§ 4.1.37 - L.R. 10 novembre 1992, n. 30.
Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:10/11/1992
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale).
Art. 2.  (Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincolo decaduto).
Art. 3.  (Interventi ammissibili nei Comuni tenuti alla revisione dello strumento urbanistico generale a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7).
Art. 6.  (Varianti agli strumenti urbanistici generali soggetti a revisione).
Art. 7.  (Procedura di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nei territori dei Comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione).
Art. 8.  (Regime dei contributi finanziari nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione).
Art. 9.  (Disposizioni transitorie).
Art. 10.  (Disposizioni finali).
Art. 11.  (Sostituzione ed abrogazione di norme precedenti).


§ 4.1.37 - L.R. 10 novembre 1992, n. 30. [1]

Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione.

(B.U. 2 dicembre 1992, n. 18).

 

Art. 1. (Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale).

     1. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è soggetta alle seguenti limitazioni:

     a) all'interno dei centri abitati, come già individuati e revisionati o confermati a norma dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4, e su tutto il territorio comunale qualora il Comune risulti ancora sprovvisto della perimetrazione dei centri abitati, è vietato ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 nonché di quelli volti alla realizzazione di opere pubbliche di carattere igienico- sanitario o a tutela della pubblica incolumità;

     b) all'esterno dei centri abitati, come sopra individuati e revisionati o confermati, cono consentiti:

     1) limitatamente agli edifici residenziali di volume non superiore a 500 mc., gli ampliamenti motivati esclusivamente da esigenze di carattere igienico, in misura non superiore al 20 per cento degli edifici di volume inferiore a 200 metri cubi, aumentabili del 10 per cento della volumetria residua per gli edifici di volume compreso fra i 200 ed i 500 metri cubi;

     2) gli ampliamenti motivati da esigenze di carattere tecnologico e funzionale dei fabbricati produttivi e di quelli destinati alla conduzione agricola dei fondi, per un volume non superiore al 20 per cento di quello esistente;

     3) gli interventi indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 31 della legge n. 457/1978 ed all'articolo 26 della legge n. 47/1985;

     4) gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche di carattere igienico-sanitario o a tutela della pubblica incolumità.

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla approvazione regionale dello strumento urbanistico generale e comunque non oltre un anno dalla data di trasmissione alla Regione per l'approvazione dei relativi atti.

     3. La eventuale restituzione dello strumento urbanistico generale al Comune per la sua rielaborazione comporta l'applicazione dei limiti di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincolo decaduto). [2]

     (Omissis)

 

     Art. 3. (Interventi ammissibili nei Comuni tenuti alla revisione dello strumento urbanistico generale a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7).

     1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche nei territori dei Comuni già tenuti a revisionare il proprio strumento urbanistico generale a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7, che non abbiano ancora ottemperato al relativo obbligo, fermi restando gli ulteriori limiti previsti dallo stesso strumento urbanistico generale.

     2. Agli effetti dell'applicazione del comma 1 per centri abitati debbono intendersi quelli delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

 

     Artt. 4. - 5. [3]

 

     Art. 6. (Varianti agli strumenti urbanistici generali soggetti a revisione).

     1. Al fine di non pregiudicare l'assetto territoriale da conseguirsi mediante l'obbligatoria revisione degli strumenti urbanistici generali, l'esercizio dei poteri regionali di approvazione delle varianti parziali agli stessi è disciplinato dalle seguenti disposizioni.

     a) Agli strumenti urbanistici generali soggetti a revisione a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 7/1974, fino all'approvazione della relativa variante integrale, possono essere apportate soltanto varianti parziali che siano volte alla realizzazione di opere pubbliche di carattere igienico-sanitario o a tutela della pubblica incolumità.

     b) Agli strumenti urbanistici generali soggetti a revisione a norma dell'articolo 1 della legge regionale n. 7/1974, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, dalla infruttuosa scadenza del termine per l'adozione della relativa variante integrale stabilito dall'articolo 5 della legge regionale n. 7/1974 come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, e fino all'approvazione della variante stessa ovvero della deliberazione di cui al quarto comma del medesimo articolo 1, possono essere apportate soltanto varianti parziali che:

