Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 10/11/1992 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale). |
Art. 2. (Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincolo decaduto). |
Art. 3. (Interventi ammissibili nei Comuni tenuti alla revisione dello strumento urbanistico generale a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7). |
Art. 6. (Varianti agli strumenti urbanistici generali soggetti a revisione). |
Art. 7. (Procedura di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nei territori dei Comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione). |
Art. 8. (Regime dei contributi finanziari nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione). |
Art. 9. (Disposizioni transitorie). |
Art. 10. (Disposizioni finali). |
Art. 11. (Sostituzione ed abrogazione di norme precedenti). |
§ 4.1.37 - L.R. 10 novembre 1992, n. 30. [1]
Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione.
(B.U. 2 dicembre 1992, n. 18).
Art. 1. (Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale).
1. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è soggetta alle seguenti limitazioni:
a) all'interno dei centri abitati, come già individuati e revisionati o confermati a norma dell'articolo 1 della
b) all'esterno dei centri abitati, come sopra individuati e revisionati o confermati, cono consentiti:
1) limitatamente agli edifici residenziali di volume non superiore a 500 mc., gli ampliamenti motivati esclusivamente da esigenze di carattere igienico, in misura non superiore al 20 per cento degli edifici di volume inferiore a 200 metri cubi, aumentabili del 10 per cento della volumetria residua per gli edifici di volume compreso fra i 200 ed i 500 metri cubi;
2) gli ampliamenti motivati da esigenze di carattere tecnologico e funzionale dei fabbricati produttivi e di quelli destinati alla conduzione agricola dei fondi, per un volume non superiore al 20 per cento di quello esistente;
3) gli interventi indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 31 della
4) gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche di carattere igienico-sanitario o a tutela della pubblica incolumità.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla approvazione regionale dello strumento urbanistico generale e comunque non oltre un anno dalla data di trasmissione alla Regione per l'approvazione dei relativi atti.
3. La eventuale restituzione dello strumento urbanistico generale al Comune per la sua rielaborazione comporta l'applicazione dei limiti di cui al comma 1.
Art. 2. (Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincolo decaduto). [2]
(Omissis)
Art. 3. (Interventi ammissibili nei Comuni tenuti alla revisione dello strumento urbanistico generale a norma degli articoli 2 e 3 della
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche nei territori dei Comuni già tenuti a revisionare il proprio strumento urbanistico generale a norma degli articoli 2 e 3 della
2. Agli effetti dell'applicazione del comma 1 per centri abitati debbono intendersi quelli delimitati ai sensi dell'articolo 18 della
Artt. 4. - 5. [3]
Art. 6. (Varianti agli strumenti urbanistici generali soggetti a revisione).
1. Al fine di non pregiudicare l'assetto territoriale da conseguirsi mediante l'obbligatoria revisione degli strumenti urbanistici generali, l'esercizio dei poteri regionali di approvazione delle varianti parziali agli stessi è disciplinato dalle seguenti disposizioni.
a) Agli strumenti urbanistici generali soggetti a revisione a norma degli articoli 2 e 3 della
b) Agli strumenti urbanistici generali soggetti a revisione a norma dell'articolo 1 della
1) siano di esclusivo interesse locale a termini dell'articolo 2 della
2) siano connesse a strumento urbanistico attuativo a termini dell'articolo 8 della
3) siano prescritte da piani territoriali di coordinamento a norma dell'articolo 5, secondo comma, della
4) siano motivate da comprovate esigenze di interesse pubblico ivi comprese quelle connesse alla reindustrializzazione e riconversione produttiva nonché al mantenimento e sviluppo dei livelli occupazionali;
5) siano contestuali a programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica a termini dell'articolo 21 della
c) Resta fermo in quanto applicabile il disposto di cui agli articoli 29 bis e 30 della
Art. 7. (Procedura di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nei territori dei Comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione). [4]
1. Nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nel territorio di Comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione decennale ai sensi dell'articolo 1 della
2. Con riferimento agli strumenti urbanistici attuativi ricompresi negli ambiti di interesse regionale, come individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della
3. Con riferimento agli strumenti urbanistici attuativi non ricompresi negli ambiti di cui al comma 2, la Provincia nell'esercizio del controllo di propria competenza ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 8. (Regime dei contributi finanziari nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione).
1. Nei confronti degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che risultino vietati a norma della presente legge, non sono ammissibili richieste di contributi finanziari da erogarsi dalla Regione.
Art. 9. (Disposizioni transitorie).
1. Il semestre di cui al secondo comma dell'articolo 1 della
2. Nei confronti dei Comuni dotati di strumento urbanistico generale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti già scaduto il decennio di cui all'articolo 1 della
Art. 10. (Disposizioni finali).
1. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della
Art. 11. (Sostituzione ed abrogazione di norme precedenti).
1. Le disposizioni della presente legge:
a) sostituiscono le seguenti norme:
1) l'articolo 4, ultimo comma, della
2) gli articoli 1 e 5 della
b) abrogano le seguenti norme:
1) l'articolo 7 della
2) l'articolo 6 della
3) gli articoli 7, 8, 9 e 10 della
c) sostituiscono o abrogano ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.
[1] Legge abrogata dall'art. 88 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 89 della
[3] Modificano gli artt. 1 e 5 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della