§ 1.8.8. - L.R. 2 settembre 1995, n. 42.
Modifiche della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione». Norme transitorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:02/09/1995
Numero:42


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 1.
Art. 6. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 1.8.8. - L.R. 2 settembre 1995, n. 42. [1]

Modifiche della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione». Norme transitorie.

(B.U. 5 settembre 1995, n. 36 - 1° S.O.).

 

Art. 1. [2]

[1. Il termine di cui al comma 2 dell' art. 2 della lr 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» è prorogato al 31 dicembre 1995.]

 

     Art. 2. [3]

[1. Il comma 8 dell' art. 8 della lr n. 14/ 95 è sostituito dal seguente:

«8. Il Comitato è rinnovato all' inizio di ogni legislatura; rimane in carica fino alla costituzione del nuovo comitato e comunque non oltre 90 giorni dall' elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.».]

 

     Art. 3. [4]

[1. Il comma 1 dell' art. 22 della lr n. 14/ 95 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata pari a quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima convocazione del nuovo consiglio regionale.».]

 

     Art. 4. [5]

[1. In via transitoria, tenuto conto della cessazione delle funzioni del consiglio regionale connesse allo svolgimento delle elezioni regionali del 23 settembre 1995, per le nomine da effettuarsi entro il centocinquantesimo giorno dalla prima seduta del consiglio regionale, i termini previsti dalla lr n. 14/ 95 ai fini della presentazione e della valutazione delle candidature, nonchè i termini di cui artt. 9 e 10 della stessa legge, sono ridotti di un terzo.]

 

     Art. 5.

1. [La disposizione di cui all' art. 24, comma 2, lett b) della lr n. 14/95 è abrogata] [6].

2. Il comma 2 dell' art. 2 della lr 19 luglio 1982, n. 41 «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive nell' ambito della regione Lombardia e modifiche alla lr 6 gennaio 1979, n. 2 «Norme per la procedura ed il controllo delle nomine

di competenza degli organi regionali in enti e istituzioni diverse"», è sostituito dal seguente:

«2. Gli adempimenti indicati ai punti a) e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.».

 

     Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 25.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 25.

[4] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 25.

[5] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 25.

[6] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 25.