§ 4.9.24 - L.R. 17 marzo 1983, n. 8.
Delega alle Province ed ai Comuni sede di capoluogo di provincia delle funzioni attribuite alla Regione in materia di trasporti e veicoli eccezionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.9 trasporti, porti e comunicazioni
Data:17/03/1983
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Scopo della legge).
Art. 2.  (Delega al rilascio delle autorizzazioni).
Art. 3.  (Contenuto e condizioni delle autorizzazioni).
Art. 4.  (Disposizioni relative alla delega a rilasciare le autorizzazioni).
Art. 5.  (Delega della vigilanza della circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali).
Art. 6.  (Finanziamento).
Art. 7.  (Urgenza).


§ 4.9.24 - L.R. 17 marzo 1983, n. 8.

Delega alle Province ed ai Comuni sede di capoluogo di provincia delle funzioni attribuite alla Regione in materia di trasporti e veicoli eccezionali.

(B.U. 30 marzo 1983, n. 13).

 

Art. 1. (Scopo della legge).

     La presente legge, nell'ambito degli interventi di carattere preventivo per la sicurezza della circolazione sulle strade, disciplina la delega delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione per la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali e la relativa vigilanza attribuite alla Regione a norma dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

 

     Art. 2. (Delega al rilascio delle autorizzazioni).

     Il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali su strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico è delegato:

     a) ai Comuni sede di capoluogo di provincia quando la circolazione debba aver luogo esclusivamente nella circoscrizione dei Comuni stessi;

     b) alle Province negli altri casi.

     Qualora la circolazione debba aver luogo nel territorio di più Province, la competenza spetta alla Provincia di partenza.

     Le Province delegate a norma del presente articolo definiscono con gli enti locali interessati le modalità relative all'esecuzione di trasporti oggetto della presente legge.

 

     Art. 3. (Contenuto e condizioni delle autorizzazioni).

     Per il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 2 si osservano le disposizioni di cui all'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, nonché le disposizioni di cui ai decreti interministeriali 3 aprile 1982 e 8 aprile 1982 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 16 aprile 1982.

 

     Art. 4. (Disposizioni relative alla delega a rilasciare le autorizzazioni).

     I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni-delegate sono imputati agli enti delegati; questi ultimi, con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale informazioni e dati statistiche che vengano richiesti nonché, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita relazione dettagliata.

     La Regione mette a disposizione degli enti delegati ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni delegate.

     In caso di persistente inattività, di gravi e reiterate irregolarità nell'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca della delega.

 

     Art. 5. (Delega della vigilanza della circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali).

     Alle Province ed ai Comuni sede di capoluogo di Provincia competenti al rilascio dell'autorizzazione a norma dell'art. 2 è inoltre delegata la vigilanza sulla relativa circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

     Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma precedente si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati».

 

     Art. 6. (Finanziamento).

     Per il funzionamento delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si applica l'articolo 16 lettera b) della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati".

 

     Art. 7. (Urgenza).

     (Omissis).