Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 24/03/1983 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione e compiti del Comitato tecnico urbanistico). |
Art. 2. (Varianti agli strumenti urbanistici generali di esclusivo interesse locale). |
Art. 3. (Composizione del Comitato tecnico urbanistico). |
Art. 4. (Sezioni del Comitato tecnico urbanistico). |
Art. 5. (Competenze delle Sezioni). |
Art. 6. (Nomina del Comitato tecnico urbanistico). |
Art. 7. (Norme per il funzionamento del Comitato tecnico urbanistico e delle Sezioni). |
Art. 8. (Partecipazione degli amministratori comunali). |
Art. 9. (Compensi). |
Art. 10. (Abrogazione di norme precedenti). |
Art. 11. (Norma transitoria). |
Art. 12. |
§ 4.1.13 - L.R. 24 marzo 1983, n. 9. [*]
Composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico.
(B.U. 6 aprile 1983, n. 14).
Art. 1. (Istituzione e compiti del Comitato tecnico urbanistico). [1]
Art. 2. (Varianti agli strumenti urbanistici generali di esclusivo interesse locale).
Sono varianti agli strumenti urbanistici generali di esclusivo interesse locale:
a) le modifiche delle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico generale conseguenti alla localizzazione di infrastrutture o servizi pubblici di interesse comunale, ancorché comportanti le variazioni di cui ai numeri 1 e 2 delle successive lettere b) e c), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, quarto comma, della
b) le modifiche che non comportano:
1) aumento della densità edificatoria;
2) individuazione di nuove aree destinate ad insediamenti residenziali, produttivi, ricettivi, turistici, direzionali, commerciali ed agricoli;
c) le modifiche che non comportano mutamenti:
1) alla delimitazione ed alle disposizioni normative concernenti le zone comprese in parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale classificate di tipo «A» ai sensi del decreto del Ministro dei lavoli pubblici 2 aprile 1968 emanato in applicazione dell'art. 17 della
2) agli obblighi di strumentazione urbanistica attuativa, ed alla individuazione degli strumenti attuativi non soggetti ad approvazione o nulla osta regionale;
3) alle previsioni concernenti infrastrutture ed aree destinate ad impianti e servizi di interesse sovraccomunale.
Art. 3. (Composizione del Comitato tecnico urbanistico). [1]
Art. 4. (Sezioni del Comitato tecnico urbanistico). [1]
Art. 5. (Competenze delle Sezioni). [1]
Art. 6. (Nomina del Comitato tecnico urbanistico). [1]
Art. 7. (Norme per il funzionamento del Comitato tecnico urbanistico e delle Sezioni). [1]
Art. 8. (Partecipazione degli amministratori comunali). [1]
Art. 10. (Abrogazione di norme precedenti). [1]
Art. 11. (Norma transitoria). [1]
[*] Abrogata dall'art. 82 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della