§ 1.7.20 - L.R. 14 gennaio 1980, n. 5.
Ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio regionale. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/01/1980
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Principi di organizzazione.
Art. 2.  Strutture organizzative.
Art. 3.  Attribuzioni dell'ufficio di presidenza.
Art. 4.  Organico, assegnazione e mobilità del personale.
Art. 5.  Nomina dei dirigenti di servizio.
Art. 6.  Funzioni dei dirigenti dei servizi.
Art. 7.  Nomina e funzioni dei responsabili degli uffici.
Art. 8.  Sostituzioni temporanee.
Art. 9.  Atti a rilevanza esterna.
Art. 10.  Responsabilità.
Art. 11.  Gruppi di lavoro pluridisciplinari.
Art. 12.  Segreterie particolari.
Art. 13.  Segreterie dei gruppi consiliari.
Art. 14.  Provvedimenti di attuazione.
Art. 15.  Ruolo organico del consiglio regionale.
Art. 16.  Abrogazione di norme.
Art. 17.  Norma finanziaria.
Art. 18.  Clausola d'urgenza.


§ 1.7.20 - L.R. 14 gennaio 1980, n. 5.

Ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio regionale. [*]

(B.U. 16 gennaio 1980, n. 3 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Principi di organizzazione.

     1. Le strutture organizzative del consiglio regionale sono definite per aree di funzioni omogenee e sono informate ai principi dello statuto della regione Lombardia e della legislazione regionale vigente.

 

     Art. 2. Strutture organizzative.

     1. Sono strutture organizzative del consiglio regionale i seguenti servizi:

     1) Gabinetto dell'ufficio di presidenza;

     2) Segreteria dell'ufficio di presidenza;

     3) Segreteria del consiglio;

     4) Commissioni;

     5) Legislativo;

     6) Documentazione, studi, biblioteca e informatica;

     7) Stampa;

     8) Organizzazione e personale;

     9) Contabilità e patrimonio.

     10) Segreteria del difensore civico [1].

     2. Le attribuzioni dei servizi e le funzioni particolari dei relativi dirigenti sono specificate nell'allegato che fa parte integrante della presente legge.

     3. I servizi esercitano le proprie funzioni in reciproco rapporto di collaborazione ed integrazione, e possono articolarsi al loro interno in uffici individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale o in relazione a funzioni specifiche.

     4. Di norma, i servizi e gli uffici esplicano le attività di loro competenza mediante lavoro di gruppo, eventualmente articolandosi in nuclei operativi.

     5. Fanno parte altresì delle strutture del consiglio regionale le segreterie dei gruppi consiliari e le segreterie particolari del presidente e degli altri componenti dell'ufficio di presidenza.

     6. Il servizio di cui al n. 10 del 1° comma del presente articolo dipende dal difensore civico per quanto concerne l'esercizio delle attività di istituto e dall'ufficio di presidenza per quanto attiene all'apprestamento degli uffici e al governo del personale [2].

 

     Art. 3. Attribuzioni dell'ufficio di presidenza.

     1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale sovraintende e coordina, anche sulla base dei principi di partecipazione e di responsabilizzazione del personale, le strutture organizzative preordinate all'esercizio delle funzioni istituzionali del consiglio stesso e dei suoi organismi.

     2. In particolare:

     a) determina, sentiti i rispettivi dirigenti, l'articolazione dei servizi in uffici e le funzioni di questi ultimi;

     b) attribuisce a ciascun impiegato la figura professionale di cui al successivo art. 4, secondo comma, sulla base dei criteri deliberati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 50, terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42;

     c) definisce le procedure interne, sentiti i dirigenti dei servizi e acquisendo ogni opportuno elemento di valutazione mediante adeguate consultazioni del personale;

     d) elabora, con le modalità di cui alla lettera precedente, proposte per l'istituzione, la modifica o la soppressione dei servizi, nonché per variazioni dell'organico globale del personale;

     e) definisce le questioni che insorgono in ordine alle attribuzioni dei servizi;

     f) indice in via ordinaria la conferenza dei dirigenti dei servizi nonché, per l'esame di specifici problemi, riunioni di coordinamento, alle quali partecipano altresì i responsabili degli uffici;

     g) convoca, anche su richiesta dei rappresentanti del personale e al fine di esaminare specifici problemi inerenti alle attività dei servizi e degli uffici, la conferenza dei dipendenti del consiglio regionale alla quale possono partecipare le organizzazioni sindacali, presentando proprie proposte [3];

     h) delibera gli interventi di formazione ed aggiornamento del personale.

