§ 1.8.43 - L.R. 2 dicembre 2016, n. 30.
Modifiche alle leggi regionali 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e 10 dicembre 2008, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:02/12/2016
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 'Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale')
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 'Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione')


§ 1.8.43 - L.R. 2 dicembre 2016, n. 30.

Modifiche alle leggi regionali 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione)

(B.U. 5 dicembre 2016, n. 49, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 'Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale')

1. Al comma 1 dell'articolo 1 (Oggetto) dopo la parola 'Statuto' vengono aggiunte le seguenti: 'e della normativa statale vigente'.

2. Il comma 8 dell'articolo 3 (Presentazione delle candidature) è sostituito dal seguente:

'8. Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature o non siano state presentate in numero almeno pari al doppio di quello necessario a garantire al genere meno rappresentato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nelle nomine o designazioni da effettuare, il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, riapre i termini per la presentazione ovvero provvede a presentare candidature, allegando la documentazione di cui al comma 5.'.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 (Votazioni) è aggiunto il seguente:

'1 bis. Qualora in sede di scrutinio i consiglieri segretari accertino che il risultato della votazione non è conforme alle disposizioni di legge in materia di tutela delle minoranze e di equilibrio di genere, il Presidente del Consiglio regionale, sentito seduta stante l'Ufficio di Presidenza, proclama l'esito della votazione, comunica che il risultato non è conforme alla legge, invalida la votazione stessa e procede all'indizione di una nuova votazione. Qualora anche questa votazione non abbia esito conforme alle condizioni previste dalla legge,il Presidente del Consiglio annuncia che la proposta di nomina verrà nuovamente iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio. Se anche in tale successiva seduta l'Assemblea delibera in maniera non conforme alle disposizioni di legge oppure non procede alla votazione, il Presidente del Consiglio provvede ai sensi dell'articolo 15.'.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 'Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione')

1. Al comma 1 dell'articolo 1 (Oggetto) dopo la parola 'Statuto' sono aggiunte le seguenti: 'e della normativa statale vigente'.

2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 2 (Candidatura e forme di pubblicità) è aggiunto il seguente periodo:

'Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature o non siano state presentate in numero almeno pari al doppio di quello necessario a garantire al genere meno rappresentato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nelle nomine o designazioni da effettuare, la Giunta regionale riapre i termini per la presentazione ovvero provvede a presentare candidature.'.

3. Al comma 3 dell'articolo 4 (Comitato tecnico consultivo) dopo la parola 'sessi' sono aggiunte le seguenti: 'nella misura di almeno un terzo per il genere maschile o femminile meno rappresentato'.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dal primo rinnovo del Comitato tecnico consultivo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.