§ 3.6.20 - L.R. 21 giugno 1988, n. 32.
Direttive regionali sugli orari dei negozi e dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:21/06/1988
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Orario giornaliero.
Art. 2.  Diversificazione degli orari.
Art. 3.  Chiusura infrasettimanale.
Art. 4.  Giornate domenicali e festive.
Art. 5.  Attività miste.
Art. 6.  Attività particolari di vendita.
Art. 7.  Ambulanti e mercati rionali.
Art. 8.  Località turistiche.
Art. 9.  Sfera di applicazione.
Art. 10.  Cartello indicatore.
Art. 11.  Procedure per la fissazione degli orari.
Art. 12.  Chiusure estive.
Art. 13.  Orario giornaliero.
Art. 14.  Facoltà di anticipazione e posticipazione.
Art. 15.  Limiti massimi di apertura e chiusura.
Art. 16.  Chiusura settimanale.
Art. 17.  Deroghe delle chiusure settimanali.
Art. 18.  Esclusione della disciplina sugli orari.
Art. 19.  Aziende a carattere misto.
Art. 20.  Cartello indicatore.
Art. 21.  Procedure per la fissazione degli orari dei pubblici esercizi.
Art. 22.  Chiusura estiva.
Art. 23.  Sanzioni.
Art. 24.  Procedura d'urgenza.


§ 3.6.20 - L.R. 21 giugno 1988, n. 32. [1]

Direttive regionali sugli orari dei negozi e dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

(B.U. 24 giugno 1988, n. 25, 1° suppl. ord.).

 

 

Titolo I

NEGOZI ED ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO

 

Art. 1. Orario giornaliero.

     1. Il Comune, nel rispetto dei principi stabiliti dalla L. 8 luglio 1971, n. 558 concernente «Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio», e tenuto conto delle integrazioni disposte dal quarto e quinto comma dell'art. 1 della L. 27 marzo 1987, n. 121 concernente «Conversione in Legge con modificazioni, del Decreto-Legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante "Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla L. 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio», fissa i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20, o, limitatamente al periodo in cui è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.

     2. All'interno della fascia giornaliera fissata dal Comune, ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio. L'esercente ha inoltre facoltà di posticipare rispetto ai limiti determinati ai sensi del precedente primo comma, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale che, comunque, non potrà avvenire oltre le ore 21.

     3. E' data facoltà ai Comuni, per motivate esigenze di carattere sociale, economico, turistico, commerciale di promuovere sperimentazioni in materia di orari dei negozi per non più di 110 giorni all'anno, fermi restando gli obblighi connessi al riposo settimanale e festivo. Ai fini del coordinamento delle iniziative sperimentali sul territorio regionale, il Comune comunica alla Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, il piano di sperimentazione, correlato dal parere della Commissione comunale per il Commercio e con l'indicazione dei termini e delle modalità di svolgimento.

     4. Limitatamente agli esercizi di vendita di prodotti alimentari, nei casi in cui sia necessario garantire il servizio ai consumatori prima dell'inizio dell'attività lavorativa, i sindaci possono anticipare l'apertura antimeridiana.

 

     Art. 2. Diversificazione degli orari.

     1. Il Comune può diversificare la fascia giornaliera per settori merceologici affini, con l'osservanza delle procedure del successivo art. 11, assicurando comunque, uniformità di orario per i raggruppamenti preventivamente determinati.

 

     Art. 3. Chiusura infrasettimanale.

     1. Il Comune stabilisce una mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, che potrà anche essere diversificata per settori merceologici. Limitatamente agli esercizi di vendita di prodotti alimentari, per assicurare una migliore aderenza del servizio alle esigenze dei consumatori, potrà essere consentito ai singoli operatori, nella giornata stabilita dal Comune, di scegliere la chiusura infrasettimanale alternativamente in orario antimeridiano o in orario pomeridiano.

     2. Il Comune potrà inoltre, sulla base di comprovate esigenze locali e previa l'acquisizione dei pareri previsti dal successivo art. 11 modificare la mezza giornata di chiusura obbligatoria infrasettimanale, limitatamente agli esercizi di vendita la cui specializzazione merceologica comporta esigenze particolari per determinate categorie di utenti.

     3. Gli esercizi operanti nei Comuni in cui, nel giorno di chiusura infrasettimanale, si tiene per l'intera giornata il mercato settimanale, hanno facoltà, previa autorizzazione comunale, di scegliere il turno di chiusura al mattino o al pomeriggio. Qualora il mercato settimanale si tenga nelle ore antimeridiane o in quelle pomeridiane del giorno di chiusura infrasettimanale, la suddetta facoltà è consentita soltanto agli esercizi aventi prevalenza merceologica (alimentari e non) uguale a quella del mercato.

