

     4. Alla determinazione del prezzo di cessione degli alloggi nei casi previsti dal quarto comma del precedente art. 6, non si applica quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 10. Modalità di pagamento.

     1. Il pagamento del prezzo di vendita dell'alloggio può venire effettuato per contanti con la riduzione del 30% o ratealmente con la riduzione del 15%.

     2. Qualora venga scelta la forma rateale, l'acquirente dovrà versare non meno del 20% del prezzo ed il residuo importo con rate semestrali dilazionabili sino a 15 anni al tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della proposta di acquisto.

     3. Il pagamento del prezzo di vendita, nei casi previsti dal quarto comma del precedente articolo 6 e nei casi previsti all'art. 7 deve avvenire in unica soluzione contestualmente all'atto di cessione senza le riduzioni di prezzo previste dal primo comma del presente articolo.

 

     Art. 11. Contabilizzazione rientri.

     1. Gli I.A.C.P. contabilizzano le somme ricavate dalle vendite di cui agli articoli precedenti nella gestione speciale di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, destinando prioritariamente e direttamente le stesse, detratto quanto necessario all'estinzione di eventuali gravami passivi sugli stabili ceduti, alle finalità di cui alle lettere b) e d) del terzo comma dell'articolo citato [6].

 

     Art. 11 bis. (Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica). [7]

     1. Fermi restando i piani di vendita già adottati e le procedure in esecuzione degli stessi in base alle norme dei precedenti articoli, è consentita la vendita degli alloggi e relative pertinenze, liberi da inquilini, di proprietà delle ALER o dei comuni, soggetti al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m), della l.r. 1/2000)) per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, in presenza di una delle seguenti ipotesi:

     a) alloggi collocati in edifici in condominio;

     b) alloggi ubicati in aree o immobili di pregio, la cui vendita risulta economicamente vantaggiosa ai fini dello sviluppo e dell’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

     2. Alle vendite di cui al comma 1 si procede con asta pubblica, ponendo a base d’asta il valore di mercato dell’alloggio libero determinato mediante apposita perizia.

     3. Le vendite relative agli alloggi in condominio nel quale l’ALER o il comune abbiano la maggioranza dei millesimi sono condizionate all’esito positivo della vendita di tutti gli alloggi ancora erp dell’intero edificio.

     4. I proventi delle vendite sono destinati all’incremento e al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

     5. I piani di vendita, elaborati dall’ente proprietario ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono autorizzati dalla Giunta regionale previa valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sul territorio comunale e del piano di reimpiego.

     6. Per le medesime esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nonché al fine di promuovere l’inserimento nei quartieri di edilizia residenziale pubblica di nuove categorie sociali, e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, le ALER e i comuni possono prevedere specifici progetti per la destinazione a canone moderato di cui al r.r. 1/2004, degli ulteriori alloggi derivanti da ristrutturazioni, senza ridurre il numero di alloggi destinati a canone sociale e per rispondere, in particolare, alle esigenze abitative di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto, giovani coppie e famiglie numerose.

     7. Gli alloggi vuoti di cui le ALER ottengono la disponibilità ai sensi dell’articolo 6 sono venduti ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 12. Clausola d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[2] Titolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 2007, n. 6.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 2007, n. 6.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 2007, n. 6.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 2007, n. 6.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 2007, n. 6.

[7] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 2007, n. 6.