§ 98.1.26261 - Legge 7 marzo 1985, n. 98.
Modifica all'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per la corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/03/1985
Numero:98


Sommario
Art. unico.      A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'importo delle indennità di cui all'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è posto a totale carico dello Stato e la conseguente [...]


§ 98.1.26261 - Legge 7 marzo 1985, n. 98.

Modifica all'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per la corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni o contaminazione. Assunzione del relativo onere a totale carico dello Stato.

(G.U. 29 marzo 1985, n. 76)

 

     Art. unico.

     A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'importo delle indennità di cui all'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è posto a totale carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 4081 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1985 e per quelli successivi.