     4. L'obbligo di chiusura infrasettimanale, di mezza giornata non sussiste quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

 

     Art. 4. Giornate domenicali e festive.

     1. Nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto di seguito stabilito, è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.

     2. Nel caso di festività consecutive per i negozi di generi alimentari può essere autorizzata l'apertura antimeridiana fino alle ore 13,00 nel giorno festivo più idoneo alle esigenze del consumatore.

     3. Nelle festività infrasettimanali i negozi abilitati alla rivendita del pane possono essere autorizzati all'apertura antimeridiana.

     4. Nei Comuni ove in giornata domenicale e festiva si tiene il mercato avente caratteristiche tradizionali, i negozi e le altre attività di vendita al dettaglio possono essere autorizzati all'apertura limitatamente all'orario in cui si effettua il mercato.

     5. Durante ricorrenze e festività tipicamente locali (non più di tre giorni all'anno) e nel mese di dicembre sino alla festività natalizia, può essere sospeso l'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

     6. Durante lo svolgimento di manifestazioni, sagre, feste di quartiere, e simili può essere consentita l'apertura facoltativa dei negozi delle altre attività di vendita anche in giorni festivi e per periodi prestabiliti dal Comune, limitatamente all'orario di dette manifestazioni e alle zone interessate, previa osservanza delle procedure previste dal successivo art. 11.

     7. I negozi specializzati che vendono esclusivamente oggetti ricordo, opere d'arte o di antiquariato, libri, dischi e nastri magnetici, possono essere autorizzati all'apertura festiva.

     8. Possono essere altresì autorizzati, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, seguendo le procedure previste al titolo 3 della deliberazione del Consiglio Regionale del 2 gennaio 1983, n. III/1030, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 1° marzo 1983, n. 8, secondo supplemento straordinario, nuovi mercati ambulanti specializzati nella vendita di prodotti di cui al comma precedente da effettuarsi in giornate festive.

 

     Art. 5. Attività miste.

     1. Per le attività miste, ossia comprendenti più gruppi merceologici, devono essere osservati gli orari previsti per l'attività prevalente; la prevalenza dell'attività di vendita esercitata è determinata tenuto conto delle indicazioni comunicate dall'esercente interessato.

     2. In ogni caso è vietato un orario differenziato.

     3. Nei mercati si applicano gli orari previsti per le attività esercitate in modo prevalente; la prevalenza è determinata dal Comune sulla base delle caratteristiche merceologiche dei posteggi.

     4. Le attività miste soggette in parte ad autorizzazione comunale ed in parte a licenze di P.S. o a licenza per la vendita di articoli di monopolio, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti ad autorizzazione comunale, devono sospendere la vendita di tali articoli.

 

     Art. 6. Attività particolari di vendita.

     1. I Comuni possono autorizzare deroghe a quanto previsto nei precedenti artt. 3 e 4 per le pasticcerie, rosticcerie, rivendite di cibi cotti, friggitorie, gelaterie ed altre attività affini non munite di licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, purché non abbinate a panetterie o a vendita di altri prodotti alimentari.

     2. Gli esercizi per la vendita al dettaglio di fiori e piante possono essere autorizzati all'apertura domenicale e festiva nonché alla soppressione e allo spostamento della chiusura infrasettimanale, quando nel giorno di chiusura infrasettimanale cade una festività civile, religiosa o locale. Limitatamente al periodo 20 ottobre/4 novembre possono inoltre essere autorizzati a superare il normale orario di apertura.

     3. I fioristi operanti all'ingrosso o in prossimità dei cimiteri possono essere autorizzati a seguire l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.

 

     Art. 7. Ambulanti e mercati rionali.

     1. L'orario dei mercati rionali e settimanali, nonché quello degli ambulanti, a posteggio fisso o itineranti, deve essere stabilito dal Comune nel rispetto dell'obbligo del riposo domenicale e festivo e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, con facoltà di esclusione dell'intervallo meridiano e nel rispetto comunque dei limiti di orario giornaliero.

 

     Art. 8. Località turistiche.

     1. In relazione a quanto previsto nell'art. 1 della L.R. 30 luglio 1986, n. 28, concernente «Riordinamento dell'amministrazione periferica del turismo» e nell'art. 3 della L. 28 luglio 1971, n. 558, i Comuni della Lombardia sono classificati come segue:

     a) Comuni compresi negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti;

     b) Comuni in cui il flusso di persone non residenti originato da motivazioni di impiego del tempo libero collegate ad interessi culturali, sportivi e ricreativi, raggiunge dimensioni tali da caratterizzare tutto il territorio comunale, o parte di esso, come territorio ad economia prevalentemente turistica.