     3. L'ufficio di presidenza può dare incarico ai propri componenti di esercitare, per singoli servizi o gruppi di servizi, le attività di direttiva immediata e di vigilanza connesse all'attuazione dei poteri di sovraintendenza e coordinamento di cui al presente articolo.

     4. I rapporti con le organizzazioni sindacali sono tenuti dall'ufficio di presidenza, anche a mezzo di un proprio componente espressamente delegato.

 

     Art. 4. Organico, assegnazione e mobilità del personale.

     1. Nell'ambito del contingente globale e dei contingenti dei singoli livelli funzionali previsti dalla legislazione vigente, l'ufficio di presidenza, sentiti i delegati sindacali, determina il numero, i livelli funzionali e le figure professionali del personale costituenti l'organico dei singoli servizi.

     2. Le figure professionali di cui al comma precedente sono individuate nell'ambito di quelle previste dalla legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, allegato, parte quinta, le cui disposizioni si applicano altresì in materia d'accesso e di mobilità orizzontale e verticale del personale.

     3. In conformità alle determinazioni di cui al precedente primo comma e di cui il secondo comma, lettera b), del precedente art. 3, l'ufficio di presidenza, sentiti i dirigenti dei servizi, dispone l'assegnazione degli impiegati ai servizi stessi, in modo da valorizzare la professionalità di ogni dipendente [4].

     4. In relazione ad ogni sopravvenuta esigenza di adeguamento dell'organizzazione dei servizi l'ufficio di presidenza, con l'osservanza delle procedure stabilite dai commi precedenti determina le conseguenti modifiche agli organici dei servizi stessi e la relativa assegnazione del personale.

 

     Art. 5. Nomina dei dirigenti di servizio.

     1. La responsabilità di ciascun servizio è affidata, con incarico temporaneo rinnovabile di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, ad impiegati regionali di livello ottavo che assumono la denominazione di dirigenti di servizio.

     2. L'ufficio di presidenza stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, gli indirizzi sulla base dei quali, tenuto conto in ogni caso dell'idoneità e dell'esperienza professionali, devono essere attribuiti gli incarichi di cui al comma precedente e dispone la nomina dei dirigenti dei servizi.

     3. L'ufficio di presidenza può revocare l'incarico in qualsiasi momento per prestazioni di lavoro inadeguate.

     4. I dirigenti dei servizi rispondono all'ufficio di presidenza del proprio operato e delle attività dei servizi cui sono preposti.

     5. Ai dirigenti dei servizi è attribuito per il periodo di durata dell'incarico, a norma dell'art. 56 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, un assegno non pensionabile pari al venticinque per cento del trattamento economico iniziale del livello funzionale ottavo previsto dall'art. 47 della legge stessa; tale assegno può essere attribuito ad impiegati regionali in numero non superiore al venticinque per cento della dotazione complessiva dei ruoli organici della regione per l'ottavo livello funzionale.

     6. La nomina del dirigente del servizio di gabinetto dell'ufficio di presidenza è deliberata su proposta del presidente del consiglio.

     7. L'incarico di dirigente del servizio di gabinetto dell'ufficio di presidenza può essere affidato a persona estranea all'amministrazione regionale, alla quale si applica quanto disposto dal successivo art. 12, settimo ed ottavo comma.

     8. Il dirigente del servizio stampa può essere scelto, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e successive modificazioni, anche tra giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti all'ordine dei giornalisti.

 

     Art. 6. Funzioni dei dirigenti dei servizi.