     1) siano di esclusivo interesse locale a termini dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 1983 n. 9 come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1986 n. 34;

     2) siano connesse a strumento urbanistico attuativo a termini dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 e successive modificazioni;

     3) siano prescritte da piani territoriali di coordinamento a norma dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 e successive modificazioni;

     4) siano motivate da comprovate esigenze di interesse pubblico ivi comprese quelle connesse alla reindustrializzazione e riconversione produttiva nonché al mantenimento e sviluppo dei livelli occupazionali;

     5) siano contestuali a programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica a termini dell'articolo 21 della legge regionale n. 24/1987 come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 nonché ai programmi organici di intervento a termini dell'articolo 28 bis della medesima legge regionale n. 24/1987 come modificato dall'articolo 11 della legge regionale n. 34/1990.

     c) Resta fermo in quanto applicabile il disposto di cui agli articoli 29 bis e 30 della legge regionale n. 24/1987 come modificata dalla legge regionale 3 luglio 1989 n. 17, relativo alla procedura di formazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali per il loro adeguamento agli standards urbanistici.

 

     Art. 7. (Procedura di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nei territori dei Comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione). [4]

     1. Nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nel territorio di Comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione decennale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 7/1974, come sostituito dal precedente articolo 4, a far data dalla infruttuosa scadenza del termine per l'adozione della relativa variante integrale stabilito dall'articolo 5 della medesima legge regionale n. 7/1974 come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.

     2. Con riferimento agli strumenti urbanistici attuativi ricompresi negli ambiti di interesse regionale, come individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 2 maggio 1985, n. 29, la Regione nell'assumere, a norma dell'articolo 6 della legge regionale n. 24/1987, le determinazioni di propria competenza valuta anche l'attuale congruità o meno delle corrispondenti previsioni dello strumento urbanistico generale.

     3. Con riferimento agli strumenti urbanistici attuativi non ricompresi negli ambiti di cui al comma 2, la Provincia nell'esercizio del controllo di propria competenza ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24/1987, può formulare anche osservazioni di merito fondate sull'attuale congruità o meno delle corrispondenti previsioni dello strumento urbanistico generale. In questo caso, qualora il Consiglio comunale ritenga di non adeguare lo strumento urbanistico attuativo alle osservazioni provinciali e lo confermi con deliberazione motivata ed adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, lo strumento urbanistico attuativo medesimo può essere attuato se la Provincia non lo annulla per vizi di legittimità inerenti alla deliberazione stessa, a termini dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 24/1987 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. (Regime dei contributi finanziari nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione).

     1. Nei confronti degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che risultino vietati a norma della presente legge, non sono ammissibili richieste di contributi finanziari da erogarsi dalla Regione.

 

     Art. 9. (Disposizioni transitorie).

     1. Il semestre di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale n. 7/1974, come sostituito dal precedente articolo 4, se già scaduto nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge ovvero se scadente nei sei mesi successivi, inizia a decorrere in ogni caso da tale data.

     2. Nei confronti dei Comuni dotati di strumento urbanistico generale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti già scaduto il decennio di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 7/1974 e successive modificazioni, i termini stabiliti dall'articolo 5 decorrono nuovamente a partire dalla data suddetta.

 

     Art. 10. (Disposizioni finali).

     1. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 31 contenente norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici.

 

     Art. 11. (Sostituzione ed abrogazione di norme precedenti).

     1. Le disposizioni della presente legge:

     a) sostituiscono le seguenti norme:

     1) l'articolo 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977 n. 10;

     2) gli articoli 1 e 5 della legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7;

     b) abrogano le seguenti norme:

     1) l'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7;

     2) l'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4;

     3) gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 3 settembre 1976 n. 28 e successive modificazioni;

     c) sostituiscono o abrogano ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 88 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36, salvo quanto stabilito in via transitoria dal Titolo VI, Capo II, della stessa L.R. 36/97. Nuovemente abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[3] Modificano gli artt. 1 e 5 della L.R. 6 febbraio 1974, n. 7.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 settembre 1994, n. 53.