     2. Sono direttamente ricompresi tra i Comuni a economia prevalentemente turistica le località già riconosciute dai decreti regionali antecedenti alla presente Legge e dai precedenti decreti prefettizi, nonché quelle che saranno riconosciute dalla Regione, attraverso le procedure più sotto indicate.

     3. La Giunta Regionale provvede, entro la fine di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco dei Comuni riconoscibili come località a prevalente economia turistica.

     4. Le domande per il riconoscimento dei Comuni come località a prevalente economia turistica o per la cancellazione dall'elenco di cui sopra, devono essere presentate dal Sindaco alla Giunta Regionale, entro il trenta settembre di ogni anno.

     5. Alla domanda deve essere allegata una documentazione contenente fra l'altro:

     a) l'indice di ricettività turistica, cioè il rapporto tra popolazione residente e numero posti-letto in strutture alberghiere ed extra- alberghiere;

     b) l'indice di affluenza turistica, cioè il rapporto tra popolazione residente e numero presenze in esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, rilevabili anche attraverso il riferimento dell'imposta di soggiorno;

     e) ogni altro elemento utile ad esprimere la rilevanza del turismo nell'economia del Comune;

     d) i pareri espressi dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale, degli operatori del commercio e del turismo.

     6. L'elenco dei Comuni della Lombardia viene annualmente aggiornato con decreto del presidente della Giunta Regionale, sentite le aziende di promozione turistica e le organizzazioni più rappresentative a livello regionale.

     7. Nelle località a prevalente economia turistica, riconosciute dalla Regione, l'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio, può essere stabilito dai Comuni in deroga a quanto previsto nella presente Legge.

     8. Le deroghe potranno essere consentite esclusivamente per la vendita di generi alimentari e degli altri prodotti normalmente rientranti nelle abitudini di acquisto dei turisti.

     9. I Comuni, osservate le procedure di cui al successivo art. 11, hanno facoltà di determinare i periodi di maggiore flusso turistico.

 

     Art. 9. Sfera di applicazione.

     1. Agli orari determinati dai Comuni sono assoggettati gli esercenti la vendita al dettaglio, le cooperative, gli artigiani e gli industriali con attività di vendita al pubblico, le mostre e le esposizioni, ad eccezione di quelle rientranti nella sfera di applicazione della L. 2 aprile 1950, n. 328 concernente «Modifiche all'attuale disciplina delle mostre d'arte» e della L.R. 29 aprile 1980, n. 45, concernente «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche» nonché le agenzie delle vendite all'asta nei termini previsti dalla circolare ministero degli interni n. 10.12332 - 12000.15 - 8 del 16 gennaio 1952.

     2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, gli esercizi situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie marittime e aeroportuali, le rivendite di giornali.

 

     Art. 10. Cartello indicatore.

     1. I negozi e gli altri esercizi di vendita devono esporre al pubblico un cartello ben visibile indicante il giorno della chiusura.

 

     Art. 11. Procedure per la fissazione degli orari.

     1. Gli orari dei negozi, e le eventuali diversificazioni, modificazioni e sperimentazioni consentite dalla presente legge, devono essere stabiliti, dopo aver acquisito i pareri della commissione comunale per il commercio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426 concernente «Disciplina del commercio» e delle rappresentanze provinciali delle associazioni più rappresentative a carattere nazionale dei commercianti, della cooperazione di consumo, dei venditori ambulanti e dei sindacati dei lavoratori.

 

          Art. 12. Chiusure estive.

     1. I Comuni, ove si manifesti la necessità di assicurare l'apertura, nei periodi di ricorrenza delle ferie estive delle attività di vendita per i prodotti alimentari di largo e generale consumo, promuovendo intese con le organizzazioni dei commercianti volte a garantire, anche mediante idonei avvicendamenti, sufficienti servizi di approvvigionamento per i consumatori, avuto riguardo:

     a) dell'esigenza di tempestività delle intese, ai fini organizzativi delle apertura degli esercizi e della turnazione delle ferie;

     b) all'esigenza di un'articolazione territoriale delle aperture degli esercizi, anche sotto il profilo merceologico.

 

 

Titolo II

PUBBLICI ESERCIZI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE

 

     Art. 13. Orario giornaliero.

     1. Il Comune fissa l'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande.

     2. L'orario può essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio, ma deve essere omogeneo rispetto ai tipi di esercizio. Conseguentemente da parte dei Comuni dovrà essere stabilita una fascia oraria obbligatoria non superiore rispettivamente a:

     a) 8 ore giornaliere per gli esercizi del tipo A di cui all'art. 23 del D.M. 28 aprile 1976 concernente «Norme integrative e sostitutive del D.M. 14 gennaio 1972, concernente regolamento di esecuzione della L. 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio»;

     b) 12 ore giornaliere per gli esercizi di tipo B di cui all'art. 23 del D.M. 28 aprile 1976;

     c) 6 ore giornaliere per gli esercizi del tipo C di cui all'art. 23 del D.M. 28 aprile 1976.