     1. I dirigenti dei servizi del consiglio regionale:

     a) coordinano le relazioni interfunzionali interne ed esterne al servizio cui sono preposti;

     b) assicurano che le attività del servizio si esplichino su base interdisciplinare e in forma integrata tra i vari livelli di funzioni;

     c) predispongono e coordinano, in collaborazione con i responsabili degli uffici, i piani di lavoro del servizio, articolandoli per uffici e ne verificano l'attuazione convocando periodicamente i responsabili degli stessi;

     d) dispongono nell'ambito del servizio, sentiti i responsabili dei relativi uffici, per il miglior impiego del personale, che è tenuto a prestare la sua collaborazione, ove necessario, ad ufficio diverso da quello assegnato;

     e) provvedono, adottando i necessari atti, agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei responsabili degli uffici in cui si articola il servizio ed, in particolare, al controllo sull'osservanza dei doveri d'ufficio, alla valutazione delle prestazioni rese in relazione alla professionalità ed ai risultati ottenuti secondo criteri e modalità da stabilirsi con regolamento; a disporre lo svolgimento di prestazioni straordinarie e ad autorizzarne l'effettuazione, al comando in missione, agli accertamenti preliminari riguardanti i procedimenti disciplinari, all'autorizzazione relativa alla fruizione dei permessi e delle brevi assenze, alla concessione del congedo ordinario, alla formulazione dei pareri su aspettative e congedi straordinari, alla richiesta di accertamento per i controlli in caso di assenza per infermità;

     f) provvedono agli adempimenti previsti dalla precedente lett. e) per tutto il personale assegnato al servizio qualora questo non sia articolato in uffici.

     2. In caso di necessità contingenti, l'utilizzazione temporanea di personale presso servizi diversi da quello assegnato è disposta d'intesa tra i dirigenti dei servizi interessati [5].

     3. Annualmente i dirigenti dei servizi riferiscono all'ufficio di presidenza entro i termini fissati dallo stesso, sull'attività svolta, formulando eventuali proposte di ristrutturazione del servizio per l'anno successivo.

 

     Art. 7. Nomina e funzioni dei responsabili degli uffici.

     1. La responsabilità degli uffici è affidata dall'ufficio di presidenza, sentito il dirigente del servizio interessato, tenuto conto del servizio complessivamente prestato, ad impiegati di livello funzionale non inferiore al 7° che rivestano figura professionale specificamente riferibile alle funzioni attribuite all'ufficio e che abbiano acquisito adeguata esperienza mediante lo svolgimento di attività attinenti a materie trattate dall'ufficio o a queste analoghe.

     2. I responsabili degli uffici rispondono dell'esercizio delle proprie funzioni al dirigente del rispettivo servizio.

     3. I responsabili degli uffici:

     a) dirigono l'attività dell'ufficio in armonia con i programmi di lavoro del servizio;

     b) indirizzano l'attività degli addetti all'ufficio e curano l'organizzazione e la ripartizione del lavoro, individuando le questioni che necessitano di trattazione collegiale;

     c) provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo precedente, primo comma, lett. e) [6].

 

     Art. 8. Sostituzioni temporanee.

     1. In caso di assenza non superiore a tre mesi dei dirigenti dei servizi o dei responsabili degli uffici o dei gruppi di lavoro di cui al successivo art. 11 l'ufficio di presidenza provvede alla loro sostituzione temporanea, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico degli impiegati interessati.

     2. Qualora l'assenza, escluse quelle per congedo ordinario, si protragga per un periodo, anche non continuativo, superiore a tre mesi nell'arco dello stesso anno, l'ufficio di presidenza provvede alla sostituzione temporanea con altro impiegato al quale è attribuito, ove spetti, l'assegno mensile previsto dal precedente art. 5, quinto comma; l'impiegato sostituito conserva la titolarità dell'incarico, senza percepire il relativo assegno [7].

     3. Le disposizioni di cui al precedente secondo comma si applicano anche nel caso in cui un dirigente di servizio od un responsabile di ufficio sia assegnato ai gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31, o alle segreterie particolari di cui al successivo art. 12; qualora entro sei mesi dall'assegnazione gli interessati non richiedano di essere reintegrati nella posizione già ricoperta, l'ufficio di presidenza provvede alla loro sostituzione in via definitiva.

 

     Art. 9. Atti a rilevanza esterna.

     1. Ferme restando le corrispondenti attribuzioni previste dal regolamento interno e dal regolamento contabile, l'ufficio di presidenza determina gli altri atti a rilevanza esterna la cui firma è delegata ai dirigenti dei servizi ed ai responsabili degli uffici.

     2. I dirigenti dei servizi ed i responsabili degli uffici rilasciano certificazioni o attestazioni connesse all'attività di rispettiva competenza.

 

     Art. 10. Responsabilità.

