§ 2.5.6 - L.R. 19 marzo 1980, n. 30.
Inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e promozione di strumenti attuativi per il recupero del patrimonio edilizio esistente.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.5 musei, biblioteche e beni culturali
Data:19/03/1980
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. La regione Lombardia al fine di favorire, programmare, coordinare ed agevolare le attività tese all'individuazione e conservazione dei valori storico-artistico ambientali e socio-economici [...]
Art. 2.      1. Per l'organizzazione delle fasi attuative dell'inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e dei centri storici, la giunta regionale approva, entro sessanta giorni [...]
Art. 3.      1. L'attuazione delle fasi operative dell'inventario dei nuclei urbani ed edilizia di antica formazione e dei centri storici è affidata agli organismi comprensoriali ai quali la regione assegna [...]
Art. 4.      1. Al fine di promuovere il risanamento del patrimonio edilizio esistente la regione concede contributi ai comuni per la formazione, nell'ambito delle zone di recupero di cui all'articolo 37 [...]
Art. 5.      1. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente art. 4 la giunta regionale predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, il riparto dei fondi disponibili fra gli organismi comprensoriali [...]
Art. 6.      1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente art. 4, i comuni interessati debbono inoltrare domanda agli organismi comprensoriali entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 7.      1. I contributi in capitale di cui al precedente art. 4 sono concessi fino a copertura totale della spesa prevista.
Art. 8.      1. Gli enti beneficiari dei contributi assegnati dalla giunta regionale ai sensi delle LL.RR. 4 settembre 1973, n. 39 e 20 giugno 1975, n. 96, che non abbiano presentato la necessaria [...]
Art. 9.      1. A modifica delle procedure previste dalle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 39 e 20 giugno 1975, n. 96, nonché delle relative delibere di riparto dei fondi, la liquidazione del saldo dei [...]
Art. 10.      1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il biennio 1980/1981 la spesa complessiva di lire 4 miliardi di cui lire 2 miliardi a carico dell'esercizio [...]
Art. 11.      1. In conseguenza di quanto disposto dal precedente art. 10, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, alla parte II «Spese per i programmi di sviluppo [...]
Art. 12.      1. Sono abrogate le LL.RR. 4 settembre 1973, n. 39 e 20 giugno 1975, n. 96.
Art. 13.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 2.5.6 - L.R. 19 marzo 1980, n. 30. [1]

Inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e promozione di strumenti attuativi per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

(B.U. 20 marzo 1980, n. 12, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La regione Lombardia al fine di favorire, programmare, coordinare ed agevolare le attività tese all'individuazione e conservazione dei valori storico-artistico ambientali e socio-economici dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e dei centri storici, nonché al recupero e al risanamento del patrimonio edilizio esistente:

     a) promuove l'inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e dei centri storici definendone gli elementi metodologici ed i criteri per l'organizzazione e l'utilizzazione;

     b) concede contributi agli organismi comprensoriali per l'attuazione delle fasi operative dell'inventario;

     c) concede contributi ai comuni per la formazione di strumenti urbanistici attuativi finalizzati al risanamento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente.

     2. Le funzioni attribuite dalla presente legge agli organismi comprensoriali sono esercitate dalle comunità montane e dai consorzi comprensoriali nei casi previsti dagli articoli 13 e 14 della L.R. 15 aprile 1975, n. 52.

 

     Art. 2.

     1. Per l'organizzazione delle fasi attuative dell'inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e dei centri storici, la giunta regionale approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la commissione consiliare competente, il programma di attività contenente gli elementi metodologici, le fasi e le procedure per l'organizzazione dell'inventario stesso nonché i criteri per la sua utilizzazione ai fini della programmazione regionale e comprensoriale e della predisposizione dei piani attuativi di cui al successivo articolo 4.

     2. A tal fine la regione:

     a) si avvale, per l'impostazione e l'organizzazione dell'inventario e per la definizione dei criteri di utilizzazione, di un gruppo di non oltre sette esperti nominati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;

     b) promuove le indagini catastali necessarie come supporto di base all'inventario da effettuarsi anche mediante convenzioni con enti pubblici ed associazioni specializzate.

 

     Art. 3.

     1. L'attuazione delle fasi operative dell'inventario dei nuclei urbani ed edilizia di antica formazione e dei centri storici è affidata agli organismi comprensoriali ai quali la regione assegna contributi in conto capitale, il cui riparto tra gli stessi è determinato secondo i seguenti parametri:

     - cinquanta per cento sulla base del numero dei comuni compresi nell'ambito comprensoriale;

     - cinquanta per cento in parti uguali fra gli organismi comprensoriali.

     2. La regione assegna altresì agli organismi comprensoriali il personale temporaneamente assunto in esecuzione dei programmi regionali predisposti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile.

     3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sarà disposta dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'organismo comprensoriale del programma operativo per l'attuazione dell'inventario.

     4. Per l'attuazione delle fasi operative dell'inventario di cui al precedente primo comma, la giunta regionale dispone, nei limiti dell'importo delle somme attribuite a ciascun organismo, distinte aperture di credito a favore dei presidenti di ciascun organismo comprensoriale.

     5. I presidenti degli organismi comprensoriali sono delegati alla spesa e dispongono l'erogazione dei fondi su conforme provvedimento di liquidazione del consiglio direttivo.

     6. Ai delegati alla spesa si applicano le norme stabilite dall'art. 69 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, nonché le procedure della gestione contabile stabilite dalla legge regionale 10 novembre 1979, n. 57.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di promuovere il risanamento del patrimonio edilizio esistente la regione concede contributi ai comuni per la formazione, nell'ambito delle zone di recupero di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di piani attuativi di iniziativa pubblica ai sensi della L.R. 3 novembre 1978, n. 63.