 

     Art. 14. Facoltà di anticipazione e posticipazione.

     1. Oltre a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5 della L. 14 ottobre 1974, n. 524, concernente «Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande», è data facoltà all'esercente previa comunicazione al sindaco dell'orario che intende osservare di anticipare o posticipare l'orario stabilito dall'autorità municipale entro il limite orario massimo giornaliero di:

     a) 17 ore per gli esercizi di tipo A;

     b) 21 ore per gli esercizi di tipo B;

     c) 15 ore per gli esercizi di tipo C.

     2. Il Comune può modificare con provvedimento motivato gli orari prescelti dall'esercente.

 

     Art. 15. Limiti massimi di apertura e chiusura.

     1. L'apertura degli esercizi di tipo A può essere attuata non prima delle ore 10,00 e non oltre le ore 5,00.

     2. L'apertura degli esercizi di tipo B può essere attuata non prima delle ore 5,00 e non oltre le ore 2,00.

     3. L'apertura degli esercizi di tipo C può essere protratta oltre le ore 3,00. Il Comune per questo tipo di esercizio provvede ad articolare gli orari in base alla diversa tipologia (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).

     4. Il Comune può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

 

     Art. 16. Chiusura settimanale.

     1. Conformemente a quanto disposto dalla L. 1 giugno 1971, n. 425, concernente «Chiusura settimanale dei pubblici esercizi», gli esercizi che somministrano cibi e bevande debbono osservare la chiusura dell'intera giornata in ogni settimana.

     2. A questi fini il sindaco, acquisiti i pareri dei soggetti di cui all'art. 5 della L. 1 giugno 1971, n. 425, predispone annualmente i turni obbligatori di chiusura, assicurando che in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di esercizi aperti.

     3. Il Sindaco può concedere modificazioni al giorno stabilito alla chiusura settimanale su istanza dei titolari dei pubblici esercizi interessati, con osservanza delle procedure di cui al precedente secondo comma.

 

     Art. 17. Deroghe delle chiusure settimanali.

     1. Per i Comuni o frazioni di Comune ove in particolari, ricorrenti periodi dell'anno si verifica un'eccezionale flusso turistico, è il sindaco, acquisiti i pareri di cui al precedente art. 16, che può derogare con propria ordinanza, all'obbligo della chiusura settimanale per periodi complessivamente non superiori a novanta giorni per ogni anno solare.

     2. Il sindaco può concedere deroghe temporanee in occasione di speciali manifestazioni locali o per particolari motivi di interesse pubblico, comunque in numero di cinque giorni per ogni anno solare.

 

     Art. 18. Esclusione della disciplina sugli orari.

     1. Non sono soggetti alla disciplina degli orari di cui alla presente Legge gli esercizi pubblici posti nelle aree di servizio lungo le auto strade ed all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, nonché le aziende a carattere ricettivo (alberghi, pensioni, locande, ecc.) per la somministrazione di cibi e bevande ai soli alloggiati.

 

     Art. 19. Aziende a carattere misto.

     1. Per le aziende a carattere misto l'attività prevalente determina l'orario di apertura e chiusura. Il carattere di prevalenza è stabilito dall'esercente, che deve darne comunicazione al Comune nel cui territorio viene svolta l'attività.

 

     Art. 20. Cartello indicatore.

     1. Ogni esercizio è tenuto ad esporre il cartello orario sul quale debbono essere indicate la chiusura e l'orario giornaliero determinato dall'amministrazione comunale, nonché le eventuali anticipazioni o protrazioni adottate dall'esercente.

 

     Art. 21. Procedure per la fissazione degli orari dei pubblici esercizi.

     1. Il Comune provvede a disciplinare gli orari dei pubblici esercizi sentiti i pareri delle rappresentanze Provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale dei commercianti, della cooperazione e dei lavoratori addetti.

 

     Art. 22. Chiusura estiva.

     1. I Comuni promuovono intese con le organizzazioni dei rappresentanti dei pubblici esercizi per garantire sufficienti servizi di somministrazione di alimenti e bevande per i consumatori nei periodi di ricorrenza dei periodi estivi.

     2. Tali intese devono tener conto dell'esigenza di assicurare un'adeguata articolazione territoriale delle aperture degli esercizi anche in relazione alle diverse tipologie degli stessi.

 

     Art. 23. Sanzioni.

     1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Legge comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 10 della L. 8 luglio 1971, n. 558 e dalle altre norme sanzionatorie previste in materia di orari dei negozi e dei pubblici esercizi dalle Leggi dello Stato.

 

     Art. 24. Procedura d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 25 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30.