     1. I dirigenti dei servizi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, rispondono per gli atti amministrativi alla cui emanazione abbiano collaborato, ovvero per l'omissione di attività alle quali sono tenuti per legge.

     2. La norma di cui al comma precedente non esclude la responsabilità dei preposti agli uffici o degli altri impiegati regionali per gli atti da essi compiuti od omessi nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine ogni atto deve recare l'indicazione del suo estensore.

     3. Salvo che si tratti di attività costituenti reato, gli impiegati regionali sono esonerati dalla responsabilità di cui al presente articolo nei casi in cui facciano constare di aver espresso il loro motivato dissenso per iscritto.

 

     Art. 11. Gruppi di lavoro pluridisciplinari.

     1. Per lo studio e la trattazione di affari a contenuto interdisciplinare di competenza del consiglio regionale e dei suoi organismi possono essere costituiti gruppi di lavoro composti da impiegati regionali individuati in relazione alle attività svolte nelle unità organizzative in cui operano e alla figura professionale rivestita.

     2. I gruppi di lavoro sono costituiti dall'ufficio di presidenza; con la relativa deliberazione, che deve essere comunicata al consiglio regionale, ne sono determinate la composizione, le modalità di funzionamento e la pubblicità delle operazioni, ed è disposta la nomina del responsabile individuato di regola nel dirigente del servizio il cui apporto sia da considerarsi prevalente.

     3. Qualora debbano essere chiamati a farne parte impiegati del ruolo della giunta regionale, la loro partecipazione è definita d'intesa tra i presidenti della giunta e del consiglio.

 

     Art. 12. Segreterie particolari.

     1. E' istituita la segreteria particolare del presidente del consiglio regionale alla quale compete l'espletamento delle attività non istituzionali conseguenti alle funzioni attribuite al presidente stesso, e come tali non riconducibili alla competenza delle strutture organizzative del consiglio.

     2. Spettano in particolare a detta segreteria la preparazione dei rapporti non istituzionali del presidente, la cura degli affari riservati ed il disbrigo della relativa corrispondenza.

     3. Sono altresì istituite le segreterie particolari dei vice presidenti e dei consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza.

     4. Gli organici delle segreterie particolari di cui ai commi precedenti non possono eccedere:

     - quattro unità per il Presidente;

     - due unità per i vice presidenti;

     - una unità per i consiglieri segretari [8].

     5. (Omissis) [9].

     6. (Omissis) [9].

     7. (Omissis) [9].

     7 bis. Fatta salva la durata a tempo determinato del rapporto, il trattamento normativo, economico e disciplinare in riferimento al livello funzionale corrispondente alle attribuzioni conferite con il provvedimento di incarico ai collaboratori estranei all'amministrazione è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale di ruolo, in quanto applicabili [1]0.

     8. (Omissis) [9].

 

     Art. 13. Segreterie dei gruppi consiliari.

     1. Il personale assegnato a ciascun gruppo consiliare a norma della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 opera alle dipendenze funzionali del gruppo stesso.

 

     Art. 14. Provvedimenti di attuazione.

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ufficio di presidenza nomina i dirigenti dei servizi; determina l'articolazione dei servizi in uffici e le funzioni di questi ultimi ai sensi del precedente art. 3, secondo comma, lett. a); adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, primo comma.

     2. Fino a quando non saranno formulati i criteri di cui all'art. 50, terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, l'assegnazione del personale ai singoli servizi è disposta tenuto conto dei livelli funzionali rivestiti e delle mansioni di fatto espletate.

 

     Art. 15. Ruolo organico del consiglio regionale.

     1. Il contingente globale ed i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo del personale del consiglio regionale sono così determinati:

 

 

                  - livello 1°       n.  --

                  - livello 2°       n.  11

                  - livello 3°       n.  15

                  - livello 4°       n.  46

                  - livello 5°       n.  34

                  - livello 6°       n.  40

                  - livello 7°       n.  35

                  - livello 8°       n.  19

                                     ------

                  Totale             n. 200 [1]1

 

 

     Art. 16. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati: l'art. 15 della L.R. 25 novembre 1973, n. 48; l'art. 13 della L.R. 5 luglio 1976, n. 19; la L.R. 31 agosto 1977, n. 44, nonché ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 17. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento che verrà iscritto al capitolo 1.1.1.1.4.294 «Spese per il personale addetto al consiglio regionale», dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e con i corrispondenti stanziamenti che verranno iscritti nei bilanci dei successivi esercizi.

 

     Art. 18. Clausola d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

Allegato [1]2

 

Attribuzioni dei servizi

 

1. Servizio di gabinetto dell'ufficio di presidenza

     Il servizio provvede ad ogni incombenza relativa alle pubbliche relazioni dell'ufficio di presidenza e dei suoi componenti, anche in ordine ai rapporti istituzionali nei confronti degli altri organi della regione, dei partiti politici e dei gruppi consiliari, nonché degli organi dello Stato e di enti nazionali, regionali e locali.

     In particolare:

     - organizza, in collaborazione con gli altri servizi interessati, convegni, congressi ed altre manifestazioni pubbliche comunque indette dall'ufficio di presidenza;

     - tratta le pratiche riguardanti i comitati d'onore, i patrocini ed i patronati;

     - predispone messaggi di partecipazione ad eventi nazionali e regionali;

     - presta l'assistenza tecnica ed organizzativa per le accoglienze in occasione di visite ufficiali o private di personalità italiane e straniere e per le manifestazioni di rappresentanza ed i viaggi ufficiali del presidente e degli altri componenti dell'ufficio di presidenza;

     - organizza il cerimoniale;

     - organizza le attività di traduzione relative alle incombenze di cui ai punti precedenti;

     - cura gli adempimenti connessi all'attuazione della partecipazione popolare nonché all'esercizio dell'iniziativa popolare ed ai rapporti con i titolari di quest'ultima in ordine alle relative procedure;

     - esercita ogni altra funzione inerente a rapporti esterni dell'ufficio di presidenza estranei alla competenza di altri servizi.

     Il dirigente del servizio assume la denominazione di capo di gabinetto dell'ufficio di presidenza, di cui è il portavoce ufficiale.

 

2. Servizio di segreteria dell'ufficio di presidenza

     Il servizio provvede a tutte le incombenze necessarie ad assicurare il funzionamento dell'ufficio di presidenza, anche in composizione integrata ai sensi dell'art. 15 dello statuto della regione.

     In particolare:

     - riceve dagli altri servizi gli elementi relativi agli affari sui quali l'ufficio di presidenza deve deliberare, completandone, ove occorra, l'istruttoria;

     - predispone gli elementi per la formazione dell'ordine del giorno delle sedute e cura gli adempimenti relativi alla convocazione, al regolare svolgimento delle sedute stesse, alla verbalizzazione e al resoconto dei lavori;

     - formalizza le deliberazioni, assicurandone la correttezza e la completezza giuridico-formale;

     - adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle determinazioni dell'ufficio di presidenza, secondo le competenze dei servizi interessati;

     - tiene il protocollo generale e l'archivio degli atti del consiglio e dei suoi organismi;

     - assiste l'ufficio di presidenza nello svolgimento di ogni altra attività di competenza dello stesso a norma del regolamento interno e della legislazione vigente;

     - provvede alle incombenze di segreteria inerenti al «Fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri», a mezzo di impiegato del servizio individuato dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del regolamento regionale 1° agosto 1978, n. 1 [1]3.

     Il dirigente del servizio svolge le funzioni di segretario dell'ufficio di presidenza adempiendo a quanto previsto dall'art. 14, secondo e terzo comma del regolamento interno; esercita altresì le funzioni di ufficiale rogante per i contratti in forma pubblica amministrativa e di membro della commissione per i contratti a licitazione privata che, rispettivamente, l'art. 20, secondo e terzo comma, e l'art. 23, quarto comma, n. 2 del regolamento contabile del consiglio assegnano al «responsabile della segreteria del consiglio».

 

3. Servizio di segreteria del consiglio

     Il servizio provvede a tutte le incombenze necessarie ad assicurare il funzionamento dell'assemblea.

     In particolare:

     - cura gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute;

     - riceve gli atti da sottoporre all'esame del consiglio a seguito del perfezionamento delle relative istruttorie e predispone le formalità inerenti alle procedure ulteriori;

     - assiste il presidente ai fini della formazione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari;

     - assiste la presidenza in ordine alle occorrenze procedurali relative ai lavori dell'assemblea;

     - provvede agli adempimenti statutari e di legge, nonché agli altri incombenti successivi all'approvazione degli atti da parte del consiglio;

     - provvede alla verbalizzazione ed alla resocontazione dei lavori dell'assemblea a norma del regolamento interno del consiglio e cura la pubblicazione dei relativi resoconti integrali;

     - raccoglie, conserva e classifica, d'intesa con il servizio di segreteria dell'ufficio di presidenza, gli originali dei provvedimenti e degli atti dell'assemblea, ivi comprese le interpellanze e le interrogazioni;

     - cura, su richiesta, le verbalizzazioni e resocontazioni connesse ad esigenze particolari delle commissioni e degli altri organismi consiliari, anche in occasione di convegni, congressi e seminari, collaborando con il gabinetto dell'ufficio di presidenza ai fini della pubblicazione dei relativi atti;

     - provvede ad ogni incombenza istruttoria e procedimentale relativa all'esercizio delle funzioni attribuite al consiglio e all'ufficio di presidenza in materia di nomine di competenza della regione;

     - sovrintende all'impiego dei commessi d'aula e del restante personale destinato, d'intesa con il servizio organizzazione e personale, ai servizi ausiliari e di segreteria durante lo svolgimento delle sedute consiliari.

     Il dirigente del servizio svolge le funzioni di segretario del consiglio adempiendo a quanto previsto dal penultimo ed ultimo comma dell'art. 49 del regolamento interno.

 

4. Servizio commissioni

     Il servizio:

     - assicura l'assistenza operativa, tecnica ed esecutiva all'attività delle commissioni permanenti e speciali del consiglio, nonché della giunta delle elezioni e di eventuali gruppi di lavoro formati da consiglieri regionali;

     - si articola in uffici di segreteria. operanti alle dipendenze funzionali della presidenza di ciascuna delle commissioni permanenti, ai quali spettano le incombenze formali, procedimentali e operative inerenti alle attività istruttorie e decisionali delle commissioni stesse, da specificarsi nelle deliberazioni dell'ufficio di presidenza di cui al precedente art. 3, secondo comma, lett. a);

     - coordina le attività delle segreterie delle commissioni, in funzione della verifica della rispondenza degli atti alle esigenze procedurali;

     - coordina sotto il profilo operativo le attività delle segreterie delle commissioni in funzione dei rapporti che le commissioni intrattengono tra di loro, nonché con l'ufficio di presidenza, anche integrato ai sensi dell'art. 15 dello statuto, e con il presidente del consiglio;

     - provvede al coordinamento di cui ai due punti precedenti anche nei confronti del personale cui sono assegnate funzioni di segreteria presso la giunta delle elezioni, le commissioni speciali e i gruppi di lavoro tra consiglieri, fermo restando che detto personale dipende funzionalmente dalle rispettive presidenze;

     - fornisce all'ufficio di presidenza i dati e gli elementi relativi allo stato di attuazione degli affari in corso di esame presso le commissioni, con riferimento alla programmazione dei relativi lavori disposti ai sensi dell'art. 15 dello statuto o a specifiche indicazioni di deliberazioni consiliari.

 

5. Servizio legislativo

     Il servizio:

     - esercita le funzioni attribuite all'ufficio legislativo dallo statuto, dal regolamento interno del consiglio e da altre norme di legge;

     - presta l'assistenza e consulenza tecnico-giuridica inerente agli atti di natura legislativa ed amministrativa di competenza del consiglio e dei suoi organismi;

     - assiste l'ufficio di presidenza nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 82, secondo comma, del regolamento interno;

     - formula, su richiesta degli organismi consiliari, osservazioni e pareri in ordine agli aspetti di legittimità degli affari in corso di esame, anche in riferimento agli atti legislativi e amministrativi rinviati in sede di controllo;

     - provvede alla consulenza legale ed amministrativa richiesta dall'ufficio di presidenza, dal «Fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri» e dai servizi del consiglio;

     - provvede al coordinamento tecnico dell'attività di rappresentanza relativa ai giudizi di cui all'art. 1, terzo comma, del regolamento contabile del consiglio, sia se affidata a legali esterni, sia se affidata a impiegati del servizio abilitati al patrocinio legale;

     - compie, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza, studi e ricerche di carattere giuridico, tenendo a tal fine, ove occorra, rapporti con l'I.Re.R., le università, gli istituti scientifici e i servizi corrispondenti della giunta regionale e di altre regioni;

     - mantiene i collegamenti a livello tecnico con i corrispondenti servizi della giunta regionale, nonché con i servizi legislativi dello Stato e delle altre regioni;

     - cura la sperimentazione, in collegamento con il servizio documentazione, studi, biblioteca e informatica, dei mezzi di informatica applicati a documenti legislativi, giudiziari ed amministrativi, e fornisce l'assistenza tecnica occorrente per l'utilizzazione dei sistemi di informatica giuridica.

 

6. Servizio documentazione, studi, biblioteca e informatica

     Il servizio:

     - gestisce la biblioteca e ne incrementa la dotazione tenendo conto delle indicazioni degli organismi consiliari e degli altri servizi; per quanto attiene alle raccolte ed ai materiali di carattere giuridico e legislativo la gestione avverrà d'intesa con il servizio legislativo;

     - cura i rapporti con analoghi servizi di altre regioni, per consentire l'utilizzazione reciproca delle informazioni e documentazioni;

     - effettua, su autorizzazione dell'ufficio di presidenza, studi e ricerche di carattere socio-economico-politico, utili all'espletamento del mandato dei singoli consiglieri ed alle attività degli organismi consiliari, anche in collegamento con l'I.Re.R., le università, gli istituti scientifici ed i servizi corrispondenti della giunta regionale e di altre regioni;

     - fornisce gli elementi informativi e documentali di carattere politico, tecnico, socio-economico, utili allo svolgimento del mandato dei singoli consiglieri ed alle attività degli organismi consiliari, avvalendosi per le esigenze delle commissioni della collaborazione delle rispettive segreterie;

     - fornisce a chi ne faccia richiesta le informazioni in ordine allo stato delle procedure relative ai provvedimenti di competenza consiliare, nonché ogni altra informazione riguardante l'attività del consiglio e dei suoi organismi, richiedendo, ove occorra, i dati agli altri servizi;

     - predispone la documentazione relativa alle attività del consiglio, in ordine a richieste pervenute all'ufficio di presidenza da enti, formazioni sociali, politiche, sindacali e culturali;

     - gestisce i sistemi informatici utilizzati dal consiglio, secondo le procedure fissate dall'ufficio di presidenza.

 

7. Servizio stampa

     Il servizio provvede a dare pubblica informazione dell'attività politica, legislativa ed amministrativa del consiglio e dei suoi organismi, nonché dei gruppi consiliari.

     In particolare:

     - coordina i rapporti con gli organi della stampa d'informazione quotidiana e periodica, nonché della radiotelevisione, in ordine alla pubblicazione di articoli ed alla diffusione di notizie attinenti alle attività del consiglio;

     - provvede alla redazione di articoli sull'attività del consiglio, nonché all'attività di redazione dei periodici editi a cura del consiglio;

     - cura la redazione e la diffusione della rassegna stampa e gestisce le comunicazioni a mezzo di telescrivente.

     Il dirigente del servizio, che assume la denominazione di capo servizio stampa del consiglio, costituisce l'esclusivo tramite abilitato a rendere agli organi di diffusione delle notizie, dichiarazioni e comunicati stampa per conto dell'ufficio di presidenza e dei suoi componenti, in collaborazione, ove occorra, con il servizio di gabinetto.

 

8. Servizio organizzazione e personale

     Il servizio:

     - assiste l'ufficio di presidenza in relazione agli affari riguardanti l'organizzazione del personale, il dimensionamento degli organici e l'individuazione delle figure professionali;

     - istruisce gli affari relativi all'ordinamento e all'amministrazione del personale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici ed economici;

     - cura le incombenze inerenti alla gestione del personale;

     - provvede alla determinazione delle competenze fisse e variabili spettanti al personale operante presso le strutture del consiglio, in collaborazione con il servizio contabilità e patrimonio ai fini di ogni conseguente adempimento contabile;

     - istruisce gli affari relativi a concorsi, comandi, trasferimenti e incarichi particolari;

     - presta assistenza tecnica all'ufficio di presidenza in ordine alle iniziative relative alla formazione professionale ed ai rapporti con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori;

     - organizza e coordina le attività del centro stampa e del personale ausiliario (autisti, commessi d'aula, commessi, centralinisti, uscieri, portieri);

     - tiene i collegamenti a livello tecnico con il servizio organizzazione ed il servizio personale del settore affari generali della giunta, in ordine all'istruttoria di tutte le questioni insorgenti in sede normativa ed esecutiva circa l'omogeneità del trattamento giuridico ed economico del personale dei ruoli del consiglio e della giunta, nonché alle esigenze derivanti dall'attuazione dei sistemi informatici ai fini della gestione del personale.

