§ 98.1.27896 - D.L. 29 settembre 1986, n. 594 .
Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/09/1986
Numero:594


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, anche in deroga alla normativa vigente, [...]
Art. 2.      1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli [...]
Art. 3.      1. Le indennità di abbattimento gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la parte afferente alla [...]
Art. 4.      1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della [...]
Art. 5.      1. Le violazioni di cui all'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27896 - D.L. 29 settembre 1986, n. 594 [1].

Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali.

(G.U. 30 settembre 1986, n. 227)

 

     Art. 1.

     1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, anche in deroga alla normativa vigente, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, n. 84/643 e n. 84/645 dell'11 dicembre 1984, e n. 85/320 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.

 

          Art. 2.

     1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

     2. Quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani ricettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale.

     3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi dell'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale.

     4. Per l'abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezione è concessa al proprietario una indennità pari all'80 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

     5. La misura della indennità viene elevata sino al 100 per cento del valore di mercato in caso di abbattimento di animali sospetti di contaminazione o di animali sani ricettivi di cui al comma 2.

     6. Qualora venga consentita la utilizzazione per l'alimentazione umana delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nei commi 4 e 5 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

     7. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorchè nazionalizzati, qualora venga accertato che in atto la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

     8. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio in animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.

     9. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal presente decreto e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni o per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

     10. Il Ministro della sanità dispone che le carni e i prodotti ed avanzi, ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

     11. Per i trattamenti di cui al comma 10 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

 

          Art. 3.

     1. Le indennità di abbattimento gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.

     2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga delle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

     3. Le regioni provvedono direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti.

 

          Art. 4.

     1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootologica, in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità.

     2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità dell'art. 2, comma 6. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

 

          Art. 5.

     1. Le violazioni di cui all'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

     2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale, impartito ai sensi degli articoli 2 e 4 del presente decreto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a L. 300.000 per ogni capo non abbattuto.

     3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.500.000. Alla stessa sanzione sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi del presente decreto per impedire la diffusione delle malattie in esso previste.

     4. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge.