Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 10/01/1989 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. La presente Legge disciplina la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il patrimonio [...] |
Art. 2. 1. La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto [...] |
Art. 3. 1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli o in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli [...] |
Art. 4. 1. La ricerca e la raccolta dei minerali non possono essere oggetto di rapporti concessionali o convenzionali con diritto di esclusiva. |
Art. 5. 1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti: |
Art. 6. 1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o [...] |
Art. 7. 1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei [...] |
Art. 8. 1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle [...] |
Art. 9. 1. Le violazioni delle norme di cui alla presente Legge comportano l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti: |
Art. 10. La raccolta dei fossili è regolata dalla Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente Legge tutti gli [...] |
§ 4.4.82 - L.R. 10 gennaio 1989, n. 2.
Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione.
(B.U. 11 gennaio 1989, n. 2, 2° suppl. ord.).
1. La presente Legge disciplina la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il patrimonio mineralogico e naturalistico.
1. La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello strato umifero, della stabilità del terreno nonché dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento di minerale, e che non comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o migratoria.
1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli o in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, picozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50.
2. E' vietato l'uso di materiali esplosivi nonché l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche, salvo le eccezioni previste al successivo art. 7.
1. La ricerca e la raccolta dei minerali non possono essere oggetto di rapporti concessionali o convenzionali con diritto di esclusiva.
2. Resta salva ed impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo per la ricerca e l'asportazione dei minerali.
1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti:
- non più di due esemplari pro-capite di campioni di minerali;
- non più di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali in complesso;
per gruppi di più di cinque persone valgono i seguenti quantitativi massimi:
- non più di dieci esemplari complessivamente di campioni di minerali;
- non più di cinquanta esemplari di campioni di minerali in complesso.
2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicati in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del dirigente competente, anche su proposta dei Comuni, delle comunità montane o degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza [1].
3. E' comunque vietata la raccolta di campioni di calcite e aragonite ubicati in grotte o cavità naturali.
1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, possono segnalare alla Giunta Regionale zone dove esistano giacimenti di rilevanza scientifica, per le quali propongano ulteriori prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di minerali.
2. La delimitazione di tali zone nonché le relative disposizioni di salvaguardia e le normative di utilizzazione ai fini della presente Legge, sono deliberate dalla Giunta Regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.
1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui all'articolo 3, con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi, e per quantitativi maggiori di quelli previsti dall'articolo 5, purché le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal dirigente competente, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza [1].
2. Tale atto deve indicare nominativamente la persona abilitata, la durata, le modalità, le quantità massime di raccolta e la zona di pertinenza nonché l'istituto o il museo, cui i campioni estratti sono interamente destinati per la conservazione.
1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla
2. Nelle zone comprese in una comunità montana, nonché in quelle comprese in un parco o riserva di interesse regionale provvedono rispettivamente la comunità montana e l'ente gestore del parco o della riserva.
1. Le violazioni delle norme di cui alla presente Legge comportano l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:
a) per l'uso di materiale esplosivo: da lire 2.500.000 a lire 5.000.000;
b) per l'uso degli altri materiali di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e per la violazione dell'articolo 5, terzo comma: da lire 500.000 a lire 2.000.000;
c) per la violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 2: da lire 50.000 a lire 500.000;
d) per la violazione delle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 5: da lire 100.000 a lire 500.000.
2. Nei casi previsti dai precedenti punti a), b) e c) il sindaco ed il presidente della comunità montana o il presidente dell'ente gestore, nei casi previsti al secondo comma del precedente articolo 8, ordinano la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione. Il materiale confiscato sarà destinato ad un museo di un ente pubblico o comunque verrà utilizzato per il pubblico interesse.
La raccolta dei fossili è regolata dalla
[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della