 

9. Servizio contabilità e patrimonio

     Il servizio assiste l'ufficio di presidenza - salve le competenze della segreteria di esso - ed il presidente del consiglio nell'espletamento delle incombenze inerenti al bilancio, al rendiconto, ed alla contabilità, nonché alla gestione del patrimonio.

     In particolare:

     - esercita le specifiche funzioni che in materia il regolamento contabile attribuisce alla «ragioneria» ed al «responsabile» di essa, provvedendo altresì ad ogni adempimento successivo alle deliberazioni adottate in materia dagli organismi competenti;

     - gestisce le fasi contabili delle entrate e delle spese ed in particolare la registrazione degli accertamenti e degli impegni, l'effettuazione delle liquidazioni e la emissione dei titoli di riscossione e di pagamento, previa verifica della loro conformità alle norme di legge e di regolamento per la parte finanziaria;

     - esercita la vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria sotto il profilo tecnico amministrativo;

     - istruisce gli affari inerenti all'acquisizione, amministrazione e gestione del patrimonio del consiglio;

     - istruisce gli affari relativi ai contratti del consiglio esercitando in materia le specifiche funzioni che il capo VII del regolamento contabile attribuisce alla «ragioneria» ed al «responsabile» di essa, e dà esecuzione alle conseguenti deliberazioni dell'ufficio di presidenza;

     Provvede alle attività economali a norma del regolamento contabile e di ogni altra disposizione in materia;

     - tiene gli inventari delle dotazioni mobiliari;

     - verifica in linea tecnica le richieste di fabbisogno dei singoli servizi in funzione delle determinazioni dell'ufficio di presidenza in ordine alla relativa spesa;

     - provvede al calcolo ed alla liquidazione delle competenze fisse e variabili spettanti ai consiglieri regionali, nonché alla liquidazione dei contributi ai gruppi consiliari;

     - provvede alle incombenze contabili inerenti alla gestione del «Fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri» a mezzo di un impiegato del servizio individuato dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del regolamento regionale 1 agosto 1978, n. 1.

     Nell'ambito dei provvedimenti da emanarsi dall'ufficio di presidenza a norma del precedente art. 3, secondo comma, lett. a), si stabilirà quali tra le funzioni attribuite dal regolamento contabile al «responsabile della ragioneria» saranno esercitate dal dirigente del servizio e quali dal responsabile dell'ufficio ragioneria, qualora l'articolazione del servizio preveda l'ufficio predetto.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 31 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21. Vedi tuttavia quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 31 L.R. 21/96.

[1] Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 1 della L.R. 3 febbraio 1983, n. 10.

[2] Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 1 della L.R. 3 febbraio 1983, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 gennaio 1981, n. 3.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 gennaio 1981, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 gennaio 1981, n. 3.

[6] La lettera a) del presente comma è stata modificata dall'art. 4 della L.R. 9 gennaio 1981, n. 3.

[7] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 9 gennaio 1981, n. 3.

[8] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 9 gennaio 1981, n. 3 e successivamente dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1983, n. 10.

[9] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 10 marzo 1995, n. 10.

[9] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 10 marzo 1995, n. 10.

[9] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 10 marzo 1995, n. 10.

[1]10 Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 9 gennaio 1981, n. 3 e successivamente dall'art. 4 della L.R. 3 febbraio 1983, n. 10 e dall'art. 4 della L.R. 1 della L.R. 19 agosto 1983, n. 60.

[9] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 10 marzo 1995, n. 10.

[1]11 Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 3 marzo 1980, n. 24 e successivamente dall'art. 5 della L.R. 3 febbraio 1983, n. 10.

[1]12 Allegato modificato dall'art. 8 della L.R. 9 gennaio 1981, n. 3.

[1]13 Alinea modificato dall'art. 8 della L.R. 9 gennaio 1981, n. 3.