 

     Art. 5.

     1. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente art. 4 la giunta regionale predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, il riparto dei fondi disponibili fra gli organismi comprensoriali utilizzando i seguenti parametri:

     - quaranta per cento sulla base del numero dei comuni compresi nell'ambito comprensoriale;

     - trenta per cento sulla base della popolazione;

     - trenta per cento in parti uguali fra gli organismi comprensoriali.

     2. Nella deliberazione di cui al comma precedente la giunta regionale determina i criteri per l'ulteriore riparto dei contributi tra i comuni da parte degli organismi comprensoriali.

     3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione dei contributi ciascun organismo comprensoriale provvede a ripartirli fra i comuni facenti parte del proprio ambito territoriale. La relativa deliberazione viene trasmessa alla regione entro dieci giorni dalla sua approvazione.

     4. Qualora l'organismo comprensoriale non provveda al riparto tra i comuni entro il termine di cui al precedente secondo comma, la giunta regionale delibera il riparto stesso entro i successivi sessanta giorni sulla base delle domande di cui al successivo art. 6.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente art. 4, i comuni interessati debbono inoltrare domanda agli organismi comprensoriali entro il 31 marzo di ogni anno.

     2. La relativa deliberazione comunale dovrà essere corredata da una relazione che illustri gli obiettivi ed i criteri dello strumento di risanamento, nonché il preventivo dettagliato delle spese previste per la sua predisposizione.

 

     Art. 7.

     1. I contributi in capitale di cui al precedente art. 4 sono concessi fino a copertura totale della spesa prevista.

     2. La giunta regionale eroga i contributi ai comuni secondo le seguenti modalità:

     - cinquanta per cento dopo il ricevimento della deliberazione di affidamento dell'incarico di progettazione;

     - cinquanta per cento dopo il ricevimento della deliberazione di adozione dello strumento urbanistico finanziato.

     3. La mancata approvazione della delibera di affidamento dell'incarico di progettazione o di adozione dello strumento urbanistico nei termini previsti, comporta, nel primo caso, la decadenza del diritto al contributo e, nel secondo caso, la riduzione del contributo al cinquanta per cento.

     4. I fondi resi disponibili ai sensi del precedente terzo comma sono ripartiti tra i comuni del comprensorio con le modalità e le procedure dei commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 5.

 

     Art. 8.

     1. Gli enti beneficiari dei contributi assegnati dalla giunta regionale ai sensi delle LL.RR. 4 settembre 1973, n. 39 e 20 giugno 1975, n. 96, che non abbiano presentato la necessaria documentazione nei termini previsti ovvero abbiano predisposto strumenti urbanistici diversi da quelli per cui era stato loro concesso il contributo, possono, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la conferma del contributo stesso; i comuni beneficiari possono altresì richiedere, nello stesso termine, che il contributo già assegnato sia destinato alla predisposizione di altri strumenti urbanistici.

 

     Art. 9.

     1. A modifica delle procedure previste dalle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 39 e 20 giugno 1975, n. 96, nonché delle relative delibere di riparto dei fondi, la liquidazione del saldo dei contributi assegnati agli enti beneficiari avverrà con le seguenti modalità:

     - cinquanta per cento dopo l'approvazione della deliberazione di affidamento dell'incarico di progettazione;

     - cinquanta per cento dopo l'approvazione dello strumento urbanistico finanziato.

     2. La mancata approvazione della deliberazione di affidamento dell'incarico di progettazione o della deliberazione di adozione dello strumento urbanistico oggetto del contributo ne comporta la decadenza per la parte non ancora erogata.

 

     Art. 10.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il biennio 1980/1981 la spesa complessiva di lire 4 miliardi di cui lire 2 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1980, così ripartiti:

     - L. 1.000 milioni per la concessione di contributi in capitale per la realizzazione dell'inventario previsto dall'articolo 2 della presente legge;

     - L. 1.000 milioni per la concessione di contributi in capitale previsti dall'art. 4 della presente legge.

     2. Alla determinazione della spesa relativa ai singoli interventi di cui al precedente comma per l'anno 1981 si provvede con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. L'onere relativo alla spesa autorizzata ai sensi del precedente primo comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1980/1982, parte 2ª «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 4.6.2.1 «Predisposizione strumenti urbanistici comprensoriali e locali», tabella relativa a «Previsione di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     4. Al finanziamento dell'onere relativo all'anno 1980 si provvede mediante utilizzo di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutuo», iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     5. Alle spese per l'esecuzione, da parte di enti pubblici ed associazioni specializzate, delle indagini catastali necessarie come supporto all'inventario, nonché per il funzionamento del gruppo di esperti di cui al precedente art. 2, si provvede mediante utilizzo dei fondi stanziati al capitolo 2.1.2.3.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale», iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e successivi.

 

     Art. 11.

     1. In conseguenza di quanto disposto dal precedente art. 10, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, alla parte II «Spese per i programmi di sviluppo ambito 4, settore 6, obiettivo 2, progetto 1, "Predisposizione strumenti urbanistici comprensoriali e locali"», sono istituiti i seguenti capitoli:

     - cap. 2.4.6.2.1.1008 «Contributi in capitale agli organismi comprensoriali per la realizzazione dell'inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e dei centri storici», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni;

     - cap. 2.4.6.2.1.1009 «Contributi in capitale e comuni per la formazione di piani attuativi», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni.

 

     Art. 12.

     1. Sono abrogate le LL.RR. 4 settembre 1973, n. 39 e 20 giugno 1975, n. 96.

 

     Art. 13.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.